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Legge pinto    

Risarcimenti per i processi troppo lunghi - legge Pinto: Cassazione sentenza 14 del 3 gennaio 2008

Ridotti gli importi del risarcimento, ma soprattutto disapplicazione della giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo.
10.01.2008 - pag. 50948 print in pdf print on web

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Le fonti giornalistiche che abbiamo letto riportano numeri e dati in contraddizione evidente tra di loro.

L'unico aspetto sul quale concordano e' che il danno e' stato quantificato solo sugli anni residui il processo giusto.

Se un processo puo' durare 3 anni per il primo grado e 2 per l'appello, dopo quegli anni si ha risarcimento solo per gli ulteriori anni.

Non cosi' la corte europea dei diritti dell'uomo che sembrerebbe andare disapplicata in Italia, secondo quanto direbbe la Cassazione.

Gli estremi indicati da una fonte giornalistica sono quelli in oggetto.

Prima di commentare raccomandiamo cautela in attesa di leggere il testo.

 

Cassazione sez I civile sentenza 3 gennaio 2008 n.14
legge pinto, irragionevole durata dei processi, quantificazione danno

 

Ecco il testo di legge:

Art. 2
Diritto all'equa riparazione

1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

 


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