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Sciopero    

Scioperi degli avvocati: ok alla deontologia - DELIBERAZIONE 13 Dicembre 2007

DELIBERAZIONE 13 Dicembre 2007

Valutazione di idoneita' del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC (pos. 20698). (Deliberazione n. 07/749). (GU n. 3 del 4-1-2008 )

07.01.2008 - pag. 50921 print in pdf print on web

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L

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI


su proposta del commissario prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il
settore;


Premesso:


1. Che le astensioni collettive dalle udienze degli avvocati sono
attualmente disciplinate dalla regolamentazione provvisoria adottata
dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002;


2. Che l'esperienza applicativa della suddetta disciplina ha
dimostrato come la stessa possa essere migliorata al fine di
realizzare l'equo contemperamento tra i diversi diritti
costituzionali il cui godimento la Commissione e' chiamata a tutelare
anche risolvendo alcuni dubbi interpretativi reiteratamente insorti;


3. Che, peraltro, la Commissione ha ritenuto opportuno sollecitare
le organizzazioni rappresentative dell'Avvocatura a dotarsi di un
codice di autoregolamentazione, da sottoporre alla Commissione ai
fini del giudizio di idoneita', onde superare il regime "provvisorio"
dell'attuale regolamentazione;


4. Che, allo scopo, la Commissione in data 3 febbraio 2005 ha
convocato il Consiglio nazionale forense, l'Organismo unitario
dell'avvocatura italiana, l'Unione delle camere penali italiane,
l'Unione delle camere civili, l'Associazione italiana giovani
avvocati e l'Associazione nazionale forense;


5. Che, nonostante detta audizione, tenutasi in data 3 marzo 2005,
si sia conclusa con l'invito rivolto dalla Commissione agli organismi
di rappresentanza dell'Avvocatura a predisporre un codice di
autoregolamentazione che valesse a superare sia il regime provvisorio
ed eteronomo della regolamentazione vigente, sia i problemi
determinati da alcuni punti controversi dell'attuale disciplina,
nessuna notizia successivamente perveniva circa gli intendimenti di
tali organismi;


6. Che la Commissione ritenendo, pertanto, di dover procedere ad
una revisione complessiva della disciplina vigente ha formulato, con
delibera n. 07/26 del 25 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 13,
lettera a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche, una
proposta di modifica della predetta regolamentazione provvisoria;


7. Che la proposta in parola e' stata notificata all'Organismo
unitario dell'avvocatura italiana, all'Unione delle camere penali
italiane, all'Unione delle camere civili, all'Associazione italiana
giovani avvocati ed all'Associazione nazionale forense;


8. Che, a seguito della notifica della proposta da parte della
Commissione, i predetti organismi di rappresentanza dell'Avvocatura
hanno trasmesso un "Codice di autoregolamentazione delle astensioni
dalle udienze degli avvocati" adottato, in data 4 aprile 2007,
congiuntamente, dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana,
dall'Unione camere penali italiane, dall'Associazione nazionale
forense, dall'AIGA nonche' dall'Unione nazionale delle camere civili
per sollecitarne "un giudizio di conformita' ai principi
dell'ordinamento in materia di astensione dall'attivita'
giudiziaria";


9. Che, pertanto, la Commissione, esaminato il testo del codice,
ritenuto di dover sottoporre ai suddetti soggetti collettivi alcune
osservazioni e proposte di modifica, ha convocato le predette
associazioni per un incontro;


10. Che la suddetta audizione si e' svolta il 19 settembre 2007,
con esito interlocutorio, registrandosi una favorevole convergenza di
opinioni, tra i rappresentanti delle diverse organizzazioni, sulla
necessita' di rivedere alcune disposizioni della citata disciplina;


11. Che, pertanto, in data 22 ottobre 2007 i predetti organismi di
rappresentanza dell'Avvocatura hanno ritrasmesso alla Commissione il
predetto codice del 4 aprile 2007 modificato a seguito di quanto
emerso in occasione dell'audizione del 19 settembre 2007;


12. Che, con nota del 9 novembre 2007, la Commissione ha inviato il
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli
avvocati alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne
il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), legge n.
146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali
organizzazioni il termine del 26 novembre 2007 per l'invio del
predetto parere;


13. Che, in data 27 novembre 2007, sono pervenute le osservazioni
dell'Assoutenti con le quali e' stata segnalata l'opportunita' della
previsione, nella disciplina in esame, di un obbligo di comunicazione
diretta e preventiva verso il cliente da parte dell'avvocato che
intende aderire all'astensione;


Considerato:


1. Che la legge n. 146/1990, all'art. 1, comma 1, lettera a),
individua "l'amministrazione della giustizia, con particolare
riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed
a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con
imputati in stato di detenzione", come un servizio pubblico
essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;


2. Che, successivamente, la legge n. 83/2000 ha espressamente
incluso, nell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146/1990)
nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le
astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai
professionisti;


3. Che il comma 1 del citato art. 2-bis della legge n. 146/1990,
cosi' come novellata dalla menzionata legge di riforma n. 83/2000
prevede l'obbligo nei casi in esame del "rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili" di cui
all'art. 1, ed afferma che la Commissione "promuove l'adozione da
parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza" del
lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti "di
codici di autoregolamentazione che "devono in ogni caso prevedere un
termine di preavviso non inferiore" a quello, tipico, di dieci
giorni, nonche' l'indicazione della durata e delle motivazioni
dell'astensione collettiva" e debbono altresi' "assicurare in ogni
caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al
comma 2 dell'art. 1";


4. Che il codice di autoregolamentazione in esame contiene:
l'indicazione di un preavviso di "almeno dieci giorni" nonche' la
previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni
(art. 2, comma 1);


la fissazione del termine per la comunicazione della revoca
dell'astensione (art. 2, comma 2);


la determinazione della durata massima nonche' la previsione di
un intervallo di tempo tra il termine finale di un'astensione e
l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 4);


l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da
garantire durante l'astensione (articoli 4, 5, 6);




5. Che il rilievo formulato da Assoutenti, in quanto relativo al rapporto fiduciario che intercorre tra professionista e cliente, puo' trovare piu' adeguata soluzione, nell'ambito delle norme deontologiche che regolano la professione forense e non in sede di regolamentazione generale dell'astensione collettiva;


6. Che pertanto l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto degli avvocati di astenersi dalle udienze e dall'attivita' giudiziaria si puo' ritenere coerente con le regole della legge n. 146/1990 e successive modifiche nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;


Valuta idoneo


ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146,
come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, il codice di
autoregolamentazione in esame in tutte le sue parti;


Dispone


la comunicazione della presente delibera all'Organismo unitario
dell'avvocatura italiana, all'Unione nazionale camere civili,
all'Unione camere penali italiane, all'Associazione italiana giovani
avvocati, all'Associazione nazionale forense, al Ministro della
giustizia nonche', ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n.
146/1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri;


Dispone inoltre


la pubblicazione del Codice di autoregolamentazione in esame e della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.


Roma, 13 dicembre 2007

 

Link utili:

Commissione Garanzia Sciopero

 


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