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Franchising    

La Cassazione sulla nozione di franchising, sentenza n. 647 del 2007

Sembra sia sfuggita a tutti. Photo credits to lfpilz on stockexchange

Il franchising costituisce invero un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro un corrispettivo.

27.11.2007 - pag. 50596 print in pdf print on web

I

Il dr. Paolo Colombati di Scurzolengo, paolocolombati chiccociola tin.it , ha mandato questa sentenza

L'avevo trovata massimata su www.studioloiaconi.it ed e' interessante leggerla nel testo integrale.
Sembra sia sfuggita a tutti.

"Tuttavia, una simile organizzazione non prevede affatto la completa
identificazione del franchisor con il franchisee, i quali, sebbene legati
contrattualmente, restando indipendenti ed autonomi sia dal punto di vista
giuridico che dal punto di vista economico."


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere
Dott. LEVI Giulio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:


sentenza
sul ricorso proposto da:


Alfa S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI LORENZO, difeso dall'avvocato PASINETTI ANTONIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro


Beta COMPANY S.N.C. in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Signor C.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO DE CAVALIERI 11,
presso lo studio dell'avvocato FONTANELLI ALDO, che la difende unitamente all'avvocato RANELLI GERVASONI TULLIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4/02 TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE DISTACCATA DI
CLUSONE, emessa il 07.01.02 e depositata il 14/01/02; RG. 6450/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/06
dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;

udito l'Avvocato DI LORENZO FRANCO (per delega avv. Antonio Pasinetti);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA
Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Svolgimento del processo

Con atto di citazione 8.1.1998 la Beta Company s.n.c. proponeva ppposizione avverso il D.I. n. 44 del 1997 emesso su ricorso della Alfa s.r.l. dal Giudice di pace di Lovere per il pagamento della somma di L. 3.420.000, dovuta a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione volta relativamente alla stipulazione del contratto di locazione di immobile intervenuto tra Beta Company e la Gamma s.p.a.. L'opponente, oltre a formulare eccezione di rito, deduceva la prescrizione ex art. 2950 c.c., del diritto dedotto dalla Alfa.

Questa, costituitasi in giudizio, adduceva di aver interrotto il decorso del termine utile al fine della prescrizione mediante invio di lettera raccomandata a.r. del 16.12.1996, contenente appunto la richiesta di pagamento della relativa fattura (OMISSIS).

L'attrice insisteva nel proprio assunto affermando che la suddetta lettera era stata inviata in nome e per conto della Delta, e non della Alfa (ricorrente nel procedimento monitorio).

Il Giudice di pace di Lovere con sentenza n. 49/1998 accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto.

Proposto appello dalla Alfa s.r.l., cui resisteva la Beta Company s.n.c., il Tribunale di Bergamo con sentenza del 14.1.2002 rigettava l'appello.

Avverso la sentenza la Alfa s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Ha resistito la Beta Company s.n.c. con controricorso.


Motivi della decisione



Nel primo motivo si deduce "errata qualificazione giuridica della
fattispecie oggetto delle vertenze di primo e secondo grado e conseguente
violazione della norma di diritto regolante il franchising". La ricorrente
assume che la sussistenza di un vincolo di omogeneità tra Delta
affiliante la Alfa e Alfa rispetto a terzi soggetti ha legittimato
la Delta ad inoltrare la richiesta di pagamento del credito nei
confronti della Beta s.n.c. a mezzo lettera raccomandata a.r. in data
16.12.1996, poi reiterata con il procedimento monitorio azionato dalla
Alfa. Da tale argomentazione - conclude la ricorrente - non può che
derivare il riconoscimento di validità interruttiva della prescrizione
annuale alla lettera inviata alla Beta Company dall'avv. Berselli il
16.12.96 in nome e per conto della Delta.

Il motivo non può ricevere accoglimento.

AutonomiaLe caratteristiche del contratto di franchising o di affiliazione
commerciale tra due società sono, come correttamente osservato dal
Tribunale, giudice d'appello, la completa autonomia sia giuridica che
economica del franchisee o affiliato rispetto al franchisor o affiliante.

