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Divorzio    

Divorzio e pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità costituisce l’erogazione previdenziale che, alla morte del lavoratore pensionato (per vecchiaia, anzianità o inabilità), spetta ai componenti del suo nucleo familiare, cioè il coniuge, i figli, e, a particolari condizioni, anche ai nipoti minori, i genitori, i fratelli e le sorelle Photo credits to creativei
10.01.2008 - pag. 50934 print in pdf print on web

PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Un importante effetto economico direttamente connesso al divorzio viene disciplinato dall’articolo 9 della legge 898 del 1970, così come modificato dalla L. 74 del 1987.

La pensione di reversibilità costituisce l’erogazione previdenziale che, alla morte del lavoratore pensionato (per vecchiaia, anzianità o inabilità), spetta ai componenti del suo nucleo familiare, cioè il coniuge, i figli, e, a particolari condizioni, anche ai nipoti minori, i genitori, i fratelli e le sorelle

Il secondo comma del succitato articolo 9 statuisce che “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.

Dall’esegesi di tale disposizione si comprende come il coniuge divorziato abbia, comunque, diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto al ricorrere, congiuntamente di alcuni presupposti tassativi.

  • In primo luogo la legge richiede che il coniuge superstite, per godere di tale beneficio economico sia titolare di un assegno divorzile. E’proprio da questo primo presupposto che si coglie la ratio del comma secondo dell’art. 9; di fatti, se come sopra abbiamo specificato, si accoglie la teoria secondo cui l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, tale dovere di solidarietà non cessa neanche con la morte di uno dei coniugi e, di conseguenza, la quota pensione del de cuius continuerà ad assicurare la stessa funzione assolta dall’assegno e, cioè, a garantire all’ex coniuge, in virtù dell’ultrattività degli obblighi derivanti dal matrimonio, la possibilità di condurre una vita dignitosa e equilibrata.

La Corte dei Conti, con sentenza n. 7 del 2005, ha specificato che, affinché sorga il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità, occorre solamente che la sentenza di divorzio abbia determinato il diritto a beneficiare di un assegno divorzile, anche se poi effettivamente e concretamente l’importo pattuito non sia mai stato goduto.

Estendendo la portata applicativa dell’articolo 9 della legge 898/1970, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 286/1987, premettendo che i trattamenti pensionistici di reversibilità trovano fondamento nella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate dal vincolo di coniugio […]e che continua ad avere effetti rilevanti anche dopo lo scioglimento del matrimonio”, ha riconosciuto il diritto a conseguire il trattamento di reversibilità anche al coniuge superstite separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato. Tale assunto è stato oggetto di una ulteriore e recente pronuncia della Consulta che con la sentenza n. 15516/2003 ha ribadito che il coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato, in tutto e per tutto, al coniuge superstite, separato e non, ai fini della pensione di reversibilità, atteso che opera in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, ed indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno o sia beneficiario di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare.

  • In aggiunta alla condizione del godimento di un assegno divorzile, la legge richiede, come ulteriore requisito, il fatto che il coniuge superstite non sia passato a nuove nozze. La ratio di tale assunto, non necessita di particolari chiarimenti, posto che la funzione assistenziale riconosciuta a tale contributo economico viene meno laddove il soggetto beneficiario contragga un nuovo matrimonio, proprio perché, in questa ipotesi, i medesimi doveri di solidarietà morale ed economica slittano in capo al nuovo coniuge.

  • Infine, si richiede che il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio: anche questo requisito ha ovvie ragioni: l’ex coniuge non può godere di ricchezze e benefici che il de cuius abbia accumulato posteriormente al divorzio.

La normativa in materia si presenta piuttosto dettagliata ed infatti, il terzo comma dell’articolo 9 aggiungendo che “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’articolo 5” disciplina l’ipotesi, tutt’altro che rara, in cui l’ex coniuge abbia contratto nuove nozze e vi sia, quindi, un concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

Nella suddetta ipotesi, sempre che ricorrano i presupposti generali previsti dal comma secondo del medesimo articolo, anche il coniuge divorziato, oltre al coniuge superstite, ha diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità. Tale diritto trova la propria ratio, oltre che nella funzione assistenziale della pensione anche nella necessità di valutare il contributo che ciascun coniuge (divorziato e superstite) ha apportato al patrimonio del defunto.

