Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Lavorare insieme per il bene comune. Questa si chiama amicizia sociale" - Papa Francesco ai giovani a Cuba



Esecuzioni    

No alla voce "pignoramento" sul cedolino della pensione

Comunicato stampa del Garante
30.11.2007 - pag. 50649 print in pdf print on web


Si devono usare formule generiche o codici

Non si può utilizzare la dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione. Si devono utilizzare altre espressioni più rispettose della riservatezza della persona, come formule generiche o codici identificativi. Lo ha affermato il Garante accogliendo il ricorso di un pensionato, invalido civile, che si è opposto all'uso da parte dell'ente previdenziale della dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione per indicare una trattenuta che gli veniva operata. L'interessato ha chiesto la sostituzione con espressioni più generiche, tali da non consentire a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti della propria sfera privata. Ciò, anche in considerazione del fatto che i cedolini della pensione, essendo spesso presentati per permettere acquisti con agevolazioni fiscali o per richiedere mutui e finanziamenti, possono circolare tra più persone. Dal canto suo l'istituto di previdenza ha fatto presente che il cedolino della pensione riportava genericamente l'esistenza di una trattenuta per pignoramento senza indicare però la causa (ad esempio per alimenti, tasse o altro); riteneva poi tale riferimento congruo, consentendo proprio ai terzi di valutare la reale situazione patrimoniale  e la porzione disponibile della pensione. L'istituto si è reso comunque disponibile a utilizzare un'altra formula priva della parola "pignoramento". Nell'accogliere il ricorso, il Garante ha richiamato il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza: pur ritenendo lecito l'uso di dati necessari a documentare le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute in modo tale da consentire al pensionato di verificare l'esattezza della retribuzione, l'Autorità ha affermato che le finalità di documentazione  e di trasparenza  possono essere perseguite con metodi che, pur permettendo di individuare l'esistenza della ritenuta, non la descriva nel dettaglio: ad esempio, mediante l'utilizzo di diciture meno specifiche ("trattenute presso terzi", "recupero obbligatorio") oppure di codici identificativi. All'ente che dovrà dare conferma all'Autorità dell'avvenuto adempimento sono state imputate le spese del procedimento.

 


Condividi su Facebook

30.11.2007 Spataro

Garante privacy Link: http://www.garanteprivacy.it

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Lavorare insieme per il bene comune. Questa si chiama amicizia sociale" - Papa Francesco ai giovani a Cuba








innovare l'informatica e il diritto


per la pace