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"Chi ha il sapere lo deve seminare come si semina il grano" - Andrea Camilleri



Avvocati    

Contributo unificato di iscrizione a ruolo - Modalita' di rimborso

Pubblicate in gazzetta le istruzioni. Modulistica in gazzetta ufficiale
12.11.2007 - pag. 50411 print in pdf print on web

C

CIRCOLARE 26 Ottobre 2007, n. 33
Contributo unificato di iscrizione a ruolo - Modalita' di rimborso (GU n. 261 del 9-11-2007 )

Al Ministero della giustizia- Al Consiglio di Stato - Segretariato generale - All'Agenzia delle entrate -  Al Dipartimento per le politiche - fiscali e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - All'Avvocatura generale dello Stato -  Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro -  All'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia - Alle Ragionerie provinciali dello Stato


Premessa.


Con l'art. 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
delle Stato (Legge finanziaria 2000)", e' stato istituito il
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
successivamente ridenominato contributo unificato di iscrizione a
ruolo (di seguito: contributo unificato).


Per quanto attiene ai procedimenti giurisdizionali, civili, penali
e amministrativi, la citata disposizione ha sostituito una serie di
tributi e diritti con l'obbligo del versamento, da effettuare
anticipatamente, di un importo forfetario determinato tendenzialmente
in base al valore e alla natura del procedimento giurisdizionale di
riferimento, indipendentemente dagli atti e dalle attivita' posti in
essere. Cosi', per un'evidente finalita' di semplificazione, sono
stati eliminati tutti gli incombenti inerenti al procedimento
relativi all'imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai
diritti di cancelleria, nonche' ai diritti di chiamata in causa
dell'ufficiale giudiziario.


La disciplina del contributo unificato, entrata in vigore il
1° marzo 2002, e' stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni,
trovando una piu' armonica e stabile collocazione normativa nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia (a sua volta successivamente
modificato, in alcuni aspetti rilevanti per il tema in esame,
dall'art. 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 1, comma 1307, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296). Deve poi essere segnalato, per la
sua rilevanza, il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
2001, n. 126, recante "Disciplina delle modalita' di versamento del
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari".


Il quadro normativo va infine integrato con le istruzioni impartite
al riguardo dal Ministero della giustizia e diramate, in particolare,
con le circolari 13 maggio 2002, n. 3, e 31 luglio 2002, n. 5.


Va, pero', sottolineato che la normativa dettata in materia non ha
espressamente considerato l'eventualita' di un rimborso del
contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in una
disposizione transitoria (art. 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n.
28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto
ad escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli
eventuali versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002.
Tuttavia, l'applicazione pratica e l'esperienza maturata hanno
fatto emergere alcune situazioni-tipo legittimanti il diritto al
rimborso delle somme versate a detto titolo.


La rilevata circostanza ha provocato riflessioni piu' puntuali
intorno alla natura del contributo unificato e alla consequenziale
definizione di un procedimento amministrativo di rimborso.


Quanto alla natura giuridica del contributo unificato, la Corte
costituzionale, facendo leva anche sulla funzione sostitutiva operata
rispetto ad alcuni tributi erariali, ne ha messo in luce la
connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso "le
caratteristiche essenziali del tributo e cioe' la doverosita' della
prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale
e' quella per il servizio giudiziario" (sentenza n. 73 del 7 febbraio
2005).


Tale connotazione riconosciuta al contributo unificato, unitamente
all'ampio campo di applicazione, coinvolge le attribuzioni di varie
amministrazioni dello Stato, specie in presenza di una richiesta di
rimborso, implicando potenziali conflitti di competenza e difficolta'
procedimentali.


Cio' considerato, la presente circolare ha lo scopo di fornire
sulla problematica in argomento utili istruzioni operative, sulle
quali, in un'ottica di semplificazione e collaborazione
amministrativa, si e' acquisita la condivisione del Consiglio di
Stato, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e dell'Agenzia
delle entrate.


