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Art. 70 lda: le libere utilizzazioni: Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8304 del 1997

Grazie a Luigi Salciarini - Pescara


Spataro

 

P

Photo credits to Uploaded by Spiders (|) on Sep 13, 2005 on stockexchange

 

Sez. 1, Sentenza n. 8304 del 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Gian Carlo BIBOLINI - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI -,

in persona del Commissario Straordinario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLA LETTERATURA

30, presso l'avvocato AMEDEO NICOLAI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DELEDDA MARIA GRAZIA,

PAOLO SPADA, giusta procura speciale per Notaio Nicodemo

Operamolla di Roma rep. 33522 del 19.12.1994;



- ricorrente -



contro



A.N.I.D. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI DANZA,

... GIORGIA, ... LIA, ... ALDO MARIO,

... ADRIANA in FALVO, S... di ...

... ANNA & ... PATRIZIA & C. Snc, SCUOLA DANZA

... E MODERNA - CLASSIC ... di ... ALESSANDRA

& C. Snc, SCUOLA di DANZA ... ANNA ... Srl, SCUOLA

di DANZA ... Srl, ASSOCIAZIONE SCUOLA di DANZA

..., SCUOLA di DANZA ... ADRIA, ... ALBERTO,

DI ... VARINI ..., ... SILVIA, ... EMANUELA

PATRIZIA, ... GIOVANNA, ... LILIANA, ... RITA,

... LUIGI, ... ... STUDIO Snc di ... BRUNO &

... VIRGILIO, ... MARIA GRAZIA, ASSOCIAZIONE STUDIO

DANZA di ..., ... GIUSEPPINA;





- intimati -



e sul 2 ricorso n 03214/95 proposto da:



A.N.I.D. ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI di DANZA, in

persona del Presidente pro tempore, ... ALBERTO titolare

del CENTRO STUDI di DANZA ..., ... LIA titolare

della SCUOLA di DANZA ... LIA, ... ALDO MARIO,

... FRANCO, ... ALFREDO, ... DANIELA, tutti

quali unici soci e legali rappresentanti della SCUOLA di

DANZA ... ADRIA, ... MARIA GRAZIA titolare della

SCUOLA di DANZA ... ... GRAZIA, ... LUIGI,

SCUOLA di DANZA ... ANNA ... & C. Snc, derivata

dalla trasformazione della SCUOLA di DANZA ... ANNA

... Srl, in persona dell'Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. GRAMSCI

36, presso l'avvocato MAURIZIO CALÒ, che le rappresenta e

difende, per la 1^ e la 8^ giusta deleghe a margine del

controricorso e ricorso incidentale; giusta procure

speciali notarili per: il 2 mot.



Giovanni Paderni di Messina rep. 47000 del 17.2.1995; la 3^

mot. Mariateresa Antonucci di Roma rep. 57501 del 9.2.1995;

il 4 mot. Nicola Grimaldi di Cernusco sul Naviglio rep.

1597 del 13.1.1995;



il 5 mot. Livio Penzo di Adria rep. 6052 del 12.1.1995; la

6^ mot. Enrico Mele di Vicenza rep. 59771 del 24.1.1995; il

7 mot. Salvatore Sica di Napoli rep. 94702 del 18.18.1995;





- controricorrenti e ricorrenti incidentali -



contro



S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI,

in persona del Commissario Straordinario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLA LETTERATURA

30, presso l'avvocato AMEDEO NICOLAI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati DELEDDA MARIA GRAZIA,

PAOLO SPADA, giusta procura speciale per Notaio Nicodemo

Operamolla di Roma rep. 33172 del 23.5.1994;



- controricorrente -



avverso la sentenza n. 1276/94 della Corte d'Appello di

ROMA, depositata il 09/05/1994;





udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 26/02/97 dal Relatore Consigliere Dott.

Giuseppe Maria BERRUTI;



uditi per il ricorrente, gli Avvocati Spada e Nicolai, che

hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e

l'inammissibilità del ricorso incidentale;



udito per il resistente e ricorrente incidentale, ANID,

l'Avvocato Calò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

incidentale e rigetto del principale;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento

del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO





L'Anid, Associazione nazionale insegnanti di danza, ed

altresì venti titolari di scuole di danza associate ad

essa, convenivano davanti al Tribunale di Roma la Siae.

