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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9324 documenti.

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Siae 11.01.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Monografia sul nuovo art. 70

Quando si parla di diritto d'autore si pensa subito ai soldi che si devono dare agli autori. E' questo il messaggio che tutti gli imprenditori tradizionali fanno passare tramite i media tradizionali.

C'e' un problema pero', e non e' internet. E' la nuova economia basata su internet.


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C'era una volta il diritto d'autore ...

Quando si parla di diritto d'autore si pensa subito ai soldi che si devono dare agli autori. E' questo il messaggio che tutti gli imprenditori tradizionali fanno passare tramite i media tradizionali.

C'e' un problema pero', e non e' internet. E' la nuova economia basata su internet.



Guadagnare ai tempi di internet.

Banalizzando si puo' dire che non si lavora sempre per soldi. Lo sanno bene i praticanti, chi inizia un nuovo lavoro, chi sta imparando un mestiere.

All'inizio lavori gratis per farti conoscere.

In internet si puo' informare gratis guadagnando indirettamente con la pubblicità, solo se articolo e pubblicità sono interessanti.

Ma c'e' un risvolto: chi vende lo stesso articolo su carta, non riesce piu' a venderlo. E questo fa giustamente pensare chi lo vendeva.



Il diritto d'autore

Le libere utilizzazioni (fair use nel mondo anglosassone) sono l'altra bilancia con la quale il lungimirante legislatore del secolo scorso bilanciava l'esigenza di guadagno dell'autore.

Non solo l'autore (e i distributori) devono guadagnarci, ma chi fruisce l'opera deve poterla utilizzare nell'interesse di tutti.

Se io compro un quadro non e' per un bisogno personale. E' per poterlo far vedere ai miei amici, portarlo nei musei, far sapere che ho l'opera piu' bella del mondo, e perche'. Non c'e' asta di quadri che dimentichi di indicare in quali musei e' stato esposto il quadro.

Questa e' economia tradizionale.

Sul web oggi la Siae, fondandosi sul diritto di seguito, pretende il pagamento di diritti per ogni esposizione di opere contemporanee (artisti vivi o fino a 70 anni dalla morte). Gli importi richiesti sono 150 euro per mese per sito commerciale .

L'irritazione e' evidente perche', a fronte di un pagamento di una tassa fissa, i guadagni da ogni singola foto sono aleatori (se la pubblicità va bene, allora ...) ma sicuramente inferiori anche su portali importanti.

Si deve condividere l'opportunità di pagare gli autori, ma gli importi imposti dalla Siae sulla base di normative vigenti sono assurde e impediscono di fatto il parlare di ogni opera.



Il caso Homolaicus.

Scornata dalla sconfitta sul bollino Siae, ecco la nuova fonte: pretendere da tutti i siti sul web soldi, anche senza bisogno di contrassegno.

Cosi' uno "sconosciuto" insegnante che si diletta di parlare di arte contemporanea sul proprio sito, con presenza di pubblicità di adsense, riceve una richiesta di migliaia di euro per foto di pittori contemporanei.

La questione e' molto ben descritta dal professore stesso su youtube:

La Siae e il diritto d'autore

Siae contro Homolaicus


Quali gli effetti dell'intervento della Siae ?

Wikipedia Italia toglie le foto on line. V.: Grazie alla Siae Wikipedia perde le foto dell'arte italiana: non usate fotografie di autori morti meno di 70 anni fa.

E i politici cominciano ad essere presi di mira per l'ennesima ingiustizia.

Perche' se e' giusto che gli autori vengano remunerati, e' ingiusto pretendere piu' di quello che uno puo' guadagnare dalla pubblicazione di una foto.

Per intenderci su internet un guadagno normale per un articolo letto 1000 volte e' meno di 1,5 dollari. Lordi.



Negli USA ?

Stesso problema, sia pure per un uso piu' commerciale dei contenuti.

Le radio che trasmettono in streaming devono pagare la Siae locale un importo che, con efficacia retroattiva, farebbe fallire quasi tutti.

La protesta americana e' forte, condotta sul web da radio come Wolffm e Smoothjazz.com , due radio eccezionali conosciute da chi ha buone connessioni a internet.

Ma li' si parla di uso commerciale, radio che trasmettono canzoni complete. Che fanno vendita di dischi e pubblicità. Lucro diretto e indiretto.

E i fair use non sono stati toccati.

Insomma: non appena c'e' un guadagno, anche in diritto, i vecchi operatori basati sull'economia tradizionale, temono per la loro sopravvivenza e chiedono l'imposizione di tasse sproporzionate rispetto ai reali guadagni dei nuovi operatori.

