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Famiglia    

Studio sui giudizi civili minorili e responsabilità dei genitori

Dipartimento giustizia A.C. 1556 SERVIZIO STUDI Progetti di legge

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale

15.10.2007 - pag. 45653 print in pdf print on web

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Si riporta il testo del dipartimento di Giustizia, nell'introduzione, e disponibile per intero al link indacato

La proposta di legge A.C. 1556, composta da otto articoli, contiene disposizioni concernenti la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e talune modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale.

 

In particolare l’articolo 1 disciplina la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti riguardanti la dichiarazione dello stato di adottabilità di cui alla legge n. 184 del 1983[1], precisando, in particolare, che in tali procedimenti le parti devono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di unavvocato.

 

Il successivo articolo 2 novella in più parti l'articolo 336 del codice civile, disciplinante il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di potestà dei genitori, al fine di definire analiticamente i diversi passaggi del procedimento e accelerarne i tempi.

 

L’articolo 3 inserisce il nuovo articolo 336-bis, all'interno del codice civile, rubricato “Provvedimenti di urgenza ante causam, al fine di prevedere la possibilità per il presidente del tribunale di adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi, nell’interesse del minore, ove necessari per tutelare la salute psico-fisica del minore.

 

L'articolo 4 novella, poi, 'articolo 337 del codice civile (che attualmente disciplina la vigilanza del giudice tutelare), dettando disposizioni in tema di legittimazione attiva e passiva e di difesa d'ufficio.

 

Il successivo articolo 5 della proposta di legge completa, poi, la disciplina del procedimento davanti al tribunale per i minorenni, inserendo sette nuovi articolinel codice civile (art. 337-bis/art. 337-octies).

 

L’articolo 6 reca, poi, una disciplina transitoria relativa ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame in materia di adottabilità di minori di cui alla citata legge n.184 del 1983 e in materia di potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

 

L’articolo 7 prevede l'applicabilità, in via residuale ed in quanto compatibile, della disciplina del codice di procedura civile relativamente a quanto non previsto dal progetto di legge in esame in materia di procedimento di nomina del difensore nelle procedure di adottabilità (art. 1 della p.d.l.) ed in materia di provvedimenti inerenti la potestà genitoriale (artt. 2, 3, 4 e 5 della p.d.l.).

 

Da ultimo, l’articolo 8, concerne l’entrata in vigore del provvedimento.


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