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Vanacore    

La subordinazione e la cd. subordinazione attenuata: cenni

Costituiscono elementi indicatori di un rapporto di subordinazione ... -Photo credits to Woodsy on Stockechange
26.11.2007 - pag. 50583 print in pdf print on web

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di Giorgio Vanacore

avvocato

giorgiovanacoreavv@libero.it


I) È noto che, secondo il diritto vivente, avuto riguardo alla posizione del lavoratore, costituiscono elementi indicatori di un rapporto di subordinazione:

a) il di lui assoggettamento al potere direttivo del datore;

b) la continuità e personalità della prestazione, nonché il suo inserimento nell’organizzazione imprenditoriale datoriale, con conseguente limitazione di autonomia organizzativa ed assenza di rischio economico;

c) l’eterodeterminazione dell’orario e del luogo di lavoro;

d) la predeterminazione della retribuzione. (Conff., ex plurimis, Trib. Milano, sez. lav., 15 marzo 2007, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 9 gennaio 2007, Trib. Napoli, sez. lav., 19 dicembre 2006, id., 16 maggio 2006, 10 ottobre 2004, Trib. Napoli 8 maggio 2004, Trib. Torino, sez. lav., 11 settembre 2004, Trib. Roma, sez. lav., 3 dicembre 2003, id., 3 gennaio 2003, nonché Cass., sez. lav., 4 ottobre 2007 n. 20791, idd., 27 febbraio 2007 n. 4500, 1 febbraio 2007 n. 2233, 19 maggio 2006 n. 11880, et alia).


II) Pervenendo ad un concetto più ampio di subordinazione, giurisprudenza e dottrina, hanno asserito che ai fini della sussistenza di una tal figura, non è tanto e non solo a contare l’esercizio da parte del datore di un continuo e dettagliato potere direttivo sul lavoratore, bensì la messa a disposizione e l’impiego da parte di quest’ultimo delle proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza in favore del primo, il tutto nel quadro di semplici direttive programmatiche da questi emanate:

«Deve ritenersi caratterizzata dal vincolo della subordinazione la prestazione del lavoratore che, ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative con continuità, fedeltà e diligenza, operi secondo le direttive di ordine generale da questi impartite, ancorché con i margini di discrezionalità connaturati al tipo di attività svolta ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione» (Cass., sez. lav., 6 luglio 2001 n. 9167, in Foro It., 2002, I, 134; conff., ex multis, idd., 9 aprile 1986 n. 2472, 14 ottobre 1985 n. 5024; in dottrina, Ichino, Il contratto di lavoro, in Trattato di diritto civile e commerciale da Cicu e Messineo, Milano, 2000, XXVIII, 2, 256 e s., Smuraglia, Lavoro e lavori: subordinazione, collaborazioni non occasionali, lavoro in cooperativa, in Lavoro Giur, 2001, 1013).

E ciò perché, motiva la S.C.: «Il potere direttivo dell’imprenditore, generalmente ritenuto il criterio tipicizzante il lavoro subordinato, con l’evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, sempre più caratterizzati dalla tendenza alla esteriorizzazione o terziarizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, ove si riferisca a questi processi, diviene sempre meno significativo della subordinazione, per l’impossibilità di un confronto pieno e diretto delle diverse fasi dell’attività lavorativa prestata».

Giorgio Vanacore

Avvocato in Napoli

giorgiovanacore libero.it




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26.11.2007 Avv. Giorgio Vanacore

Avv. Giorgio Vanacore

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