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Autore 12.10.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Rassegne stampa e diritto d'autore: Cassazione Civile, 20.09.2006, n. 20410

La rassegna stampa, che trascrive integralmente a pagamento per scopo di lucro articoli la cui pubblicazione e' riservata, deve essere autorizzata.
Spataro

 

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C

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MUSIS Roberto - Presidente Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere Dott. RORDORF Renato - Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
... SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VICOLO ORBITELLI 31, presso l'avvocato ZENCOVICH VINCENZO ZENO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUTERI PAOLO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
...ED. SPA, ... ED. SPA, ... SRL, tutte le società sopra elencate in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9, presso l'avvocato LEONE ARTURO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati SENA GIUSEPPE, TARCHINI PAOLA, ARNOALDI BERTI ELISABETTA, giusta delega a margina del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 789/02 della Corte d'Appello di MILANO,depositata il 26/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/06 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato AUTERI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per il resistente gli avvocati SENA e BERTI che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La spa ...Editori, la ... editori spa e la ... srl, con ricorso del 9 gennaio 1997 ex art. 700 c.p.c. chiedevano al tribunale di Milano di inibire alla srl ... di riprodurre in modo sistematico gli articoli dei giornali e dei periodici di esse ricorrenti per trasmetterli in via telematica ai propri clienti. Il tribunale dava il richiesto provvedimento.
Con atto del 22 aprile 1997 le predette società convenivano davanti al medesimo Tribunale la ... chiedendo fosse definitivamente accertato il carattere illecito del predetto comportamento e fosse pronunciata sentenza di inibitoria e condanna al risarcimento dei danni.
Il tribunale accoglieva le domande delle attrici nel contraddittorio delle parti.
La ... proponeva appello e la Corte di Milano lo rigettava ritenendo violati i diritti di autore delle società editrici, sul ritenuto carattere di opera collettiva dei periodici e dei giornali in questione, e provata anche la concorrenza sleale attesa la finalità di lucro della pubblicazione della rassegna stampa dell'appellante.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione con quattro motivi la .... Resistono con controricorso le società editrici. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ... lamenta la violazione della L. n. 633 del 1941 (L.A.), art. 65 nonchè la motivazione insufficiente ed omessa sui relativi punti decisivi, per avere la sentenza impugnata ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'eccezione al diritto dell'autore prevista dalla norma citata, alle rassegne stampa in generale ed a quella della ricorrente in particolare.
Sostiene che la sentenza ha ritenuto erroneamente gli articoli in questione rientranti nelle espressa riserva di divieto di riproduzione, come tali non riproducibili nelle rassegne stampa.
Sostiene che la rassegna tematica in questione non dà luogo ad una violazione del diritto di autore la cui protezione riguarda l'opera collettiva in sè e non le sue parti separate e sostiene pure che per ritenere il vigore della riserva la corte di merito avrebbe, prima, dovuto accertare l'avvenuto acquisto in capo all'editore del diritto sul singolo articolo, poi riprodotto.
1.a. Con il secondo motivo che deve essere esaminato insieme al primo in quanto ad esso connesso la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dei principi in tema di acquisto e di estensione del diritto di autore sull'opera collettiva. Sostiene ancora che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare l'acquisto in capo all'editore dei diritti da lui pretesi, prima di riconoscerne la legittimazione ad agire.
