Quando si parla di responsabilità di internet si dimentica di applicare le leggi vigenti.
La normativa qui citata si applica ai servizi della societa' dell'informazione, quindi ai blog.
Il motivo e' semplice: un blogger accetta di aprire un suo blog su un servizio offerto on line: anche se gratuito e' un contratto e si tratta di commercio elettronico
Lo stesso vale per chi lascia commenti su un blog: il blogger che offre ai lettori di lasciare commenti fa una offerta al pubblico, che i lettori possono accettare. Anche in questo caso e' un contratto, anche gratuito.
Il tutto e' applicabile anche nei casi in cui questi servizi siano onerosi.
Nella disciplina dei servizi della societa' dell'informazione chi offre un qualcosa ad un destinatario che la accetta, non e' responsabile.
Il principio e' chiaro: se ti vendo una biro, e la usi per danneggiare persone, rispondi tu, non io. Se ti do' un telefono, sei tu responsabile di molestie se le commetti.
Non e' una responsabilita' del buon padre di famiglia, molto piu' ampia, che impone il prevenire danni dei figli.
Vi sono tre condizioni, perche' il blogger non risponda dei danni causati dai commenti dei lettori:
- se non sapeva
- se sapendo, non ha rimosso i contenuti
- se non ha approvato i contenuti
In tutti gli altri casi risponde l'autore dell'illecito o del contenuti che causa danni.
E questo si applica a tutti i livelli: sia chi lascia commenti su un blog, sia chi gestisce un blog.
Le leggi ci sono e gia' si applicano. Questo ai fini civilistici.
Ma anche per gli aspetti penali semplicemente ritiene e' l'autore responsabile dell'illecito. E nel definire autore possiamo usare anche i principi del diritto sopra esposti, invece di inventarne di nuovi.
La diffamazione online colpisce chi la fa o chi, sapendo, non rimuove. In tutto il mondo si applica gia' questo principio. Anche in Italia.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n.70
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico
Gazzetta Ufficiale Serie gen. 87 del 14 Aprile 2003, Suppl. ord.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
...
Art. 16
(Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitene, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
AGGIORNAMENTO
Se stai cercando la norma che non impone la registrazione come testata giornalista ai blog, eccola, nella stessa legge:
"Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie) ...
3. La registrazione della testata editoriale telematica e' obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62."