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Individuazione dei soggetti esonerati dall'obbligo della tracciabilita' dei pagamenti.

DECRETO 3 Ottobre 2007 - GU n. 260 del 8-11-2007 - Photo credit to woodsy on stockexchange
15.11.2007 - pag. 50412 print in pdf print on web

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I

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come sostituito dal comma 69 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle
finanze ad emanare un apposito decreto che individua le condizioni
impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di
derogare ai limiti indicati nel medesimo comma 12-bis;

Visto, in particolare, l'art. 16 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, in materia di sentenza dichiarativa di fallimento;

Visto l'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di
pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari;

Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia
di scritture contabili degli esercenti arti e professioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui
redditi;

Visto l'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in
materia di archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento irregolari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni in
materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate;

Visto l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di disposizioni diverse in materia assistenziale e
previdenziale;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' rilasciate dai
privati che vi consentono;

Visti, in particolare i commi 12 e 12-bis dell'art. 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha imposto l'obbligo ai
professionisti di riscuotere i compensi in denaro mediante assegni
non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalita' di pagamento
bancario o postale, nonche' mediante sistemi di pagamento
elettronico, salvo che per importi unitari inferiori a 100 euro per i
pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009, mentre per i
pagamenti effettuati dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 e quelli
dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il suddetto limite e' fissato
rispettivamente nella misura di 1.000 euro e 500 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le difficolta' che avrebbero alcuni soggetti per
ragioni economiche, sociali e legali nell'adempiere all'obbligo di
pagare i compensi degli esercenti arti e professioni mediante assegni
bancari non trasferibili o bonifici, ovvero con altre modalita' di
pagamento bancario o postale, nonche' mediante sistemi di pagamento
elettronico;

Ritenuta la necessita' di esonerare alcune categorie di persone
dall'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;

Decreta:

Art. 1. Soggetti esonerati

1. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12-bis dell'art.
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti
soggetti:

a) le persone fisiche il cui reddito complessivo non sia
superiore all'importo annuo dell'assegno sociale
di cui all'art. 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) le persone fisiche non residenti ai sensi dell'art. 2 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) i diversamente abili che presentano una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di
difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.

Art. 2. Documentazione

1. Al fine di attestare la sussistenza di una delle condizioni di
esonero elencate all'art. 1, e' necessario che il soggetto tenuto al
pagamento del corrispettivo per la prestazione effettuata dal
professionista produca un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta', resa e sottoscritta dall'interessato
, secondo quanto
disposto dagli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3. Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° novembre 2007.
Roma, 3 ottobre 2007

Il Vice Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 242


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15.11.2007 Sspataro

Gazzetta Ufficiale

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