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"Il problema della democrazia e' la ricerca del consenso, che porta a prendere decisioni non giuste ma gradite." - Romano Prodi 28.2.2017



Legge pinto    

Riparazione per i processi troppo lunghi ? Lo Stato chiede aiuto in fase di esecuzione !

Questo il testo della circolare 8.1.2008 inviata agli Ordini Forensi Distrettuali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, Direzione Centrale degli Uffici Locali e del Servizio del Tesoro - Photo credit to criswatk
22.01.2008 - pag. 51054 print in pdf print on web

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"oggetto: art. 1 commi 1224 e 1225 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - pagamento equa riparazione a seguito di decreti di condanna in caso di violazione del termine ragionevole di durata dei processi nelle materie già di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge 24 marzo 2001 n. 89), nonché conseguenti a pronunce di condanna dello Stato emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.


Come noto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 1224 della legge finanziaria 2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici Vari e dei Servizi del Tesoro, via Casina n. 3 00182 Roma) è legittimato passivo nei contenziosi per irragionevole durata dei giudizi incardinati presso i TAR, il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, competenza già in carico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché tenuto al pagamento dei correlati indennizzi accordati dalle Corti di Appello, territorialmente competenti, ai sensi della legge Pinto (articolo unico, comma 1225, parte seconda) e alla corresponsione di somme di denaro correlate alle sentenze di condanna dello Stato Italiano emesse dall'Alto Consesso di Strasburgo in caso di mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali definiti dal Titolo I (artt. da 2 a 18) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.


Orbene, considerato l'ineludibile onere di provvedere al soddisfo degli indennizzi in parola entro 120 giorni dalla notifica dei relativi titoli esecutivi, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'esecuzione tardiva dei surriferiti provvedimenti giurisdizionali (causativa di innumerevoli atti di precetto e pignoramento presso terzi), si sottolinea l'esigenza che qualunque atto e/o documento correlato alla materia di cui trattasi venga trasmesso direttamente alla Scrivente Direzione anziché presso la sede centrale di questo Dicastero posta in via XX Settembre n. 95.


Stante la rilevata improrogabilità dei termini nonché la particolare delicatezza ed urgenza della gestione del servizio anche e soprattutto sotto il profilo erariale, si pregano codesti Consigli degli Ordini Forensi, ciascuno nell'ambito del proprio distretto di appartenenza, di voler segnalare il contenuto di questa missiva.


Nel ringraziare per la collaborazione richiesta, tornerà gradito un cortese cenno di riscontro"


Il Direttore Generale f.to dott. Arturo Sarmenini".


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22.01.2008 Spataro

Ordine avvocati di Lucera Link: http://www.ordineavvocatilucera.it/Comunicati/2008

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