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Part-time    

Avvocati Part Time: provvedere alla sollecita cancellazione

Parere 17 gennaio 2007, n. 2, COA Teramo, rel. cons. Morgese

19.11.2007 - pag. 50497 print in pdf print on web

I


Il quesito verte sulla legittimità di alcune dichiarazioni, rese da avvocati dipendenti pubblici, già beneficiarî della normativa sul tempo parziale, di voler permanere iscritti nell'albo nonostante il disposto della l. 25 novembre 2003, n. 339 che ha determinato l'insorgere di incompatibilità a partire dal 2 dicembre 2006.

Contrario nel senso che coloro i quali, tenuti all'opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell'attività libero professionale esclusiva devono essere cancellati dall'albo.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

"Il quesito dell'Ordine di Teramo annuncia l'intenzione di allegare le dichiarazioni di due iscritti, intenzionati a conservare il proprio status di avvocati-dipendenti pubblici a tempo parziale, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Fortunatamente gli allegati non sono pervenuti al Consiglio, circostanza che avrebbe determinato l'inammissibilità del quesito, poiché privo dei caratteri di generalità ed astrattezza e, invece, attinente ad una vicenda specifica, nella quale peraltro sussiste giurisdizione d'appello del C.N.F.

Vi è, perciò, la possibilità di fornire risposta al quesito formulato, ossia se possa considerarsi legittima l'aspirazione dell'avvocato che, avendo beneficiato della possibilità di svolgere la professione forense a tempo parziale così come prevista dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, intenda conservare entrambe le posizioni senza esercitare l'opzione per una delle due.


provvedere alla sollecita cancellazione
A questo proposito la Commissione si richiama in toto a quanto esposto nella recente circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricorda l'importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all'opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell'attività libero professionale esclusiva.

Perciò, nel dare piena adesione alle motivazioni esposte nella circolare, si ritiene di fare cosa utile inviandone il testo al Consiglio richiedente il parere."


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