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Giudici di pace    

Fino a 16.000 Euro le Parti Personalmente Davanti al Giudice di Pace Senza Avvocato: la Proposta

GIUDICE DI PACE. CAUSE FINO A 16.000,00 EURO E SENZA AVVOCATO. PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei deputati Donatella Poretti, Marco Beltrandi, Sergio D'Elia, Bruno Mellano e Maurizio Turco- Photo credits to sue_r_b on stockexchange
10.12.2007 - pag. 50722 print in pdf print on web

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Ho presentato alla Camera una proposta di legge, redatta in collaborazione con l'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) e sottoscritta dagli onorevoli Marco Beltrandi, Sergio D'Elia, Bruno Mellano e Maurizio Turco per facilitare l'accesso dei cittadini al giudice di pace.


Il giudice di pace e' strumento fondamentale per la difesa dei diritti del cittadino-consumatore. Dalla sua creazione nel 1991 (legge del 21 novembre n. 374), centinaia di migliaia di cittadini che non avrebbero mai fatto ricorso al giudice ordinario, sono riusciti ad ottenere giustizia rapidamente e con costi limitati proprio grazie all'istituto del giudice di pace.


A distanza di 16 anni dalla sua istituzione, il limite di 5 milioni di vecchie lire (oggi 2582,28 euro) per poter ricorrere al giudice di pace e' rimasto invariato, a fronte del costante aumento del costo della vita. Di fatto, anno dopo anno si e' ridotta la possibilita' per i cittadini di farvi ricorso. Lo stesso vale per il limite di 1 milione di vecchie lire (pari a 516,46 euro) per poter ricorrere senza l'obbligo dell'avvocato.


Se da una parte questo ha portato ad un maggiore ricorso alla gia' lenta e spesso inefficiente giustizia ordinaria, dall'altra ha scoraggiato migliaia di cittadini-consumatori nel difendere e affermare i propri diritti. Nei tribunali ordinari le udienze fissate e rimandate per anni e l'obbligo di ingaggiare un avvocato, ne scoraggiano l'uso; ma altrettanto accade con il giudice di pace, grazie agli attuali tetti economici e il quasi obbligo di avere il conforto di un legale.


Con l'approvazione di questa proposta i cittadini potranno ricorrere al giudice di pace per tutte le controversie fino ad un valore massimo di 16.000,00 euro (gia' possibile oggi ma solo per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti). Inoltre, per tutti i ricorsi in sede civile al giudice di pace, i cittadini potranno difendere se stessi, senza l'obbligo di rivolgersi ad un legale. Si tratta anche di rendere attuale quello spirito che ispiro' il legislatore nel 1991: sedici anni fa il livello di conoscenza giuridica del cittadino era considerato di buon livello per certi tetti economici di contenzioso; in sedici anni credo che la scolarita', l'informazione individuale e collettiva e soprattutto l'avvento di uno strumento come Internet, abbiano fatto fare notevoli passi avanti al cittadino/consumatore, contribuendo ad una sua maggiore capacita' civile e giuridica.


E' utile approvare leggi a favore dei consumatori conferendo loro maggiori diritti, ma si fa solo demagogia se, al contempo, non vengono offerti strumenti adeguati e piu' efficaci per difendere ed affermare questi diritti.

Qui il testo integrale della proposta di legge: http://www.donatellaporetti.it/prop.php?id=348

on Donatella Poretti

 

PROPOSTA DI LEGGE



Art. 1
(Modifiche al Codice di procedure civile)



1. L'articolo 7, comma I del Codice di procedura civile, e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace e' competente, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro."


2. Il comma 2 dell'articolo 7 del Codice di procedura civile e' abrogato.


3. L'articolo 82, comma 1 e' sostituito del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"I. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente.


4. L'articolo 82, comma 2 del Codice di procedura civile e' abrogato.



Art. 2
(Copertura finanziaria)



1. Entro sei mesi dall'approvazione di questa legge, il ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministro della Giustizia, stanzia, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


2. La legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunque non prima dell'approvazione dei decreti di cui al punto 1.


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