Prima di entrare nello specifico, corre l'obbligo di porre in
risalto come le istruzioni che seguono non possono trovare
applicazione, per ovvi motivi di economia procedimentale, nei
riguardi delle pregresse istanze di rimborso ormai giunte alla fase
di liquidazione presso le Direzioni provinciali dei servizi vari del
Ministero dell'economia e delle finanze. In tali casi, infatti, e' da
ritenersi in via di definitivo perfezionamento il pagamento delle
somme richieste, essendo stato seguito, in difetto di specifiche
prescrizioni, il procedimento di rimborso di somme indebitamente
versate all'erario previsto dall'art. 393 delle Istruzioni generali
dei servizi del Tesoro, Secondo libro, approvate con decreto
10 luglio 1969 del Ministro del tesoro.


Per completezza di informazione, si fa presente che con decreto
29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2007, n. 163 - sono
state approvate le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato e
contestualmente abrogate le citate Istruzioni generali dei servizi
del tesoro (sul tema si rinvia alla circolare n. 27 del 25 luglio
2007).


Diritto al rimborso.


Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore
dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo
indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali
situazioni, senza pretesa di esaustivita', possono ricorrere, ad
esempio, nelle ipotesi di:


versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;


duplicazione dei versamenti;


versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale
esente;


versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e
l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.


Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita
istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal
giorno in cui e' stato eseguito il versamento, giusta previsione
dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.


Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale
di decadenza non potranno trovare accoglimento.


Ad ogni buon conto e in via generale, si rappresenta che, qualunque
sia la situazione addotta, condizioni imprescindibili per l'utile
proposizione dell'istanza di rimborso sono l'univoca
identificabilita' dell'ufficio giudiziario competente, del
contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio
di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato
effettivamente incardinato).


In proposito, si significa che, per i soli versamenti eseguiti a
mezzo F23, l'erronea indicazione del codice ufficio, come anche
quella del codice tributo, di per se' non costituisce una ragione
sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato.
Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere
rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia
all'ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari
interessati), sia all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
competente in base al versamento eseguito, giusta le indicazioni
fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n.
131, entrambe del Ministero delle finanze, alle quali, ad ogni buon
fine, si rinvia. Va da se' che la correzione operata consente di
sfruttare utilmente il versamento rettificato per la successiva
iscrizione a ruolo della controversia.


Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del
giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di
generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto "versamento
semplificato"), stante anche l'impossibilita' di individuare
l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un
eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilita' di
ottenere la restituzione delle somme versate.


Per evidenti ragioni di economicita' amministrativa, nelle more
dell'adozione del decreto o dei decreti previsti dall'art. 25 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 - concernenti, tra l'altro, la
semplificazione della disciplina sul pagamento delle somme di modesto
ammontare - non va dato corso alle richieste di rimborso di importo
complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l'indicazione
contenuta nello stesso art. 25.
Istanza.




L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice (art. 5 della
Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642), e' prodotta all'ufficio giudiziario
competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella
amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento
giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato piu' promosso,
dell'indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o
sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).


L'istanza puo' essere presentata direttamente all'ufficio
giudiziario oppure spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.


Nel caso di avvenuta presentazione dell'istanza ad ufficio
incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla
cancelleria dell'ufficio giudiziario competente, dandone notizia al
contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti
e delle notizie in possesso, individuare l'ufficio giudiziario
competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza comunica al
contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che,
salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione stessa, l'istanza di rimborso sara'
inoltrata per l'istruttoria alla cancelleria del Tribunale ordinario
del proprio circondario.


Nell'istanza, oltre alle generalita', il richiedente o i
richiedenti, sotto la propria responsabilita' per la veridicita' di
quanto indicato, devono precisare:


a) la data e il luogo di nascita;


b) il codice fiscale;


c) la residenza e il relativo codice di avviamento postale;


d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui
indirizzare le comunicazioni con l'eventuale indicazione del numero
di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica;


e) gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio
per il quale e' stato versato il contributo unificato (parti, numero
di ruolo, ecc.);


f) gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il
relativo importo;


g) l'importo richiesto a rimborso;


h) la modalita' di pagamento prescelta per il rimborso degli
importi reclamati.


Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa
sempre sotto la responsabilita' del contribuente, dell'inesistenza di
altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi
presupposti.


E' appena il caso di soggiungere che la possibilita' di proporre
un'unica istanza riguardante piu' versamenti presuppone che essi
siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all'identico
ufficio giudiziario competente.


Per l'identificazione certa del richiedente, l'istanza di rimborso,
al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla
presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.


