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Diritti reali    

Giuseppe Cassano: i beni. Tentativo di sintesi ed aspetti qualificatori

Il presente scritto costituisce la trascrizione dell’intervento ad un seminario romano tenutosi nella occasione della presentazione del volume << Proprietà e diritti reali. Il sistema delle tutele >>, a cura di Cassano Giuseppe, Cedam 2007, pp 2520.
31.10.2007 - pag. 45883 print in pdf print on web

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Giuseppe Cassano


I BENI.

Tentativo di sintesi ed aspetti qualificatori


Il presente scritto costituisce la trascrizione dell’intervento ad un seminario romano tenutosi nella occasione della presentazione del volume << Proprietà e diritti reali. Il sistema delle tutele >>, a cura di Cassano Giuseppe, Cedam 2007, pp 2520.



Concetto di bene. Cenni.


In diritto, è bene qualsiasi entità materiale o immateriale giuridicamente rilevante e tutelata. Quando si parla di bene in senso giuridico si fa riferimento ad una nozione talmente ampia da comprendere anche quella di bene in senso economico, in quanto riguarda tutti quei beni connotati da una tutela giuridica.

Ci sono poi cose che la natura offre in quantità, se non illimitata, certamente superiore ai bisogni dell’uomo (la luce del sole, l’aria, l’acqua del mare), le res communes omnium: sono cose che appartengono a tutti o, ciò che è lo stesso, a nessuno, dal momento che nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne riservi a sé un uso esclusivo.

Il diritto si occupa delle res solo in quanto esse siano materia di possibile conflitto fra gli uomini.

Il termine bene attiene all’oggetto della fenomenologia giuridica, e, pertanto, ha un rapporto con il termine «oggetto del diritto» sia sotto il profilo terminologico, sia rispetto ai problemi che suscita, per la scienza giuridica, la determinazione del concetto o dei concetti, la loro collocazione sistematica, nonché la loro funzione e la loro portata.

Chiaro è che parlando di oggetto del diritto lo si fa nelle sue diverse accezioni. Nel senso che oggetto del diritto può significare oggetto della giurisprudenza, termine oggettivo dell’esperienza giuridica, o della fenomenologia giuridica, o, se si vuole, del diritto in senso oggettivo, o ancora dell’ordinamento giuridico (Franceschelli).

Nei termini della sistematica comune l’oggetto costituisce il correlato logico-giuridico del soggetto. Dunque, soggetto ed oggetto sono i due poli dell’esperienza giuridica, nella sua prospezione scientifica (Pugliatti). Ma si parla di oggetto del diritto anche all’interno del rapporto giuridico (Franceschelli). Sono beni, per il codice civile italiano, soltanto «le cose che possono formare oggetto di diritti» (art. 810 c.c.). La nozione giuridica di bene è, in questo modo, resa interdipendente con il concetto di proprietà: sono beni le cose che l’uomo ha interesse a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dalla loro utilizzazione.

La norma esclude anche che siano beni le cose che la legge vieti possano formare oggetto di diritti: le cose in relazione alle quali è legislativamente valutato come non degno di tutela l’interesse a stabilire un rapporto di appartenenza (come, ad esempio, le parti del corpo umano o le specie vegetali protette).

Il codice civile, oltre alla definizione di cui all’art. 810 c.c., usa il termine «beni» in un significato collettivo, o come indicativo di una classe o categoria. A volte adopera il termine «cosa», anche al plurale, in relazione eventualmente con altro termine, o alternativamente al termine «beni». A volte usa termini generici come oggetto, o specifici come crediti, servizi, prodotti agricoli o industriali, scorte, bestiame.

Ma la terminologia della legge non può essere considerata come base per la determinazione dei concetti. Per avere un quadro preciso è opportuno ricorrere a dati che riguardano l’esperienza giuridica. Dati che attengono alla linguistica e alla scienza economica.

Secondo la lingua latina il termine «bene» deriva da bona o res. Nel linguaggio giuridico si usava il termine bona per indicare le sostanze, le facoltà, gli averi o il patrimonio, o determinati complessi patrimoniali autonomi, come bona materna o materni generis (C. 6, 60). È chiaro, pertanto, che la lingua latina adoperava il termine «bene» solo al plurale, pertanto, a indicare un collettivo, una pluralità.

Nella terminologia tedesca, invece, Guter, ossia bene, si adopera con riferimento ad istituti determinati, ma le legislazione tedesca non aiuta nell’elaborazione del concetto di bene. È stato, però, coniato dalla dottrina tedesca il termine Lebensgut (Von Tuhr). In correlazione a detto termine si parla di menschliche Interessen o semplicemente di Interessen, che intenderebbe l’espressione italiana «beni della vita», in senso collettivo.

Il legame tra l’esperienza comune e quella giuridica si comincia a intravedere se si fa riferimento al fatto che al diritto va conferita la funzione di regolare l’attribuzione dei beni della vita ai singoli soggetti giuridici (Chiovenda) e che alla norma statuale va riconosciuta la decisione circa la ripartizione dei beni della vita (Von Tuhr).

Secondo l’esperienza economica, di cui si è solo accennato in partenza, il termine «bene» indica un’entità complessa legata alla ricchezza.

I requisiti del bene in senso economico sono legati all’attitudine e all’azione, nel senso che il bene economico è quel bene dal quale, in sintesi, si può trarre un’utilità. La scienza economica considera i beni in rapporto alla loro utilizzabilità e utilità da parte degli uomini; la scienza giuridica li considera sotto il profilo della tutela da parte dell’ordinamento (Pugliatti).

Altro requisito è, infine, la materialità (Loria), che attiene all’esigenza di classificazione più che all’esigenza di delineare i caratteri distintivi.

Cercando punti di contatto tra il concetto di bene economico e di bene giuridico ci si accorge che l’utilità è un requisito cui bisogna fare riferimento anche dal punto di vista del diritto.