Il motivo e' semplice: la nuova economia del web non devo toccare la gerontocrazia dei nostri padri. Anche se la gerontocrazia prende sovvenzioni dallo Stato (e quindi costa), e piu' inefficiente e sempre meno utile ai bisogni dei suoi clienti sempre meno restii a pagare.

La free press, cavalcata dagli editori tradizionali, ha impedito a nuovi di imporsi sul mercato.

Non c'e' da stupirsi. Perche' chi guadagna dovrebbe accettare di smettere di lavorare ?



Il nuovo art. 70

All'italiana si scopre che la legge esiste, ma che e' necessario non applicarla subito a tutti, e in commissione cultura si lavora ad un testo normativo parlando apertamente di una moratoria di un anno per il web italiano. Si veda: Siae e diritti d'autore: gli atti parlamentari

I parlamentari meno esperti della materia dichiarano tramite gli stenografici (sempre piu' pubblicità regresso) il loro intento di promuovere la diffusione della cultura.

E quindi si vuole autorizzare l'uso enciclopedico (per salvare wikipedia) e il web (sull'esempio di homolaicus) dopo la figuraccia sul ddl Levi-Prodi che fatto dire a Di Pietro: "La puttanata che hanno fatto" v.: Di Pietro sul cdm del 12.10.2007: vai al min.: 4.10

Dopo l'uso enciclopedico si dice: estendiamo la tutela della diffusione della cultura a tutte le finalità scientifiche o didattiche.

Ben venga.

Pero' il testo del nuovo art. 70 puo' essere letto in modo completamente opposto.

Se una volta gli usi liberi ex art 70 lda si applicavano anche al web, ora il nuovo comma esclude implicitamente l'applicazione dell'art. 70 alle immagini e musiche sul web.

La dizione finale del testo infatti recita:

Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori Testo definitivamente approvato dal Senato il 21 Dicembre 2007 Numeri dei progetti di legge nell'iter parlamentare (XV legislatura) C.2221 / S.1861 (assorbe S.1824)

Art. 2. (Usi liberi didattici e scientifici)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».



I commenti al nuovo testo.

Ora c'e' uno scontro in atto fortissimo tra chi ritiene che il testo consenta la pubblicazione delle immagini su internet e chi dice il contrario.

Il testo lo possiamo leggere tutti, ma bisogna capire anche la sua struttura.

L'art. 70 consente la citazione per il diritto di cronaca.

Tuttavia l'art. 70 non dice "negli altri casi ...", ma si pone sullo stesso piano formale del primo comma.

Questo fa si' che siano due previsioni uguali, la cui successiva limita le precedenti.

Spostiamo la posizione delle parole, senza cambiarne il senso: "Solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico"

Il fatto che l'avverbio "solo" sia stato messo in mezzo alla frase farebbe ritenere autorizza la pubblicazione delle immagini comunque.

Tuttavia quell'avverbio cambia completamente il senso della frase, che diventa: e' vietato sempre l'uso di immagini e musiche degradate, salvo vi sia uso didattico o scientifico e senza lucro (nemmeno indiretto, nemmeno adsense per intenderci).

E' vero che il testo recita: "E' consentita", non "e' vietata".

L'invertire le parole puo' portare (e secondo me lo fa) una lettura non rispettosa dello spirito della legge, ma se devo rifarmi allo spirito della legge, come mi difendono dalla Siae che in forza del suo regolamento ritiene invece di dovere essere pagata ? Chi impedisce alla Siae di chiedere soldi ad altri come nel caso homolaicus ? Nulla.

La nuova formulazione dell'art. 70 non esclude il caso homolaicus, motivo per il quale si andava invece a riscrivere la legge.

"con il Dlgs n.118 del 13/2/2006 “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale” pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006." ...

"In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originalii, nonché i manoscritti.

La SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente.",

da "Diritto di seguito: ecco la Siae" dove si legge il tariffario degli importi dovuti.


La lettura di Folena

Folena pero' contesta la lettura sui siti che se ne sono già occupati:

Le precisazioni dell’Onorevole Folena.

Folena: sulla degradazione c'è un equivoco

Roma s'inventa le immagini degradate

"Quindi tutto si può dire, ma non che questa novella restringa le libere utilizzazioni attuali. Semmai, di poco, le allarga, venendo incontro all'esigenza di tanti docenti che hanno blog e siti didattici."

Ci troviamo quindi, per l'ennesima volta, di fronte ad una interpratazione autorevole ed ufficiale, Folena presidente della Commissione cultura alla Camera che ha approvato il testo che chiarisce un aspetto della questione.