In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso,
oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l'istanza,
gia' sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di
un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.
Per ogni istanza presentata direttamente all'ufficio giudiziario,
dopo un generale e semplice riscontro formale, e' rilasciata apposita
ricevuta.


Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini
della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la
data del timbro dell'ufficio postale accettante, mentre verra' preso
in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto
dell'ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze
pervenute.


Nessuna responsabilita' puo' derivare all'Amministrazione
destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa,
dall'eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato recapito.


Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante
il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto
a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento
giurisdizionale presso l'ufficio giudiziario, devono essere allegati,
a pena di improcedibilita', tutti i documenti originali comprovanti
l'avvenuto versamento del contributo unificato. Esemplificando,
quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia la
"copia per il soggetto che effettua il pagamento" che la "copia per
eventuale presentazione all'Ufficio" ed entrambi gli esemplari devono
recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla
riscossione del contributo unificato (concessionario, banca o Poste
Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo
conto corrente postale devono essere allegati in originale tanto il
tagliando denominato "attestazione di versamento", quanto quello
denominato "ricevuta di versamento".


All'istanza di rimborso deve essere altresi' allegato, nell'ipotesi
di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale,
l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica, in virtu'
del quale e' stato effettuato il versamento.


Controllo e liquidazione.


L'ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l'istanza di
rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione
del contribuente istante, il quale deve naturalmente coincidere con
il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo unificato.
In seguito, il medesimo ufficio procede al riscontro delle
dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in
particolare, l'effettivita' dell'importo del versamento (o dei
versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione
prodotta e di quella gia' in possesso, dei presupposti indicati a
fondamento del diritto vantato.


Per le richieste di rimborso a fronte delle quali l'originale del
versamento e' stato acquisito al fascicolo del procedimento, il
funzionario responsabile della competente cancelleria individua, tra
gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta di
rimborso. In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura
del contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento
ovvero la sussistenza di ipotesi di esenzione, nonche' l'importo del
versamento effettuato e l'effettiva esistenza di differenze a favore
del contribuente. Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del
diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare,
il predetto funzionario responsabile compendia gli esiti
dell'istruttoria compiuta in un'apposita attestazione, affinche' il
servizio competente possa procedere alla susseguente fase di
liquidazione.


Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari
per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per
semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla
data dell'ordine di pagamento, secondo le modalita' e il saggio
previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il calcolo
degli interessi maturati e' effettuato dall'Agenzia delle entrate.


Il competente funzionario dell'ufficio giudiziario adotta il
provvedimento di liquidazione in un unico esemplare originale. Una
copia del provvedimento, da mantenere agli atti d'ufficio, deve
essere corredata della documentazione comprovante l'avvenuto
versamento del contributo unificato. Necessariamente devono essere
allegate le quietanze originali (modello F23, bollettino di conto
corrente postale) per i rimborsi eseguiti in assenza di procedimento
giurisdizionale instaurato, ovvero, negli altri casi, l'attestazione
con cui e' stato accertato il diritto al rimborso, nonche' una copia
dichiarata conforme della ricevuta di versamento inserita nel
fascicolo processuale di riferimento.


Al chiaro scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti,
sull'originale della ricevuta di versamento e sull'originale
dell'atto cui la stessa e' stata acclusa o applicata deve essere
riportato in debita evidenza l'avvenuto riconoscimento del rimborso,
indicando l'importo e gli estremi del relativo provvedimento di
liquidazione.


Terminata l'istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione
del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato,
l'ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di
liquidazione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente
per territorio, individuato sulla base della sede dell'ufficio
giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a
supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli.
Dell'avvenuta trasmissione e' data contestuale notizia al
contribuente beneficiario sempre a cura dell'ufficio giudiziario.


Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici
ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma
da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data
di versamento del contributo unificato), nonche', qualora sia stato
richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo
conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale
IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB,
numero di conto) intestato o cointestato al contribuente
beneficiario.


Pagamento.


L'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, una volta ricevuto il
provvedimento di liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi
inseriti e ad esperire i dovuti riscontri di natura formale.


Successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico dei
provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base agli stanziamenti
in bilancio, l'Agenzia delle entrate esegue il pagamento delle somme
a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e
degli interessi maturati, a favore del beneficiario.