Il solo fatto di supporre che esistano solo entità soggettive prive di attitudini a soddisfare bisogni umani, o non impiegabili nella soddisfazione dei desideri o delle esigenze degli uomini, equivarrebbe non solo ad escludere tali entità dal novero dei beni in senso giuridico, ma addirittura ad eliminare la base oggettiva del diritto, e cioè a cancellare il diritto dall’esigenza umana (Pugliatti).

Quanto alla limitatezza, esso costituisce un elemento relativo alla delimitazione della sfera dei beni in senso giuridico, serve cioè ad individuare l’oggetto.

La materialità, come già detto, costituisce elemento rilevante ai fini della classificazione dei beni. Ecco perché si parla, ad esempio, di cose corporali o incorporali. In riferimento ai beni, si parla, invece, di beni materiali o immateriali. In conclusione e sintesi si può dire che la scienza economica

considera i beni in relazione alla loro utilità e utilizzabilità da parte degli uomini. La scienza giuridica li considera sotto il profilo della tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Il diritto determina i titoli che garantiscono il godimento, il possesso, la disponibilità dei beni.


Il bene giuridico.

Come anticipato, i beni sono definiti dal codice come «le cose che possono formare oggetto di diritti» (art. 810 c.c.). Da tale definizione può trarsi la nozione di bene giuridico in generale, inteso come qualsiasi entità materiale o ideale giuridicamente rilevante (Biondi). Il bene è l’oggetto del diritto soggettivo e come tale esso ne costituisce un elemento determinante. L’interesse è, infatti, un bisogno di un bene, e l’interesse tutelato dal diritto si concreta in relazione al bene idoneo a soddisfare tale interesse. La disciplina dei beni concorre, quindi, a disciplinare i diritti e a segnarne la natura e il contenuto (Bianca).

Il termine bene, nell’accezione prettamente giuridica, può essere, quindi, assunto per i fini sistematici della scienza, nel significato generico di oggetto della tutela giuridica. Nella terminologia legale assume, invece, normalmente il significato di termine oggettivo di un diritto soggettivo (Pugliatti). Secondo il codice ormai abrogato, il bene per eccellenza era la proprietà, anche se già si aprivano le porte alla non esclusività di tale termine.

Anche l’art. 810 c.c. non è esaustivo nella sua definizione. Quando si parla di «cose», infatti, esistono beni che non hanno per oggetto cose, come i diritti aventi per oggetto servizi o beni immateriali. Inoltre, parlare solo di cose riduce i beni al numero delle cose, riducendo in sostanza i beni alle cose che formano oggetto del diritto di proprietà.

Per chiarire questo aspetto, si pensi che la stessa cosa immobile formi oggetto di proprietà a favore di un soggetto giuridico e di usufrutto a favore di un altro, e che tanto la nuda proprietà quanto l’usufrutto siano onerati di ipoteca (art. 2810 c.c.).

La cosa, nella sua individualità obiettiva, è una e identica, ma in quanto oggetto giuridico, assume vari aspetti: oggetto della proprietà, oggetto dell’usufrutto, oggetto dell’ipoteca sulla nuda proprietà, oggetto dell’ipoteca sull’usufrutto (Pugliatti). Diversi sono, infatti, i diritti che vengono a costituirsi con riferimento all’unica cosa: ciò è evidente in ordine ai diritti reali ma non per i diritti personali, anche questi, infatti, garantendo al soggetto titolare la tutela specifica di determinati interessi, danno luogo alla nascita di beni in senso giuridico. La seconda parte della definizione dell’art. 810 c.c. allude ad una attitudine e non ad una condizione attuale degli oggetti ai quali si ricollega la nozione di bene. Dal punto di vista giuridico hanno rilevanza le utilità tipiche e le situazioni attuali che acquistano carattere obiettivo (Miceli).

Una res nullius può essere un bene economico ma non può dar vita ad un bene giuridico, se non allorquando sia intervenuta un’occupazione e quindi l’acquisto della proprietà da parte di un determinato soggetto.

Può dirsi cioè che il concetto di bene in senso giuridico deve intendersi quale momento di sintesi tra il particolare interesse tutelato e la situazione soggettiva predisposta dall’ordinamento giuridico come strumento di tutela destinato ad un soggetto particolare (Pugliatti). Interesse inteso come nucleo tipico, o tipica utilità, riferibile a qualsiasi entità del mondo esterno o comunque a qualsiasi termine, anche negativo, che appaia socialmente e, quindi, giuridicamente, rilevante (Picard).

Di particolare rilievo per la nostra trattazione è la distinzione tra diritti che hanno un oggetto fine a se stesso e diritti che hanno per oggetto un’attività tendente ad un fine. Rispetto ai primi è facilmente individuabile l’interesse e, quindi, l’utilità, sia che si riferisca ad una cosa o meno.

I diritti assoluti cui corrisponde una cosa sono i diritti reali, gli altri sono i diritti assoluti personali, o diritti su beni immateriali.

I diritti personali relativi sono i diritti di credito o semplicemente i crediti, indicando con questo termine anche il loro oggetto. Scendendo più nel particolare, occorre rilevare che si parlerà di crediti quando la prestazione dovuta ha come oggetto una cosa determinata e tende a far acquistare al creditore un diritto su di essa. Si parlerà, invece, di servizi quando il credito ha per oggetto un’attività altrui (Pugliatti).