Chiedevano che venisse dichiarato che le scuole tutte

associate Anid non erano tenute al pagamento dei diritti di

autore per le opere musicali eventualmente utilizzate

durante i corsi di danza impartiti agli allievi, e nelle

manifestazioni di fine corso.



La Siae si costituiva e resisteva, chiedendo tra l'altro il

rigetto delle domande nel merito.



Il Tribunale di Roma, rigettate le eccezioni preliminari

della Siae, riteneva parzialmente fondata la domanda quanto

alle musiche utilizzate quale supporto ordinario alle

lezioni di danza, mentre la riteneva infondata, e

conseguentemente la respingeva, relativamente a quelle

eseguite durante i cosiddetti saggi, conclusivi dei corsi.

Proponevano appello Anid e le scuole di danza relativamente

a tale punto della decisione, sostenendo in particolare il

mancato accertamento da parte del primo giudice del

carattere didattico e non prevalentemente spettacolare dei

saggi predetti. Resisteva la Siae e spiegava appello

incidentale tra l'altro relativamente al capo di sentenza

che negava la sottoposizione ai diritti in questione per i

brani eseguiti durante le lezioni di danza. La Corte di

Roma respingeva tutte le impugnazioni. Rilevava anzitutto

che la materia in esame rientra nella disciplina dell'art.

15 della legge n. 633 del 1941, la cui interpretazione

doveva far concludere che solo se ed in quanto la

esecuzione dell'opera musicale si svolge in ambiti non

estensibili rispetto ai componenti della istituzione,

(famiglia, scuola, convitto, istituto di ricovero),

ordinariamente facenti parte della stessa, viene meno il

diritto esclusivo dell'autore. Conseguentemente la

esecuzione di brani musicali dentro la ordinaria cerchia

degli allievi della scuola a scopo didattico risulta immune

dai diritti di autore. Nella specie inoltre la esecuzione

in questione, secondo la sentenza impugnata, non poteva

essere definita a scopo di lucro, essendo comunque

prevalente la finalità didattica rispetto ad una finalità

di lucro solo indirettamente conseguente alla esecuzione

delle opere.



La Corte quindi riteneva manifestamente infondata la

eccezione di illegittimità costituzionale avanzata dalla

difesa Siae in ordine alla norma predetta della legge

speciale in relazione agli artt. 3 e 9 della Costituzione,

considerando invece del tutto legittima una interpretazione

costituzionale della legge stessa alla luce dei principi di

solidarietà sociale (art. 2 Cost.), e di libertà di

insegnamento delle scuole non statali (art. 33 Cost.), i

quali risulterebbero vulnerati dalla imposizione di un

costo di impresa non ipotizzabile nel caso di analoga

attività da parte delle scuole pubbliche.



Quanto alla questione dei saggi di fine corso, la sentenza

impugnata rilevava la prevalenza nei medesimi della

finalità spettacolari rispetto a quelle didattiche, essendo

il saggio cosa diversa dall'esame, ed essendo esso

organizzato al di fuori della cerchia ordinaria degli

appartenenti alla scuola, ai sensi della eccezione prevista

al diritto dell'autore da parte della stessa norma

dell'art. 15 l.a.





Ricorre in Cassazione con un motivo la Siae. Resiste e

spiega ricorso incidentale l'Anid nonché Alberto Bogani,

Dall'Ara Lia, Masella Aldo Mario, Punchina Franco, Kollner

Alfredo, Kollner Daniela, Paulon Maria Grazia, Lemaire

Luigi, rappresentanti e titolari di altrettante scuole di

danza, nonché la S.n.c. Scuola di danza classica Anna

Cerullo e C. S.n.c. Resiste con altro controricorso al

ricorso incidentale la Siae. Le parti hanno depositato

memorie.