La differenza essenziale rispetto al comma secondo sta nel fatto che, nell’ipotesi di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, occorre necessariamente una pronuncia del Tribunale che determini le quote spettanti a ciascun coniuge. La domanda va proposta con ricorso e verrà decisa con sentenza all’esito di un procedimento camerale in cui il giudice provvederà a stabilire le modalità di corresponsione dell’assegno e l’entità dello stesso.

Al giudicante, quindi, è affidato un ruolo essenziale e delicato, dovendo, in concreto, determinare come ripartire tra più soggetti la pensione di reversibilità del de cuius.

Per molti anni, la giurisprudenza prevalente considerava come unico criterio guida quello temporale: il parametro unico era la durata legale dei rispettivi matrimoni, per cui la quota di pensione spettante ai coniugi concorrenti si determinava esclusivamente in relazione agli anni di matrimonio (naturalmente in misura direttamente proporzionale alla durata, nel senso che più fossero stati gli anni di matrimonio, maggior quota pensione sarebbe spettata all’ex coniuge).

Tale orientamento si basava essenzialmente su un’interpretazione strettamente letterale del comma terzo dell’articolo 9 (che parla unicamente di “durata del rapporto”). La giurisprudenza riteneva, così, che ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato non potessero essere utilizzati criteri diversi da quello della durata del rapporto matrimoniale, ossia dal semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l’ex coniuge deceduto; si sosteneva che tale durata del rapporto matrimoniale non potesse essere intesa che come coincidente con la durata legale del medesimo.

Successivamente, una svolta decisiva intervenne a seguito di sentenza della Corte Costituzionale (N. 419/99). La Corte, di fatti, essendo stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’articolo 9 su citato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione ha affermato che “nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all’ex coniuge, al quale sia stato attribuito l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch’esso diritto alla reversibilità.

In questo caso la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione.

Anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto (sentenze n. 70 del 1999 e n. 18 del 1998).

In secondo luogo nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970).

In presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l’ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che, appunto, il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell’assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità… La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge deve essere disposta «tenendo conto» della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970). A questa espressione non può essere tuttavia attribuito un significato diverso da quello letterale: il giudice deve "tenere conto" dell’elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell’apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico…La diversa interpretazione, che porta alla ripartizione dell’ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra l’altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall’ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore”.

Quindi, anche la giurisprudenza di legittimità e di merito si è poi progressivamente orientata nel senso di considerare il criterio della durata legale come solo uno dei possibili criteri, sicuramente il principale ma non l’unico. “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuato, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi – da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell’ambito dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 -, funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l’assegno di divorzio ed il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita. In questo ambito, deve escludersi che l’applicazione del criterio temporale si risolva nell’impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali” (Cass. Civ., 31 Gennaio 2007, n. 2092).

La necessità di valutare, oltre all’elemento temporale, anche ulteriori elementi trova la propria ratio nella natura assistenzialistica e previdenzialistica insita nel trattamento di reversibilità e, di conseguenza, nel determinare la ripartizione della pensione di reversibilità, il giudice dovrà tener conto anche, a titolo esemplificativo, dell’ammontare dell’assegno divorzile e delle condizioni economiche dei soggetti interessati, onde ottenere complessivamente il risultato più equo possibile.

Sempre in linea con questo più recente orientamento, non sono mancate pronunce dei giudici volte a dare un valore anche alla convivenza prematrimoniale. Si badi bene non è sufficiente un “mero fidanzamento” ma occorre una convivenza che sia caratterizzata da “stabilità e da comportamenti dei conviventi corrispondenti, in una effettiva comunione di vita, all’esercizio di diritti e doveri connotato da reciprocità e corrispettività” ( Cass. Civ., 18 agosto 2006, n. 18199).


Avv. Matteo Santin


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10.01.2008 Avv. Matteo Santin

Avv. Matteo Santin

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