L’utilità costituisce il nucleo di un bene in senso giuridico. Tale interesse o utilità ha un carattere unitario che gli viene attribuito dal diritto positivo. Non è sufficiente, però, che un complesso di elementi formi oggetto di una disciplina giuridica unitaria, perché si possa desumere che esso costituisce un bene in senso giuridico. Occorre accertare che l’ordinamento considera come unità oggettiva l’interesse che vuole tutelare in ordine al complesso, e che intende predisporre una determinata e sola situazione soggettiva quale strumento di tutela di detto interesse, altrimenti, diversamente il complesso oggetto di tutela unitaria costituirà un oggetto giuridico di tutela ma non un bene giuridico, come ad esempio l’universitas, o l’azienda. L’individuazione di un valore che l’ordinamento giuridico non prende in considerazione direttamente e specificamente, ma tutela indirettamente o di riflesso, e che per altro è la risultante di altri elementi, direttamente e specificamente tutelati, non autorizza ad affermare che si è in presenza di un bene giuridico immateriale (Pugliatti).

Si potrebbe, pertanto, escludere dal novero dei beni l’avviamento o la clientela (Ascarelli). Per quanto riguarda ancora i diritti-mezzo bisogna fare riferimento al momento dell’esercizio e al risultato di questo. Oggetto di questi diritti è l’interesse al risultato, cioè al bene che si raggiunge con il loro esercizio, e non l’esercizio stesso.


Distinzione dei beni.

La nozione di bene in senso giuridico può essere oggetto di diverse distinzioni. Una prima (rappresentante la summa divisio) va posta tra beni mobili ed immobili. Beni immobili sono il suolo e tutte le cose incorporate ad esso; beni mobili sono tutti gli altri beni. In una posizione intermedia tra mobili ed immobili si trovano i beni mobili iscritti in pubblici registri. La loro legge di circolazione presenta forti analogie con quella degli immobili (sono ad esempio capaci di ipoteca), ma per ciò che non dispongano le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815 c.c.). Rientrano in questa categoria autoveicoli, navi, aeromobili.

La seconda distinzione riguarda i beni in senso materiale e i beni in senso immateriale. Sono beni materiali le cose esistenti nel mondo fisico e suscettibili di percezione con sensi o strumenti materiali (es. un albero, un animale, un’automobile). Sono beni immateriali, ad esempio, le invenzioni e le opere dell’ingegno. Tutto questo è detto naturalmente in estrema sintesi. Esistono poi altre distinzioni e classificazioni. Rispetto ai beni materiali ed immateriali vanno ulteriormente distinti i beni essenziali della persona, cioè i suoi essenziali valori, come la vita, l’onore, integrità fisica e quant’altro.

Si tratta, in quest’ultimo caso, naturalmente, di beni non patrimoniali in quanto non suscettibili di valutazione economica. Nell’attuale ordinamento sono costituzionalmente garantiti, formando oggetto dei diritti fondamentali dell’uomo. È confermato, così, che il bene giuridico è, in generale, qualsiasi entità materiale o ideale giuridicamente tutelata. Questa nozione può essere assunta a nozione primaria, perché coglie il momento essenziale e caratterizzante del bene in senso giuridico (Bianca). Il linguaggio normativo può tuttavia fare riferimento a categorie più ristrette di beni giuridici, in relazione alle quali verranno formulate nozioni più specifiche. Le distinzioni dei beni riflettono differenze di regime giuridico, aventi raggio più o meno esteso di applicazione (Zitelmenn). Nel nostro ordinamento le varie distinzioni si desumono dalle norme particolari dalle quali deriva la diversità di regime. La distinzione su accennata tra beni mobili ed immobili fa eccezione a questo discorso e forma oggetto di una disciplina a sé stante (art. 812 c.c.).

Questa distinzione ha carattere generale e tende a raggruppare tutti i beni in modo che possano essere sottoposti a un regime controllato oppure a un regime libero, rispettivamente detti regime immobiliare e mobiliare. Ogni distinzione ha come centro di gravità le cose. Tornando alla distinzione tra beni mobili e immobili, occorre dire che tale distinzione muove da un criterio prettamente materiale, cioè il criterio della fissità o mobilità delle cose corporali, ma si estende anche a tutti i beni patrimoniali. L’art. 812 c.c., distinguendo i beni mobili da quelli immobili, determina positivamente la categoria degli immobili attraverso una enumerazione di «cose» materiali. Più precisamente sono il suolo e le cose in esso incorporate: «tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo». La categoria è estesa alle cose che sono anche «reputate» immobili. Oltre al suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni galleggianti immobilizzate. Il suolo, in particolare, è definito come quella superficie della terra nelle sua configurazione naturale (Biondi). Comprende il sottosuolo, cioè lo strato inferiore utilizzabile, e l’area soprastante. Il suolo, poi, comprende anche le sorgenti e i corsi d’acqua. Questi ultimi sono immobili in quanto ineriscono al suolo e, per analogia, saranno immobili anche i laghi e i grandi bacini naturali o artificiali, trattandosi di masse d’acqua. La norma citata del codice civile, invece, determina la categoria dei beni mobili negativamente: «Sono mobili tutti gli altri beni». Secondo l’art. 814 c.c. vengono incluse in tale dizione, anche le energie naturali che hanno valore economico e che sono da considerarsi come cose. Cosa mobile è, inoltre, l’acqua che ha cessato di sorgere o che è stata artificialmente canalizzata. Ancora si parla di cosa mobile per l’acqua raccolta in serbatoi o che scorre in condutture. Gli alberi fanno parte del suolo in cui sono incorporati. Come tutti i prodotti del suolo, quindi, anch’essi diventano cose mobili quando per qualsiasi causa si separano dal terreno. Tale discorso è avvalorato dal fatto che prima del distacco gli alberi non possono essere oggetto di proprietà separata, anche se possono, però, essere oggetto di atti di disposizione quali cose mobili future.

Vanno poi distinte le cose incorporate al suolo, che restano cose immobili, da quelle connesse con l’immobile o posate o occultate nel terreno che restano cose mobili. Eccezione è prevista per le costruzioni galleggianti (mulini) che il codice fa rientrare tra gli immobili quando siano ancorate saldamente e permanentemente alla riva o all’alveo (art. 812 c.c.). Altra categoria sono i beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 815 c.c.) che sono sottoposti ad un regime analogo a quello immobiliare, in questo stesso senso vanno considerate anche le universalità di beni, pur se costituite di beni mobili (art. 816 c.c.). La base di tutte queste classificazioni è costituita dalle cose e anche le distinzioni particolari gravitano di regola verso la cosa alla quale si riferiscono i diritti.