MOTIVI DELLA DECISIONE



1) I ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti. 2) Con

l'unico motivo di ricorso la Siae lamenta la violazione e

la falsa applicazione dell'art. 15 della legge 22 aprile

1941 n. 633, (d'ora in avanti l.a.), ed artt. 2, 3, 9, 55,

33 Cost., nonché dell'art. 23 della l. n. 87 del 1953.

Sostiene che l'uso della musica nelle scuole di danza allo

scopo di impartire lezioni agli allievi è estraneo alla

eccezione stabilita dal comma secondo dell'art. 15 predetto

al dominio esclusivo dell'autore. Ribadisce la

incostituzionalità della interpretazione adottata dalla

Corte di merito, e la estraneità comunque della ipotesi in

esame alla fattispecie di cui all'art. 33 della

Costituzione. Lamenta infine la contraddittorietà e la

insufficienza della motivazione sui punti predetti.



3) La sentenza impugnata fonda la propria statuizione sulla

appartenenza della fattispecie di cui è causa alla ipotesi

di cui all'art. 15 della l.a., comma secondo, la quale

esclude possa ritenersi pubblica la esecuzione (tra

l'altro) dell'opera, "dentro la cerchia ordinaria... della

scuola", purché non effettuata, precisa il comma

successivo, "a scopo di lucro".



Ritiene infatti di poter escludere tale scopo, il quale se

sussistente farebbe rientrare il caso nella previsione del

primo comma della norma stessa, e dunque ne affermerebbe la

sottoposizione al diritto di autore, in base alla

considerazione che il collegamento tra le esecuzioni in

parola ed il lucro di impresa è solo indiretto. Il lucro

infatti sarebbe il risultato, come si è cennato in

narrativa, di una prestazione imprenditoriale di natura

didattica, e tale natura sarebbe assorbente della

fattispecie. Il giudice di merito quindi ha ritenuto di

confortare questo risultato interpretativo con la

considerazione della tutela costituzionale che spetta alla

ricerca ed alla cultura, (art. 9 Cost.), della libertà di

insegnamento dell'arte e della scienza (art. 33 Cost.),

nonché del principio di parità, (art. 3 Cost.), che

sarebbero vulnerati dalla arbitraria sottoposizione della

attività privata che a tali libertà si ispira, ad un carico

finanziario sconosciuto alle analoghe iniziative delle

scuole dello Stato. 3a) Osserva il collegio che nel

predetto schema logico adottato dal giudice del merito vi è

il rischio della petizione di principio. La sentenza

infatti, a foglio 15 rileva che nella mens legis è evidente

la "recessività" del profilo di lucro rispetto a quello

didattico, che invece appare assorbente. Ma questa premessa

pare astratta, perché trascura che la legge espressamente

pone il fine di lucro a sostegno della previsione di

sottoposizione della esecuzione dell'opera musicale al

diritto di autore. Dunque il problema nella specie non è di

individuare una astratta prevalenza, ovvero una astratta

assorbenza di un profilo rispetto ad un altro, bensì di

individuare in quale delle fattispecie di cui all'art. 15

citato si debba inquadrare la vicenda in esame. La quale è,

pacificamente, caratterizzata da una impresa privata che

persegue lo scopo di lucro adoperando normalmente quale

mezzo per perseguirlo strumenti e metodi didattici,

all'interno dei quali è inevitabile la esecuzione di

specifiche opere musicali.





3b) Va osservato che la legge speciale stabilisce

anzitutto, all'art. 12, il principio per il quale è

l'autore che ha il diritto di pubblicare l'opera. Quindi

stabilisce che l'autore ha "altresì", il diritto di

utilizzare economicamente l'opera, "in ogni forma e modo,

originario o derivato, ..., in particolare con l'esercizio

dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti".

Pertanto, gli articoli seguenti, 13 e 14, chiariscono

l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione dell'opera

d'arte e quello di trascrizione. Chiariscono cioè che il

diritto di pubblicare non si esaurisce nella prima

pubblicazione dell'opera, ma in quanto funzionale anche

alla utilizzazione economica esclusiva, si ripropone in

ogni ipotesi nelle quali, con qualunque mezzo, dice la

legge, si consente al pubblico di usufruirne. La dottrina

dominante sul punto ha sempre ritenuto la derivazione di

tali regole dal principio contenuto in modo sintetico

nell'art.



