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Homolaicus 13.01.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Nuovo art. 70: una brevissima guida

Proviamo ad essere ancora piu' semplici ...
Spataro

 

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L


Le fotografie sul tuo sito: novità dal Senato.

Caro blogger, quante volte hai messo sul tuo sito foto prese dal web ? Tante ?

Come te tantissimi, spesso sottovalutando le conseguenze.

So di privati che pretendono il pagamento anche di 10.000 euro per una fotografia, con modalità del tutto discutibili e talvolta rilevanti penalmente.

Con la disperazione dell'amico che ha fatto gratis il sito per un professionista, magari.

Vale allora la pena sapere che una nuova legge (ancora la devono pubblicare, ma ormai e' definitiva) sta per arrivare. Capiamoci insieme qualcosa di piu'.

 

Homolaicus, chi era costui ?

Un insegnante d'arte si diverte a scrivere sul suo blog lezioni d'arte e commenti a quadri di autori contemporanei. Tutto completamente gratis.

Nelle sue pagine ci sono foto, commenti e spazi pubblicitari.

Un giorno la Siae gli manda una letterina con la quale si complimenta della bontà del sito e gli chiede qualche migliaio di euro per diritti sulle foto.

Foto di quadri di pittori contemporanei o morti meno di 70 anni fa.

L'insegnante trasecola, chiede spiegazioni alla Siae che dice di applicare un regolamento con le sue belle tariffe, e che se non voleva trovarsi in quella situazione doveva mettere tutto sotto password.

L'informazione e' libera ! Vorrebbe sostenere. Ma la Siae non demorde.

In rete se ne parla e Wikipedia Italia toglie tutte le foto (v. video).

 

Quando posso usare opere altrui ?

In varie ipotesi. Una delle piu' frequenti e' il diritto di critica, ex art 70 lda (legge sul diritto d'autore), che consente la critica quando non si fa commercio o concorrenza dell'opera citata.

In commissione cultura alla Camera si discute quindi di introdurre un nuovo uso libero, quello enciclopedico, che consente di citare non solo parti, ma intere opere fotografiche o musicali, purche'

  • degradate
  • senza lucro
  • per uso didattico o scientifico

Per degradate si intenderà quello che scriveranno in un successivo regolamento. Sulla base di quali criteri, non si sa.

Per lucro si deve ricordare che vi e' lucro diretto e indiretto. Quello diretto e' il commercio di una opera, guadagnarci direttamente. Per indiretto e' per esempio il guadagno tramite pubblicità sulla stessa pagina.

Ma tu e io sappiamo che su internet si puo' guadagnare un paio di dollari per mille visioni, non migliaia di euro come chiede la Siae.

 

Ecco il nuovo testo dell'art.70 (la parte nuova e' il comma 1 bis):

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

 

Cosa cambia quindi ?

Per Wikipedia, che non ha pubblicità, molto: potra' pubblicare foto e immagini degradate, perche' non ha scopo di lucro.

Per tutti i siti come Homolaicus, e probabilmente anche il tuo se ha pubblicità di AdSense, non cambia nulla.

Il nuovo comma 1 bis autorizza solo se non c'e' lucro. Se hai adsense hai anche lucro indiretto, quindi non sei autorizzato.

Nota una cosa: nel comma uno si autorizza se non vi e' uso commerciale. Nel comma 1 bis se vi e' lucro.

Uso commerciale e' piu' ristretto di lucro: si limita a chi organizza una propria attività per fare soldi.

La Siae nota che il comma 1 non si puo' applicare perche' una foto sul web non e' parziale: e' sempre integrale. Quindi si devono pagare tutti i diritti.

La Siae pero' considera integrale una foto anche piccolissima, e questa e' una lettura della normativa che si puo' discutere, non accettare come oro colato.

Quindi se hai un sito con adsense e foto di autori contemporanei, non sarai autorizzato con la nuova legge.

Se invece si fosse detto, "se non c'e' uso commerciale", il privato che scrive portando a casa due soldi per coprirsi le spese ma non per creare un'attività imprenditoriale avrebbe potuto scrivere.

Se si fa per guadagnare, insomma, e' giusto pagare i diritti agli autori.

Ma se un esperto commenta una fotografia d'arte realizzando un'opera dove prevale nettamente il proprio commento da domani non gli cambia nulla. Per la Siae almeno.

Deve pagare i diritti alla Siae, per gli autori che la Siae rappresenta.

 

Conclusioni.

 

Da domani se non guadagni nulla dal sito, nemmeno indirettamente, non appena ci sara' il regolamento potrai mettere foto e musiche degradate in forma anche completa.

Se ci guadagni qualcosa, anche indirettamente, nemmeno domani potrai pubblicare foto d'arte.

Quindi caro il mio blogger, non parlare di arte contemporanea. Parla di veline, di opere straniere, acquista i diritti da imprese che li vendono lecitamente all'estero per pochi dollari (o gratis) senza limiti di tempo.

Ma lascia che a parlare d'arte sia chi puo' permettersi le tariffe applicate dalla Siae.

 

 

 

13.01.2008 Spataro
Spataro


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