Così è per le cose fungibili e infungibili; consumabili e inconsumabili; divisibili e indivisibili.

Si possono ancora aggiungere i beni mobili generici, considerati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un genere; e quelli specifici che sono, invece, designati nella loro identità. Tale distinzione rileva in tema di obbligazioni di dare – distinguibili esse stesse in generiche e specifiche secondo che abbiano ad oggetto beni generici o specifici – e principalmente con riguardo al principio del consenso traslativo (Bianca). Se pur si parla di genericità con riferimento ai beni mobili, anche gli immobili possono eccezionalmente essere assunti in atti dispositivi come cose parzialmente generiche. Cose fungibili sono quelle che nel comune apprezzamento socio-economico sono considerate in ragione della loro appartenenza ad un genere anziché alla loro identità. Beni che rilevano in termini di peso, misura o numero, come il vino, l’olio, il frumento, il denaro (Iust. Inst. 3.14: mutui autem datio in his rebus consistit, quae pondere numero mensurave constant, velu vino oleo frumento pecunia numerata aere argento auro). Sono fungibili per loro natura, le cose che nella valutazione sociale vengono considerate sostanzialmente identiche per l’identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se ciascuna di esse è provvista di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali sono, però, considerate non essenziali, tanto da essere sostituibili e surrogabili tra di loro. Sono infungibili le cose diversificate dai loro elementi strutturali e dalla loro funzione, tanto da essere esclusa ogni sostituibilità e surrogabilità.

In altre parole, mentre la genericità è un modo di designazione negoziale del bene, la fungibilità è verificabile alla stregua di un criterio socio-economico (Bianca).

Consumabili, come dice la stessa parola, sono i beni la cui normale utilizzazione comporta la consumazione, cioè la distruzione, l’esaurimento o la perdita. Bene consumabile per eccellenza è considerato il denaro, in quanto la sua normale utilizzazione come mezzo di scambio o di pagamento si attua mediante l’attribuzione ad altri e ne comporta la perdita giuridica da parte di chi la utilizza. Alcuni beni, poi, sono considerati consumabili se pur la loro utilizzazione non ne comporta la completa distruzione ma solo una parziale diminuzione. La distinzione tra beni consumabili e non rileva per l’inidoneità dei primi a costituire oggetto di concessione di diritti di

godimento con obbligo di conservazione e restituzione della loro identità.

La distinzione tra beni divisibili e non si pone, invece, in relazione ai comportamenti (Allara), ai diritti, ai rapporti, alle situazioni giuridiche in genere, ma non cessa di essere legata alle cose che stanno alla base di essi (Kokourek). La divisibilità materiale sussiste quando il bene può essere scomposto in parti omogenee senza il loro apprezzabile deterioramento e senza costi eccessivi. La divisibilità economicofunzionale sussiste quando il bene può essere scomposto in parti aventi valore e utilità proporzionali al tutto. Sono indivisibili quando risultano infrazionabili materialmente, economicamente o funzionalmente. La divisibilità prevista dal codice è la divisibilità per porzioni, ed essa si traduce nella divisibilità dei diritti che hanno ad oggetto i beni divisibili. I diritti sono anche suscettibili di divisioni per quote. Anticamente configurata come divisibilità intellettuale, non incontra i limiti della divisione per porzioni: questo accade, ad esempio, nella successione ereditaria e nella comunione legale e ordinaria. Altra distinzione è quella relativa a beni semplici, composti e universalità. I primi sono quei beni che nella valutazione giuridica costituiscono un tutto unitario, nel quale la fusione degli elementi che li compongono è così perfetta che questi ultimi hanno perduto la loro individualità (Trabucchi).

I beni che risultano da più elementi che conservano la loro individualità materiale ma che concorrono al perfezionamento del tutto senza avere autonomia funzionale sono, invece, beni composti. La rilevante differenza tra questi due tipi di beni sta nel fatto che le parti divisibili dei beni composti possono essere oggetto di proprietà separata.

Infine, esiste una differenza tra beni futuri e cose future. I primi sono i beni che non appartengono ad un determinato soggetto, ma che per certe situazioni o rapporti, in relazione a determinati atti, sulla base di un interesse esistente e tutelato, sono considerati elementi della sfera giuridica di quel soggetto (Pugliese). Le seconde, invece, possono essere «sperate» ossia cose di cui si può addivenire al possesso con probabilità o cose che al momento attuale sono considerate in una certa condizione ma vengono considerate in relazione ad una futura condizione (ad esempio in frutti pendenti) (Pugliatti).


(segue) Ancora distinzioni: beni pubblici, beni ecclesiastici, beni d’interesse storico-artistico e beni collettivi.

Meritano un cenno anche i beni appartenenti allo Stato, o ad enti pubblici, e agli enti ecclesiastici. Le distinzioni da questo punto di vista si prospettano da diverse angolazioni: rispetto ai soggetti ai quali appartengono, rispetto alla commerciabilità o non commerciabilità, rispetto alla patrimonialità o non patrimonialità. In particolare, in ogni caso, si parla di una precisa categoria di beni, i beni pubblici, che assume aspetti e funzioni, nonché regime giuridico, specifici, distinti da quelli relativi ai beni privati. Simile distinzione esiste tra proprietà pubblica e proprietà privata. Beni pubblici sono i beni che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici, come abbiamo detto. Lo studio di questi beni spetta al diritto amministrativo, daremo qui solo un accenno circa i riflessi privatistici.