2577 c.c. che riunendo nella stessa formula il diritto di

pubblicare e quello di utilizzare economicamente l'opera

d'arte in ogni modo e forma, fa delinearne il divieto di

invasione di tale potere come difesa dalla concorrenza

nello sfruttamento dell'opera stessa. Consegue che l'art.

15, il quale si occupa di quella particolare fruizione

pubblica, che è costituita dalla esecuzione,

rappresentazione o recitazione in pubblico, coerentemente

ne afferma il diritto esclusivo in capo all'autore. Salvo

che tale esecuzione, rappresentazione o recitazione non

avvenga dentro "la cerchia ordinaria della famiglia, del

convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero", e

purché, si badi, non sia effettuata "a scopo di lucro".



La elencazione delle ipotesi nelle quali la cerchia

ordinaria si specializza, se appare in qualche misura tardo

ottocentesca, con il richiamo (anche) alle recite

scolastiche ed a quella a beneficio degli ospiti di

istituti di beneficenza, chiarisce tuttavia l'ambito

qualitativo cui il legislatore si riferisce. Si tratta di

una cerchia consueta, assimilabile alla quotidianità della

famiglia, non a caso menzionata al primo posto, e comunque

di una comunità particolare capace di determinare il

carattere della fruizione dell'opera d'arte. Essa non può

considerarsi personale, e come tale di per sè sottratta ad

ogni carico derivante dal diritto dell'autore, ma non è

assimilabile tout cort a quella pubblica, cioè a quella

diretta in modo strutturale a fornire ad un pubblico

indifferenziato la fruizione di un'opera.



Si tratta invece di una ipotesi che di per sè esclude,

almeno nella normalità dei casi, la professionalità della

offerta di un servizio al pubblico e dunque di una offerta

al mercato, giacché ciascuna delle cerchie ordinarie

elencate rende residuale il caso in cui il promotore della

fruizione collettiva chieda di essere retribuito. Tuttavia

la precisazione successiva, che esclude l'immunità dal

diritto di autore, pur a proposito di tali specifiche

cerchie ordinarie, non è un pleonasmo, ma anzi ha il pregio

di togliere ogni dubbio sul portato della immunità stessa.



La legge intende ribadire che quando vi è una utilizzazione

economica dell'opera d'arte, fosse pure dentro la cerchia

dell'istituto scolastico o di beneficenza, o della

famiglia, si tocca la sfera di sfruttamento esclusiva

dell'autore, quale che sia, giova rammentare, il modo

mediante il quale se ne trae un beneficio economico.





Deve pertanto precisarsi che la cerchia ordinaria è

assimilata all'uso personale, come tale immune da diritto

di autore, solo se alcuno trae un beneficio economico dalla

esecuzione dell'opera. 3c) Diversa previsione, cui conviene

cennare subito per sgombrare il campo da possibili

equivoci, è quella dell'art. 70 della l.a., posta

significativamente nel capo V, dedicato alla libera

utilizzazione dell'opera d'arte. Tale norma precisa che "il

riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di

parti di opera, per scopi di critica, di discussione od

anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati

da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza

alla utilizzazione economica dell'opera". La legge dunque,

in coerenza con i principi appena rammentati, afferma la

libertà di quelle specifiche utilizzazioni culturali o

anche didattiche, che non costituiscono concorrenza nella

utilizzazione economica. Giacché questa spetta, in

qualunque modo avvenga, all'autore.