Siamo rassicurati che il primo comma che consente le libere utilizzazioni resta in vigore per il web, e piace sapere che in piu', senza lucro per scopo didattico, si potrà usare opere degradate.

Pero' il rinvio al regolamento, senza criteri, ma solo previo l'ascolto delle commissioni parlamentari, e' certamente un vizio costituzionale di eccesso di delega che verrà fatto rilevare nelle sedi giudiziarie qualora sia usato con troppa libertà.



Dietro chi c'e' ?

Ovviamente "dietro" a tutti c'e' Grillo:

"Su Internet potranno essere pubblicate solo immagini e musiche “degradate”, solo per uso didattico, non a scopo di lucro. Uno scienziato potrà pubblicare solo immagini “degradate”. Un blog che invece copre i suoi costi (a fini di lucro) con la pubblicità di Google dovrà pagare il bollino SIAE.
Il degrado su Internet c’era già, con le facce dei parlamentari e con la monnezza in Campania. Il comma UNO BIS lo ha certificato."


Il comma UNO BIS Folena/Luxuria e il degrado della Rete

Nella mia lentezza di trovare il testo definitivo devo purtroppo registrare la lentezza del sito della Camera e del Senato di aggiornare i riferimenti in modo completo. Vi sono le informazioni, ma non linkate tra di loro, e cercarle richiede una attività diversa da quella comune. Oggi per esempio il testo, non ancora pubblicato in gazzetta, non risulta nemmeno tra quelli approvati dal Senato.



Conclusioni ?


L'interpretazione autorevole del presidente della commissione cultura alla Camera interviene opportunamente.

"Mi dispiace che in rete si travisi in significato, giuridico e politico, dell'introduzione del nuovo comma 1-bis nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.

Prima di tutto va rilevato che rimane in piedi, del tutto, il primo comma, il quale limita la riproduzione alla citazione e al riassunto e, quindi, non all'intera opera.In più il motivo della pubblicazione non può essere la mera illustrazione. Viceversa il nuovo comma 1-bis estende - e sottolineo questo aspetto - la possibilità di pubblicazioni "libere" sia pure solo per siti didattici e scientifici all'intera opera (immagine o musica), anche se degradata. Cosa significa, in pratica?"

Ora si puo' dire tutto e il contrario di tutto, ma questa affermazione sarebbe stata quella da scrivere nel testo normativo, molto meno equivoca.

Non si discute che il Parlamento abbia voluto una norma che autorizzi, pero' la dizione poteva essere letta dalla Siae in direzione opposta.

Questo prima dell'intervento di Folena.

Oggi non piu'. Probabilmente abbiamo un secondo caso di legge che non puo' essere interpretata restrittivamente a danno della nazione grazie all'interpretazione autorevole del legislatore.

Forse ora possiamo stare per un po' tranquilli ? Se solo la Siae confermasse la lettura avremmo quadrato il cerchio ?

Voglio mettere una pulce all'onorevole.

Egli dice: "Semmai, di poco, le allarga, venendo incontro all'esigenza di tanti docenti che hanno blog e siti didattici."

Ecco il riferimento al caso homolaicus.

Tuttavia qui Folena sbaglia. Perche' se e' vero che i docenti potranno fare siti didattici, nel caso invece del sito homolaicus vi era la pubblicità di Adsense, a quanto riferito online.

E il testo approvato esclude l'applicazione del comma ai siti di lucro.

Ora l'uso commerciale e' inteso lucro diretto, ma la pubblicità e' lucro indiretto.

Quindi il nuovo comma non si applica al caso Homolaicus perche' ha spazi di pubblicità a pagamento (lucro indiretto), mentre si applica ai blog dei docenti che non hanno pubblicità ne' lucro, nemmeno indiretto.

Quindi siamo punto a capo.

Se ci si guadagna anche solo un dollaro al mese, la Siae potra' chiederne 150 al mese per ogni singola foto.

E allora, on. Folena, si dica chiaramente se e' giusto che la Siae possa pretendere 150 euro al mese per ogni foto.

Perche' per importi cosi' fuori dal mercato continuero' a rivolgermi a chi, in nazioni piu' rispettose delle piccole imprese, permette di utilizzare foto a pagamento con prezzi di mercato, anche meno di un dollaro a foto per sempre.

Pero' evitero' comunque di parlare di arte contemporanea in Italia. Magari la Siae puo' non riconosce la mia licenza con un operatore all'estero ?

 

Link utili:

Testo della legge, aggiornato a giugno 2007, reso disponibile dal sito della SIAE

Il nuovo art. 70:

Art. 70

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

11.01.2008 Spataro



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