Il franchising costituisce invero un sistema di collaborazione tra un
produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un
distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti
l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo
concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di
produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate
condizioni e dietro un corrispettivo.

Tali caratteristiche risultano del resto confermate dalla definizione del
contratto di franchising data dalla L. n. 129 del 2004, art. 1, intervenuta
nel frattempo.

La Causa del ContrattoLa causa quindi di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per
il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le
proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una vera e propria
rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover
intervenire direttamente nella realtà locale; per il franchisee, la
possibilità di intraprendere un'attività commerciale dai rischi ridotti,
facendo affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della
posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e,
conseguentemente, di inserirsi sul mercato.

Tuttavia, una simile organizzazione non prevede affatto la completa
identificazione del franchisor con il franchisee, i quali, sebbene legati
contrattualmente, restando indipendenti ed autonomi sia dal punto di vista
giuridico che dal punto di vista economico.

La Alfa s.r.l., sebbene affiliata alla società Delta è, pertanto,
come ritenuto dal giudice a quo, un soggetto distinto ed autonomo da
quest'ultima.

D'altronde, in punto di fatto, che la Alfa fosse un soggetto diverso ed
autonomo dalla Delta si evinceva, nella specie, come evidenziato dallo
stesso giudice, anche dalla circostanza, per esempio, che nei documenti
allegati ai fascicoli di parte la Alfa vi compariva come società ben
distinta dalla Delta anche se utilizzava carta intestata di questa
(com'è il caso della lettera 15.10.1996 che reca il timbro della Alfa
ancorchè redatta su carta Delta).

E' da escludere, di conseguenza, con riguardo al caso in esame, che
l'affiliante franchisor) possa richiedere direttamente il pagamento di un
credito del franchisee, attraverso una lettera indirizzata al debitore di
quest'ultimo. A maggior ragione, una lettera in nome e per conto del
franchisor non può avere alcuna efficacia interruttiva della prescrizione
riguardo ad un credito del franchisee.

Nel secondo motivo la ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno
errato nell'interpretazione dell'art. 2943 c.c.. Deduce che il B., che ebbe
ad inviare, tramite legale, alla Beta Company la lettera 16.12.1996 di
richiesta del pagamento della somma di L. 3.420.000 portata dalla fattura n. (OMISSIS), era abilitato a porre in essere atti in nome e per conto di Delta ag. (OMISSIS) (alias Alfa s.r.l. in quanto franchisee).

Il motivo va disatteso.

Una volta rilevato che la Alfa s.r.l., sebbene affiliata alla società
Delta, è un soggetto autonomo e distinto rispetto a quest'ultima, è di
consequenziale evidenza, come ritenuto dallo stesso giudice d'appello, che
tale lettera per espletare efficacia interruttiva della prescrizione avrebbe
dovuto essere scritta in nome e per conto della Alfa. Tanto più, come
si pone in luce dalla controricorrente (senza che la circostanza viene
contestata), che la fattura (OMISSIS) del (OMISSIS) è stata emessa dalla
Alfa s.r.l., per cui c'è assoluta estraneità di soggetti giuridici fra
chi ha emesso il documento e chi ne ha sollecitato il pagamento.

In tal caso, infatti, l'atto non può avere efficacia interruttiva della
prescrizione, poichè se è presente l'elemento soggettivo, ossia
l'indicazione del soggetto obbligato (Beta Company) è mancante l'elemento
oggettivo, ossia la richiesta di adempimento manifestata dal titolare del
credito (Alfa).

Nè può rilevare l'assunto di parte ricorrente secondo cui il predetto B. ha
sempre agito quale legale rappresentante della Alfa e quale agente
Delta presso la sede di Lovere, dal momento che la Alfa srl ha
operato l'intermediazione ed è quindi l'unica titolare del diritto alla
provvigione.

Pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente, per il
principio di soccombenza, alle spese del presente giudizio, liquidate come
in dispositivo.


P. Q. M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio
di Cassazione, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorari,
oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007






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