Secondo il codice civile i beni pubblici si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili (art. 822 c.c.). I beni demaniali sono quelli dello Stato o altri enti pubblici territoriali che in ragione della loro funzione essenziale sono assolutamente non commerciabili. Non possono, cioè, costituire oggetto di atti dispositivi di diritto privato. I beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.). Beni patrimoniali indisponibili sono i beni dello Stato, o degli enti pubblici territoriali, che possono costituire oggetto di atti dispositivi di diritto privato compatibili con la loro destinazione a fini di utilità generale. Possono essere riservati o non riservati. Tra i primi ci sono il lido del mare, le spiagge, i porti, i fiumi, i torrenti, etc.. Tra i secondi abbiamo le vie pubbliche, le autostrade, gli aeroporti, etc.. La differenza tra questi due ultimi tipi di beni sta nel fatto che i beni riservati appartengono necessariamente allo Stato; gli altri, invece, possono appartenere ai privati. I beni demaniali sono beni fuori commercio. Sono, cioè, inalienabili e insuscettibili di usucapione e di altre forme di appropriazione da parte dei privati. Possono essere oggetto di concessioni amministrative (art. 823 c.c.). I beni patrimoniali indisponibili soddisfano un interesse generale senza entrare nella categoria precedente (art. 823 c.c.): sono assoggettati alle norme di diritto privato in quanto compatibili con la loro speciale disciplina pubblicistica (art. 828 c.c.). In questi beni rientrano le foreste, le miniere, le cave e le torbiere, le cose di interesse storico e artistico, archeologico, gli arredi dei pubblici uffici e gli edifici stessi destinati a pubblici uffici. Non possono essere oggetto di contratti in contrasto con la loro destinazione pubblicistica. Beni patrimoniali disponibili sono, invece, quei beni dello Stato non destinati ad una diretta funzione pubblica, e che, quindi, sono alienabili secondo il diritto comune, senza l’osservanza delle forme prescritte per gli atti della Pubblica Amministrazione. Tali beni possono anche essere oggetto di usucapione ed espropriazione (tra questi beni si considera compreso il denaro contante).

Una categoria considerata intermedia tra beni privati e beni pubblici è quella dei beni privati di interesse pubblico. Sono quei beni, in particolare, appartenenti a privati, e impiegati, per destinazione istituzionale, al conseguimento di finalità di interesse pubblico.

Beni ecclesiastici sono beni aventi finalità di religione o di culto, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico e sono, naturalmente, beni degli enti ecclesiastici. Tali beni non sono fuori commercio, in quanto assoggettati al regime dei beni privati. La condizione giuridica di questi beni è equiparata a quella del patrimonio indisponibile degli enti pubblici, in quanto gli atti di disposizione non sono ammessi se contrastano con le finalità del culto. Il contrasto comporta la nullità degli atti. La cessazione della finalità di culto può essere dichiarata dall’Autorità ecclesiastica. Essi sottostanno anche alle norme di salvaguardia del patrimonio artistico e storico, ma l’Autorità statale esercita i suoi poteri d’accordo con quella ecclesiastica al fine di garantire le esigenze di culto. I beni di interesse storico-artistico sono le cose di proprietà privata dichiarate dall’Autorità governativa di importante interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (art. 1 della l. 1o giugno 1939, n. 1089). Queste cose sono soggette ad uno speciale regime inteso ad assicurare la loro conservazione e a determinare il collocamento e l’uso. Tale regime si applica anche alle cose che appartengono allo Stato o agli altri enti pubblici. Sono alienabili, se appartengono ai privati, previa notifica all’Autorità governativa e lo Stato ha il diritto di prelazione, pena la nullità dell’atto di vendita. Beni collettivi sono quei beni oggetto di un diritto di godimento in capo ad una generalità di soggetti (Cerulli Irelli). Si tratta ad esempio dei beni immobili su cui gravano usi civici. Beni collettivi sono anche quei beni sui quali una collettività di abitanti abbia acquisito un diritto d’uso, come ad esempio le vie vicinali (Bianca). Non sono beni collettivi quelli appartenenti ad enti pubblici esponenziali della collettività, come i beni comunali. In particolare è ritenuta impropria la dizione di proprietà collettiva riferita a beni che sono in proprietà di persone giuridiche (Bianca).


Le pertinenze e gli accessori.

