Segui via: Newsletter - Telegram
 

VIDEO: "sbubusc calanus pertus tududu" - Misteriosus Dalla (inedito)



Finanziaria2008    

Vietato creare partiti nuovi per le prossime elezioni

07.11.2007 - pag. 50367 print in pdf print on web

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

G

Grazie all'articolo di Gian Antonio Stella - Corriere del 7.11.2007 pagina 46

Si noti la modifica del comma 1, ritirato, che era piu' blando:

  1. È istituito presso il Ministero dell'Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

La nuova formula invece parla di adempimenti amministrativi per lo svolgimento di consultazioni elettorali. 

 

18.0.1 (testo 2) Proposta di modifica n. 18.0.1 al DDL n. 1817

RIPAMONTI, DEL PENNINO

APPROVATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Norme per la riduzione delle consultazione politiche ed istituzione del Registro Speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale)

1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi e ridurre gli oneri a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni elettorali è istituito presso il Ministero dell'Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

2.In ogni elezione amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull'uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli iscritti nel «Registro Speciale per la tutela dei simbolilcolltrossegni di partito» senza l'autorizzazione del legale rappresentante pro-tempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non é altresi ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni. loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro Speciale di simboli/contrassegni presso il Ministero dell'Interno.

3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di Partito di Movimenti Politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da un Groppo Parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, porché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno 90 giorni prima dell'approvazione della presente legge. Ai partiti o movimento politici ammessi, alla registrazione, è consentiro altresi , entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente legislatura.

4. Ogni partito o movimento politico che avrà effettuato la registrazione ai sensi del precedente comma 3 dovrà versare, in un fondo appositamente costituito dal Ministero dell'Economia, entro il 15 febbraio di ogni anno euro 5.000, quale quota doppia delle spese per la tenuta del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito, la cui maggiore entrata è destinata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. L'omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.

5. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un regolamento per il funzionamento del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione.

7. Una volta avvenuta la registrazione da parte dei partiti del proprio simbolo, gli stessi sono gli unici autorizzati ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali un contrassegno che riproduca quel simbolo».


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






VIDEO: "sbubusc calanus pertus tududu" - Misteriosus Dalla (inedito)








innovare l'informatica e il diritto


per la pace