"Un pianoforte e' di per se' un mobile come tutti gli altri, ma diventa cio' per cui e' stato creato solamente nel momento in cui viene suonato da qualcuno rendendolo vivo" - Edith Stein, Wikipedia
Fermo amministrativo
Fermo Amministrativo: Illegittime le Ipoteche su Immobili per Importi Inferiori a 8.000 euro - Tribunale di Napoli
Tribunale di Napoli - iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 illegittima quando effettuata per un credito inferiore ad ottomila euro -29.03.07. - Photo credits to therysma on stockexchange
Repubblica Italiana
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l’illegittimità dell’operato della Alfa S.p.A. e l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con ordine di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali (da attribuirsi ai sensi dell’articolo 93c c.p.c.).
L’articolo 76 del D.P.R. consente al concessionario di procedere all’espropriazione immobiliare solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8.000,00 euro.
E’ bene precisare, al riguardo, che l’ipoteca deve essere iscritta per una somma determinata di denaro (art. 2809 c.c.) da indicare nella nota da presentare in conservatoria dei registri immobiliari [art. 2839 comma 2° n.4)c.c.]: la garanzia ipotecaria sussiste solo per tale somma, oltre le spese e gl interessi (entro i limiti previsti dall’articolo 2855 c.c.), sia nei confronti dei terzi (e, in particolare, degli altri creditori) per quanto concerne l’estensione della causa di prelazione, sia tra le parti, nel senso che gli effetti dell’ipoteca assistono unicamente il rapporto obbligatorio cui il titolo inerisce, non anche ulteriori ragioni di credito nei confronti del medesimo debitore.
Le questioni che attengono all’esistenza dei crediti iscritti a ruolo ovvero del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per l’eccepita estinzione dei crediti dovuta a prescrizione e per la decadenza dell’azione esecutiva, danno luogo anch’essi ad opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c.
07.12.2007 Spataro Www.giudicedipace.it Link: http://www.giudicedipace.it/programma/readarticle.
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