L'emergenza di carenze o irregolarita' nel provvedimento di
liquidazione deve essere tempestivamente segnalata dall'Ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate all'ufficio giudiziario emittente
per consentire l'adozione degli opportuni interventi correttivi.


L'ordinativo e' emesso con procedura automatizzata secondo le
modalita' previste nel decreto 29 dicembre 2000 adottato dal
Direttore generale del Dipartimento delle entrate - Ministero delle
finanze.


Per il pagamento delle somme da rimborsare vanno utilizzati i
seguenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze, unita' previsionale di
base Politiche fiscali:


6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - capitolo 3812
Restituzioni e rimborsi di altre imposte, tributi, contributi e
addizionali - per il capitale;


6.1.7.1 - Interessi di mora - capitolo 4016 Interessi di mora da
corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse
dall'erario per tasse e imposte indirette sugli affari. Interessi da
corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo di
imposta sul valore aggiunto - per gli eventuali interessi.


L'estinzione del titolo di spesa avviene mediante accreditamento su
conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario oppure,
in mancanza dei dati necessari per l'accredito, a mezzo vaglia
cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 5 del citato decreto del 29 dicembre 2000.


Estinto il titolo di spesa, le risultanze dei pagamenti giunti a
buon fine sono comunicate a cura dell'Agenzia delle entrate al
competente ufficio giudiziario.


Recupero delle somme erroneamente rimborsate.


Nel caso di somme indebitamente rimborsate per errori occorsi nel
procedimento di liquidazione oppure per altri disguidi, il competente
ufficio giudiziario, informato al riguardo dall'Agenzia delle
entrate, provvede - in analogia con quanto previsto dall'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in caso di omesso
o insufficiente pagamento del contributo unificato - al recupero
delle relative somme mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.
43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, e
successive modificazioni.


Sono pure applicabili, in quanto compatibili, le altre disposizioni
in materia di riscossione del contributo unificato (Parte VII, Titolo
VII, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002).


Contenzioso.


Le eventuali controversie sull'entita' dell'importo rimborsato
ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella
sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle
disposizioni previste per il processo tributario contenute nel
decreto legislativo n. 546/1992.


Nello specifico, il ricorso puo' essere proposto avverso il rifiuto
espresso o tacito del rimborso, secondo le modalita' previste dagli
articoli 18 e 20 del suddetto decreto legislativo, avanti alla
competente Commissione tributaria provinciale o, per le province di
Bolzano e Trento, avanti alla competente Commissione tributaria di 1°
grado. Il ricorso deve essere notificato al solo ufficio giudiziario
che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.
Per quanto attiene all'ipotesi di rifiuto tacito, si evidenzia che
il ricorso puo' essere proposto entro il termine ordinario di
prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi novanta giorni
dalla presentazione dell'istanza di rimborso (art. 21, comma 2, del
decreto legislativo n. 546/1992). Si rammenta che tale istanza di
rimborso deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro due anni
dal versamento del contributo unificato.


Nella diversa ipotesi di rifiuto espresso alla restituzione delle
somme versate, il provvedimento di rigetto, da notificare al
contribuente istante, deve contenere l'indicazione del termine di
decadenza entro il quale l'eventuale ricorso deve essere proposto,
delle forme da osservare per la sua proposizione, nonche' della
Commissione tributaria competente.


Modulistica.


Con l'intento di rendere piu' agevole il lavoro degli uffici,
semplificando il procedimento amministrativo relativo alla
trattazione delle istanze di rimborso, si forniscono, in allegato,
alcuni modelli inerenti al procedimento in argomento e rispondenti
alle indicazioni delineate nella presente circolare.


I modelli predisposti si sostanziano in uno schema di istanza di
rimborso (Allegato 1), in uno schema di provvedimento di liquidazione
(Allegato 2) e in uno schema di provvedimento di rigetto della
richiesta di rimborso (Allegato 3). E' appena il caso di soggiungere
che i fac-simile allegati costituiscono soltanto degli schema-tipo,
suscettibili di eventuali opportuni adattamenti in presenza di
situazioni specifiche o particolari (ad esempio: richieste di
rimborso concernenti una pluralita' di versamenti; richiesta degli
aventi causa del titolare, nel frattempo deceduto, del diritto al
rimborso; accoglimento parziale dell'istanza; ecc.).


Roma, 26 ottobre 2007
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio


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