Importante quando si cerca di delineare il concetto di bene è il termine «pertinenza». Le pertinenze sono definite dal codice come «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa» (art. 817 c.c.). Necessari per la loro identificazione sono, pertanto, il vincolo di destinazione e la durevole funzione di servizio o ornamento. L’uno è requisito soggettivo del rapporto pertinenziale, l’altro oggettivo. La destinazione è l’atto giuridico che mette in relazione in modo funzionale la cosa accessoria con quella principale. Si realizza mettendo in concreto una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra, ossia di quella principale. Per tale motivo la destinazione non è un negozio bensì un atto giuridico in senso stretto (Tamburrino). La destinazione comporta una modifica della cosa di pertinenza e tale potere di disposizione compete, pertanto, esclusivamente al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento sulla cosa stessa. Da qui segue che la destinazione operata da chi non è titolare non realizza alcuna modifica, pertanto, alcun rapporto pertinenziale. Il titolare o proprietario deve essere tale anche della cosa accessoria oltre che della principale, per poter effettuare la destinazione di pertinenza. Questo discorso non è comunque condiviso da tutti. C’è chi ritiene che la destinazione possa essere effettuata anche dal non proprietario della cosa accessoria (Contursi Lisi), tesi questa, che, tuttavia, omette di ritenere che la destinazione opera una modifica anche sulla cosa accessoria assoggettandola alla sorte di quella principale. Per quanto riguarda la funzione di servizio o ornamento della pertinenza è il collegamento diretto a fornire alla cosa principale qualsiasi utilità o abbellimento (Andreoli). Il senso è che la pertinenza (cosa accessoria) deve accrescere l’utilità o l’abbellimento della principale. Le pertinenze possono essere materialmente connesse alla cosa principale o distaccate. Certo è che se unite o incorporate, diventando parte integrante della cosa principale e, quindi, di un bene composto, non potranno dare origine ad una pertinenza. Nel caso di pertinenza distaccata deve sussistere la vicinanza a realizzare la funzione suddetta. La funzione di servizio della pertinenza deve essere stabile non essendo sufficiente che il servizio sia relativo alla soddisfazione di esigenze occasionali (Bianca). Le pertinenze seguono la sorte della cosa principale, ed invero: «gli atti e i rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, salvo che sia diversamente disposto» (art. 818 c.c.). È stato ritenuto che la relazione pertinenziale tra due cose determina automaticamente l’estensione degli effetti degli atti e rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale, salvo che il rapporto strumentale sia cessato anteriormente all’atto concernente la cosa principale ovvero da questo risulti espressamente la volontà del proprietario di escludere la pertinenza come oggetto dello stesso. Così, la vendita della cosa principale comprende le pertinenze (art. 1477 c.c.). L’usufrutto si estende alle pertinenze ed anche l’ipoteca (art. 2810 c.c.). Una regola importante riguarda, inoltre, l’applicazione del principio generale dell’inefficacia degli atti dispositivi di diritti altrui, e trova conferma nella norma che prevede la salvezza dei diritti dei terzi sulle cose destinate a pertinenze (art. 819 c.c.). Da considerare ancora è la regola secondo cui le pertinenze possono essere oggetto di atti separati o di separati rapporti giuridici. Questo genera un conflitto che può determinarsi tra l’acquirente della cosa principale e altri acquirenti delle pertinenze. Tale conflitto, però, viene risolto dal sistema di pubblicità immobiliare, nel caso in cui la pertinenza sia un immobile, in base il principio della priorità temporale, se il bene è mobile. Ovviamente, in primo luogo è sempre salva la regola del possesso vale titolo. Venuta meno la funzione di servizio o di ornamento della cosa accessoria, viene meno anche il vincolo pertinenziale. Ciò può essere dovuto ad una causa esterna che renda impossibile all’improvviso tale funzione o ad un atto di scioglimento volontario. Per atto di scioglimento si intende l’atto giuridico che definitivamente elimina la destinazione del bene a servizio od ornamento della cosa principale. Si parla, quindi, sempre di atto giuridico e non di negozio, così come per la destinazione, e pertanto, può essere operata anch’essa dal proprietario (o dal titolare di diritto reale di godimento) e si concreta nella situazione di fatto o di diritto incompatibile con l’originaria destinazione pertinenziale; tale incompatibilità segue anche ad atti di alienazione della cosa principale separata dal bene pertinenziale (Bianca). Gli atti che comportano una temporanea utilizzazione del bene accessorio da parte di terzi non comportano lo scioglimento del vincolo.

Quando, invece, si parla di accessori, si fa riferimento a beni o diritti che si trovano in relazione funzionale rispetto ad altri beni detti sempre principali (Biondi). Tutte le pertinenze sono beni accessori, pertanto, la nozione di pertinenza comprende quella di accessorio, ma è più ampia perché attiene a qualsiasi entità materiale o giuridica che si ponga in funzione di un’altra a prescindere da un atto di destinazione (Winscheid).

La nozione di accessorio rileva in particolare in tema di alienazione, dove vale la regola per la quale l’accessorio segue il principale. La cessione del credito, ad esempio, comprende i diritti accessori (art. 1263 c.c.), ossia i privilegi, le garanzie, i poteri connessi al contenuto e all’esercizio del credito, gli interessi, i rimedi convenzionali contro l’inadempimento. La vendita, inoltre, di una cosa comprende anche gli accessori necessari al suo uso o godimento; tale concetto si differenzia, però, dalla pertinenza giuridicamente necessaria che è, invece, stabilita dalla legge.

Il concetto di accessorietà deriva dal diritto romano, dove sono contrapposte le parti con gli accessori. Le prime seguivano la sorte del bene principale, mentre il bene non facente parte di un altro non ne seguiva la sorte, anche se collegato ad esso da un rapporto di accessorietà. «Dice Celso che se è legato del vino, anche gli orci sono legati, sebbene il vino non sia stato legato con gli orci, ciò non perché gli orci siano parti del vino, ma perché è credibile che l’intenzione del testatore fosse quella di riferirsi agli orci come accedenti al vino» (Ulpiano XXIII ad Sabinum, in D. 33.6.3.1).


Le universalità ed i frutti.

Secondo il codice civile, l’universalità è una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). Da questa definizione risulta che i punti di rilievo sono: la pluralità di cose, l’appartenenza ad una stessa persona e la destinazione unitaria.

L’universalità è composta da beni distinti (Biondi) che permangono nella loro individualità, nella loro autonomia funzionale e, pertanto, anche nella loro idoneità a svolgere la loro normale funzione anche separatamente dal complesso degli altri beni.

Inizialmente si concepivano sono le universalità di beni mobili, con la moderna economia il concetto si è esteso fino a comprendere anche le universalità di beni immobili, come ad esempio i negozi, gli alberghi e cosi via. C’è chi ritiene che i beni debbano essere omogenei (Rascio) e c’è chi ritiene che in realtà più cose possono svolgere una comune funzione economica senza essere dello stesso genere, in quanto è stato detto che non possono assumersi come caratteri essenziali delle cose facenti parte del complesso la materialità, l’omogeneità, la fungibilità od altri simili (Pugliatti).

I beni dell’universalità devono, quindi, appartenere alla stessa persona, nel senso che le cose devono appartenere o allo stesso proprietario o anche allo stesso possessore (art. 1170 c.c.).