4) Osserva il collegio che la utilizzazione didattica

dell'opera d'arte è la utilizzazione a scopo di

insegnamento. Essa pertanto per dato letterale della legge

deve potere essere distinta a seconda che dia luogo, oppure

no, ad una utilizzazione economica dell'opera stessa. Il

dato dogmatico, dunque, in quanto letteralmente derivante

dalla legge, è che la utilizzazione didattica è libera se

non avviene a scopo di lucro. Dunque, a meno di non cadere

nella petizione di principio che innanzi si è paventata,

non si può dedurre la libertà d'uso dalla sussistenza del

solo fine didattico. Occorre accertare, oltre a tale

finalità, anche la assenza del predetto scopo di lucro

nell'uso stesso dell'opera. Rileva, è il caso di chiarire,

non solo lo scopo di lucro della attività complessiva

dentro la quale l'uso dell'opera d'arte è inserito, ma lo

scopo di lucro dell'uso dell'opera d'arte. E questo deve

per definizione essere ritenuto tutte le volte che

dell'opera d'arte si fa un uso economico, in quanto

organizzato economicamente dentro un processo produttivo di

impresa.



4b) Questa precisazione vale a superare una posizione

fondamentale nella economia della sentenza impugnata. Essa,

come si è anticipato, individua quella che chiama la

recessività del fine di lucro, nel fatto che il medesimo si

accompagna ad una finalità didattica. Ma la legge non

prevede un effetto assorbente di tale finalità, (rectius,

di tale metodologia di impresa), rispetto allo scopo di

lucro. Essa invece presuppone possa aversi una

utilizzazione didattica a scopo di lucro, e predispone per

tale ipotesi la esclusione dalla immunità dal diritto di

autore.



4c) Non sono utili a superare questa struttura della

disciplina del diritto di autore le considerazioni che

fanno perno sulla scuola pubblica, all'interno della quale

i corsi di educazione musicale farebbero uso, senza costi

di diritto di autore, di esecuzioni musicali. La scuola

pubblica non persegue fini di lucro. L'insegnamento

menzionato dalla sentenza non rientra dunque nella ipotesi

di cui all'art. 15 in questione, che riguarda

esclusivamente il particolare uso dell'opera musicale che

viene fatto nelle scuole di danza gestite in forma di

impresa privata.



5) È pacifico che le scuole di danza in questione, in

quanto intraprese private, perseguono legittimamente lo

scopo di lucro. La sentenza impugnata, consapevole di

questa realtà, per escludere che la fatti specie rientri

nella previsione dell'ultima parte del secondo comma

dell'art. 15 l.a., nega che tale scopo sia perseguito

direttamente attraverso la esecuzione delle musiche a

supporto delle lezioni di danza, o della esecuzione dei

saggi.





Ritiene in sostanza oltre al fatto che la esecuzione

avviene dentro una cerchia ordinaria di cui si è detto, che

comunque essa non può essere ritenuta a fine di lucro

giacché quest'ultimo deriva dalla complessa attività

organizzativa della impresa in questione, la quale include

la capacità di insegnamento del suo organizzatore. 5a) Il

collegio non condivide questa argomentazione. Non vi è

dubbio che il lucro venga perseguito dalla organizzazione

di impresa, e non da un singolo fattore della produzione,

in sè parcellariamente considerato. Ma questa

organizzazione include l'uso, precipuamente economico,

dell'opera musicale altrui. Le scuole offrono al mercato un

bene: il servizio insegnamento della danza. Producono

questo bene organizzando taluni fattori secondo criteri di

professionalità propri dell'imprenditore. Tra i fattori che

costui impiega vi sono le opere d'arte musicali, scelte, si

badi, non alla rinfusa e causalmente, quasi che un brano

valesse un altro, ma in base alla specificità artistica che

presentano.



