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"Mai copiare un comportamento del quale non si conosce il seme" - Babakar mbaye ndaak



Avvocati    

L'avvocato non deve parlare con la stampa di una controversia. La Cassazione

Importantissima decisione - photo credits to lemon drop
24.01.2008 - pag. 51084 print in pdf print on web

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"la propolazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte dell’avvocato patrocinante è lesiva dell’interesse delle parti alla non pubblicazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, indipendente dalla circostanza che una di esse non se ne sia lamentata."

Cosi' La Cassazione con sentenza N. 25816 DEL 11/12/2007.

Ci si chiede se tale principio possa valere anche nel penale, dove le dichiarazioni ormai sono all'ordine del giorno.

Il caso in esame parte da una questione civilistica, dove l'avvocato invia una diffida via fax alla controparte ma il giornale locale ne pubblica una parte.

Il tutto senza che vi sia stata lesione degli interessi dell'assistito. 

 


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