Elemento in comune con le pertinenze e gli accessori è ancora una volta la destinazione unitaria intesa nel senso di destinazione funzionale economica che i beni concorrono a realizzare nel loro insieme. È stato ritenuto che la destinazione è l’atto di organizzazione dei beni ad una unità funzionale (Rascio). Tale complesso organizzato dei beni soddisfa uno specifico interesse che si distingue rispetto all’interesse realizzato dai singoli beni (Trimarchi). L’universalità costituisce, quindi, un’entità economica a sé stante. Questa autonoma identità economica della universalità si traduce in un’autonoma identità giuridica, che non muta con il variare dei suoi elementi. L’universalità costituisce, quindi, un bene ulteriore rispetto ai beni che la compongono (Bianca).

La disciplina relativa è quella dettata in materia di pertinenze. In sintesi occorre sottolineare, quindi, che le componenti seguono la sorte dell’universalità. La disposizione dell’universalità, inoltre, non pregiudica i diritti dei terzi sulle singole componenti che possono essere oggetto di separati rapporti giuridici o separati atti. Senza scendere nell’analisi dettagliata delle universalità di diritto, chiariamo semplicemente che in tale tipo di universalità la destinazione giuridica dei beni è stabilita dalla legge in relazione a diverse esigenze e, inoltre, in tal caso di parla di complesso di diritti e non di cose. Come esempi si possono citare le eredità o il fondo patrimoniale. L’una quale complesso destinato alla vicenda successoria, l’altro destinato a soddisfare i bisogni della famiglia.

Tra le diverse categorie o meglio, sub categorie di beni, occorre considerare anche i frutti.

I frutti sono beni di derivazione, ovvero beni che derivano da altri beni condividendone inizialmente la situazione di appartenenza (Gambaro). Possono essere naturali o civili (art. 820 c.c.).

Secondo il codice, quindi, sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, le parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Fino a quando non si completa la separazione i frutti rimangono a far parte della cosa, anche se si può disporre di loro come cosa mobile futura. I frutti, quindi, fino a che sono fisicamente collegati al bene che li genera sono parte di esso e ne condividono la situazione di appartenenza. La situazione di appartenenza del bene che genera frutti non è necessariamente una situazione di proprietà, anzi proprio rispetto alla percezione dei frutti si è istituita la posizione dell’usufruttuario. Il legame tra bene principale e frutti, si manifesta in tal caso nell’affidare all’usufruttuario il possesso, proprio a titolo di usufrutto, del primo, sì che possa controllare la produzione dei frutti che diverranno di sua proprietà solo una volta separati. La stessa regola viene adottata nel caso del possessore di buona fede. Costui, infatti, fa suoi i frutti sino al momento della domanda giudiziale di rivendicazione (art. 1148 c.c.). I frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi di capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni (art. 820 c.c.). I frutti civili a differenza dei frutti naturali non sono cose corporali destinate ad essere oggetto di situazioni reali. I primi, infatti, sono destinati a costituire oggetto di diritti di credito. La distinzione tra i due tipi esaminati risiede nel fatto che mentre i frutti naturali derivano da una cosa madre per via di un processo naturale, gli altri sono il reddito pecuniario che si ricava in virtù di un rapporto giuridico. Gli uni e gli altri rientrano in una generale nozione di frutti quali normali proventi economici (Bianca).

Requisito essenziale dei frutti, secondo alcuni, è la periodicità o rinnovabilità (Pugliese). La periodicità secondo altri è tipica ma non necessaria (Bianca). Esistono, infatti, frutti naturali che rappresentano proventi unici delle cose madri, conformemente alla normale capacità produttiva di queste. Per un esempio basti pensare alle perle. Requisito dei frutti, resterebbe, così, quello della impregiudicatezza della sostanza della cosa madre (Reichel). Questo requisito è implicito nell’idea del frutto come normale provento della cosa madre. Non si può, infatti, parlare di provento con riguardo a ciò che si acquisisce mediante il consumo o l’esaurimento della cosa principale (Bianca).

In contrario si potrebbe osservare che la legge qualifica frutti i materiali estratti dalle miniere e dalle cave, benché la loro estrazione porti all’esaurimento della cosa principale. Le classificazioni dei beni devono, però, tenere anche conto della realtà economica del bene. Le singole estrazioni, pertanto, non intaccano la sostanza della cosa madre se questa, miniera o cava, è suscettibile di conservare a tempo indefinito la sua capacità produttiva (Coviello). Altro requisito dei frutti è la conformità alla destinazione economica della cosa madre. Tale requisito va inteso nel senso che il frutto è il risultato di ciò che la cosa madre è normalmente idonea a produrre. Una rapida ulteriore distinzione tra i frutti porterebbe a considerare i frutti pendenti, che sono frutti maturi o in via di maturazione ma non ancora separati, e frutti separati, ossia i frutti staccatisi dalla cosa madre. Ancora, i frutti maturi pronti per essere separati in conformità della loro destinazione economica e i frutti civili dovuti per ogni giorno di godimento dell’altrui cosa fruttifera o capitale. Frutti percetti sono i frutti naturali appresi dal possessore della cosa madre e i frutti civili ricevuti in pagamento dal possessore della cosa madre o del capitale. I percipiendi sono i frutti che il possessore della cosa o del capitale avrebbe potuto diligentemente ricavarne. I consumati, infine, sono quelli utilizzati o alienati.


Il denaro.

Il denaro può essere considerato sotto diversi aspetti. È una moneta di conto, in quanto può essere assunta come il parametro legalmente stabilito mediante il quale si esprimono i prezzi e l’ammontare dei debiti. La moneta, pertanto, esprime il potere di acquisto generale di un soggetto.

Il nostro sistema giuridico utilizza la moneta di conto per ristabilire l’equilibrio tra i soggetti ogni volta che esso sia stato alterato in modo antigiuridico. La moneta, quindi, non è oggetto diretto né del sistema dei diritti reali né del sistema dei rapporti obbligatori, ma è unità di misura per entrambi (Gambaro).

