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Usufrutto    

Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni

DECRETO 7 gennaio 2008

Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (GU n. 9 del 11-1-2008)

16.01.2008 - pag. 50983 print in pdf print on web

I

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO


Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;


Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni;


Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346;


Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di
usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi;


Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze;


Visto il decreto 12 dicembre 2007 del Ministro dell'economia e
delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;


Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n.
107;


Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
21 novembre 2001;



Decreta:

Art. 1.


1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2,
lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
relativo alla determinazione della base imponibile per la
costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte
l'annualita'.


2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1,
lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni,
relativo alla determinazione della base imponibile per la
costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte
l'annualita'.


3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 3
per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.



Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


Roma, 7 gennaio 2008


Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
Carotti


Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio



COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E
DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE
DEL 3 PER CENTO


Eta' del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente


da 0 a 20.... |31,75

da 21 a 30.... |30,00

da 31 a 40.... |28,25

da 41 a 45.... |26,50

da 46 a 50.... |24,75

da 51 a 53.... |23,00

da 54 a 56.... |21,25

da 57 a 60.... |19,50

da 61 a 63.... |17,75

da 64 a 66.... |16,00

da 67 a 69.... |14,25

da 70 a 72.... |12,50

da 73 a 75.... |10,75

da 76 a 78.... |9,00

da 79 a 82.... |7,25

da 83 a 86.... |5,50

da 87 a 92.... |3,75

da 93 a 99.... |2,00

 


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16.01.2008 Spataro

Gazzetta Ufficiale Link: http://www.gazzettaufficiale.it

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