Verdi o Ravel non sono la stessa cosa, e non sono identiche

le rispettive produzioni a quelle di altro musicista. E

poiché il balletto, e la danza, costituiscono tra l'altro

una forma di interpretazione della musica e si conformano

anche a seconda dello specifico contenuto della stessa, le

opere musicali, sia autonomamente composte, e sia che

vengano originariamente dedicate a dar vita ad una forma

tersicorea, determinano la qualità e la caratteristica

tecnica della danza in conformità della loro idea

artistica. La danza dunque, per quanto attiene al problema

giuridico che ne occupa, inevitabilmente utilizza e sfrutta

proprio la "creazione" che è il cuore della tutela del

diritto di autore. Consegue che lo scopo di lucro della

scuola di danza non è raggiungibile senza l'uso,

organizzato economicamente, di un'opera musicale, la quale

anche in considerazione di tale specifica utilità di

mercato che è in grado di offrire, conferma la sua natura

di bene economico. Nella fattispecie in esame vi è di

caratteristico che l'opera musicale viene consapevolmente

adottata, non già a scopo di insegnamento, il quale si

individuerebbe se oggetto della attività della scuola

fossero lezioni di musica, ma quale elemento di una

organizzazione che fornisce al mercato, secondo criteri di

economicità, l'insegnamento di altra arte. Pertanto l'opera

musicale si pone tra gli strumenti di perseguimento del

profilo di impresa. 6) Non rileva ad escludere tale

conclusione il carattere indiretto, come scrive la sentenza

impugnata, del collegamento tra lucro, e uso dell'opera

musicale. A parte la vaghezza di un simile criterio, ciò

che rileva è che in ogni attività di impresa il rapporto

tra i fattori della produzione è mediato dalla

professionalità dell'imprenditore, senza con ciò che essi

perdano il loro rilievo economico.



6a) Non rileva neppure, nel senso ritenuto dalla Corte di

Roma, la tutela dell'art. 33 della Costituzione, giacché

non è in discussione la libertà di insegnamento dell'arte e

della scienza da parte delle scuole private. È invece in

questione il diritto dell'autore a non vedere la sua opera

utilizzata economicamente da altri, ovvero a fine di lucro,

in concorrenza perciò stesso con il suo diritto esclusivo.

Nè viene in rilievo la tutela dell'art. 3 della Carta

fondamentale, con riferimento all'insegnamento di

discipline musicale nelle scuole pubbliche, sia per quanto

si è detto innanzi, e sia perché, al contrario, una

espropriazione senza indennizzo dei diritti dell'autore a

favore di altro soggetto privato sarebbe, essa, del tutto

irragionevole.



7) Il ricorso principale è pertanto fondato, dovendosi

precisare che la utilizzazione economica dell'opera d'arte

musicale a seconda delle diverse modalità che il mercato

consente, e mercè le quali comunque si sfrutti l'opera

stessa, perseguendo un lucro, appartiene all'autore. Tale

utilizzazione economica è esclusa nelle ipotesi

specificamente previste dalla legge, tra le quali non si

deve annoverare la esecuzione di opere musicali quale

supporto didattico nelle scuole di danza private, giacché

invece essa, in quanto organizzata dentro un processo

produttivo diretto al profitto, costituisce utilizzazione

economica riservata all'autore. 8) L'accoglimento del

ricorso principale determina la irrilevanza delle questioni

di costituzionalità avanzate in subordine al suo rigetto.



9) Il ricorso incidentale lamenta, al primo motivo, la

violazione degli artt. 15 e 70 della l.a., derivanti

dall'avere la Corte di merito confermato la debenza dei

diritti Siae nel caso del saggio di fine corso. I

ricorrenti incidentali rilevano la riconducibilità del

saggio al fine didattico che giustifica l'immunità dal

diritto di autore in questione.





9a) Osserva la Corte che proprio la funzione del saggio,

che non è distinguibile da quella generale

dell'insegnamento della danza, e dunque la sua coerenza al

fine di lucro di cui si è detto, oltre al carattere di

spettacolarità del medesimo, aperto ad una fruizione che va

oltre la cerchia ordinaria della scuola, determina

l'infondatezza, per più ragioni, della doglianza.



Valgono le considerazioni svolte nell'esame del ricorso

principale. 10) La ulteriore doglianza riguarda la

compensazione delle spese nel giudizio di merito. Essa è

assorbita dall'accoglimento del ricorso principale.



11) La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, e la

causa deve essere rimessa ad altro giudice del merito che

deciderà facendo applicazione del principio affermato. Le

spese del giudizio di Cassazione debbono essere compensate

in ragione della difficoltà della questione.



P.Q.M.



La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale

e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza

impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di

Appello di Roma. Compensa le spese del giudizio di

Cassazione.





In Roma il 26 febbraio 1997.

12.11.2007 Spataro
cassazione


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