Altro tipo di forma monetaria è la moneta merce, la moneta di Stato e le banconote, le quali possono essere oggetto di appartenenza, quale la proprietà. La moneta merce è, infatti, costituita da effettive unità di una certa merce che per le sue caratteristiche sia stata comunemente scelta per usi monetari.

Esempio tipico di moneta merce è l’oro. Le monete di Stato a corso forzoso hanno natura di titoli di credito. Il supporto materiale ha la funzione di rendere ad esse applicabili le regole di circolazione dei beni mobili basate sul possesso. Tuttavia il valore intrinseco dello strumento di supporto è indipendente dal valore monetario che resta fissato dallo Stato e che è ormai incontrovertibile salvo che in altre monete di Stato. Il valore di tali monete, pertanto, dipende dal fatto che hanno corso legale, ovvero che servono ad estinguere i debiti pecuniari, poiché l’ordinamento obbliga i creditori ad accettarli come strumento di pagamento satisfattorio (Gambaro). Circa la fungibilità occorre dire che il denaro è fungibile al punto che non risulta essere suscettibile di appartenenza di diritto, ma solo di appartenenza di fatto, ossia di possesso. La tutela che lo Stato offre a chi detiene monete o banconote è una tutela possessoria e non proprietaria.

Qualcuno ritiene, inoltre, che sia scorretta la classificazione circa la consumabilità del denaro (Gambaro). Il denaro, infatti, è consumabile solo nel senso che non si può mai disporre di esso senza spogliarsi della situazione di appartenenza. Tuttavia, la contrapposizione tra i beni consumabili e non, è stata pensata in relazione alla distinzione tra i beni il cui godimento comporta la distruzione fisica del bene e non per distinguere le ipotesi in cui per disporre di esso il suo titolare si spoglia della situazione di appartenenza per acquistare un credito equivalente o maggiore. L’aggettivo consumabile suggerisce il riferimento ad una opposizione concettualmente diversa da quella che in realtà si adopera (Gambaro).


Concetto di bene e tentativo di sintesi.

Con questa digressione si è voluto mettere in risalto la genesi e la funzione del termine «bene» nella scienza giuridica. Si è messo in evidenza il nucleo sostanziale del concetto, la sua radice economica e i suoi riflessi sociali senza pregiudicare le varie distinzioni. Si è visto l’oggetto anche nell’ottica di una tutela giuridica in termini obbiettivi, con una visione, quindi, di bene giuridico più estesa, e anche in una visione più ristretta legata alla tutela giuridica destinata ad un determinato soggetto e ad esso attribuita specificamente, come una situazione soggettiva, quindi, come diritto soggettivo. In tal modo si è potuto considerare il bene come all’interno della sfera dell’oggetto del diritto ed, in particolare, dei diritti soggettivi.

Si sono visti i caratteri della relatività ed elasticità del bene e, infine, anche rapide classificazioni dei beni, con particolare riferimento a quelle che costituiscono il riflesso della distinzione tra le cose che ne formano il termine di riferimento oggettivo. Si può dire, quindi, che il concetto di bene è carico di significati perché non esiste una disciplina unitaria per tutti beni che possa essere invocata univocamente mediante l’uso di un medesimo concetto. Lacuna questa che non dipende da colpe dell’ordinamento.

Questo discorso, pertanto, ci spinge a porre particolare attenzione quando si ha a che fare con questo termine. Non è vero che chiunque è abilitato a dare alle parole che usa il significato che ritiene più consono, in quanto devono rispettarsi sia le regole intrinseche ai linguaggi umani, sia le regole proprie della costruzione giuridica, in base alle quali un concetto giuridico è legittimo in quanto serve a comprendere meglio la ragione politica di determinate scelte (Gambaro).

Nonostante i vari significati ed i vari usi del concetto, il termine bene è stato elaborato per designare gli oggetti della proprietà e del possesso, per designare ciò che era suscettibile di una forma di appartenenza ricollegabile o alla proprietà romanistica o al Genus germanico. Definendo e distinguendo ciò che è bene e ciò che non lo è, si afferma una scelta anche politica tramite cui distinguere le cose che appartengono a qualcuno dalle cose che non possono appartenere a nessuno. Ecco perché esistono beni privati o pubblici, individuali o collettivi. Ed ecco perché è opportuno decidere se i beni e quali beni rientrano tra queste categorie e quali, invece, non appartengono a nessuno o, quindi, siano in comunione tra tutti. Secondo qualcuno occorre tenere presente che, per una radicatissima eredità culturale, le società umane sono più contente se possono vantare una situazione di non appartenenza, ovvero una situazione di totale libertà piuttosto che una situazione regolata dal diritto con le sue inevitabili costrizioni cui va aggiunta la difficoltà di trovare un accordo circa il meccanismo di assegnazione (Gambaro).

Il problema della demarcazione tra i beni e non, si pone, quindi, in prima battuta, indipendentemente dal problema del regime giuridico cui sono sottoposte le situazioni di appartenenza e questo a sua volta è collegato, ma è distinguibile, dal problema relativo alle tecniche di tutela delle situazioni di appartenenza. Ciò significa che poiché non vi è e non vi può essere una seria disputa circa l’assegnazione in appartenenza dei prodotti e delle risorse naturali attuali, il problema della demarcazione si pone rispetto alle risorse naturali ed ai prodotti delle generazioni passate. Da questo aspetto si arriva facilmente a capire la necessità di operare in un regime giuridico che possa non solo disciplinare le varie forme di appartenenza, ma anche i rapporti tra i vari «appartenenti», di conseguenza, operare delle forme di tutela dell’appartenenza. Questa necessità di appartenenza ha dato vita al diritto assoluto per eccellenza, ossia, il diritto di proprietà e da qui tutti gli altri diritti reali.



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