2. Osserva il collegio anzitutto che, è pacifica la pubblicazione degli articoli in questione con modalità elettroniche che ne consentivano la distribuzione a scopo di lucro, già dalle sei del mattino, anticipando, ovvero accompagnando, la prima pubblicazione dei medesimi. Viene in questione, come ritiene la parte resistente,la posizione dell'editore dell'opera collettiva, non potendosi dubitare della applicazione ai periodici ed ai giornali della normativa relativa, ai sensi della L.A., art. 38 e ss., e quindi quella della estensione del suo diritto di sfruttamento della stessa. Norma da cui muovere per una corretta impostazione del problema è la L.A., art. 7 in base alla quale chi dirige ed organizza l'opera collettiva è considerato autore. Pertanto nella vicenda, non risultando in causa alcun elemento tale da superare la predetta presunzione, le società editrici sono da considerare autori delle riviste da esse edite, e dunque titolari dei diritti di cui alla L.A., art. 12 (prima pubblicazione dell'opera e sfruttamento economico della stessa.). E ciò senza alcun bisogno di accertare, come pretende la parte ricorrente, un diverso modo ovvero una distinta fonte di acquisto del diritto sull'opera componente,rispetto a quello sull'opera collettiva.
Ai sensi della L.A., art. 38 infatti, quanto all'opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore, senza pregiudizio ai sensi dell'art. 7 per i diritti di chi organizza e dirige. E' l'editore ovvero l'imprenditore delle editoria che assumendo naturalmente il rischio della pubblicazione ha diritto, salvo patto di cessione, alla percezione del risultato economico. Tutto ciò esclude il rilievo più volte sottolineato dalla ricorrente della unitarietà dell'opera collettiva sotto il profilo giuridico, dalla quale discenderebbe che il diritto di autore di cui si tratta riguarderebbe l'opera tutta insieme e non le sue parti. E' ben vero infatti che il diritto dell'editore si estende a tutta l'opera, ma includendone le parti al fine di pervenire all'obbiettivo pratico della protezione di cui si tratta che è di assicurare la esclusività dello sfruttamento. Esclusività che sarebbe svuotata dalla distinzione anche in termini di tutela che la ricorrente propone giacchè l'opera collettiva per definizione si compone di distinguibili, sul piano ontologico, opere di autore, il cui sfruttamento avviene in quanto parti di un tutto.
2.a. Non rileva nella fattispecie in esame l'idoneità, o meno, della modalità elettronica della pubblicazione degli articoli in rassegna, nè il carattere specializzato della stessa, non essendo in questione il diritto di prima pubblicazione considerato a sè stante ma, al più, quale elemento dello sfruttamento. Viene in rilievo la osservazione che la rassegna stampa fatta a scopo di lucro non è dalla legge esentata dalla protezione spettante all'autore ed all'editore dell'opera alla quale essa attinge. Pertanto, come ha ritenuto il giudice del merito, la L.A., art. 65 se da un canto per la considerazione della attualità degli articoli ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o la utilizzazione. E nel caso di specie tale riserva espressa è pacifica, in quanto accertata articolo per articolo dal giudice del merito, con affermazione non contestata. E con ciò togliendo ogni fondamento alla appena adombrata possibilità che solo una certa quantità degli articoli stessi siano stati oggetto della riserva.
Consegue la legittimazione dell'editore ad agire per la tutela del suo diritto esclusivo, senza bisogno di dare prova del suo acquisto sul medesimo giacchè esso fa parte originariamente del suo patrimonio.
Consegue pure, va detto per completezza, l'irrilevanza dei mai discussi diritti degli autori degli articoli in questione, che nella vicenda non vengono evocati.
2.b. I due motivi sono infondati.
3. E' infondata la tarata censura attraverso la quale la parte ricorrente lamenta la violazione della L.A., art. 101 e la ritenuta concorrenza sleale attraverso la pubblicazione e distribuzione in rassegna. La norma suddetta definisce illecito, dunque partecipe della natura dell'atto di concorrenza preso in considerazione dall'art. 2598 c.c., tra gli altri, la pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie, il cui sfruttamento spetti ad altri. La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacchè realizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall'editore dell'opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie.
4. Con l'ultimo mezzo la ricorrente lamenta che la mancata concessione da parte delle odierne resistenti della concessione a ... di riprodurre gli articoli delle loro pubblicazioni in rassegna stampa ha fatto sì che attraverso l'apparente esercizio legittimo di un proprio diritto le stesse realizzassero un abuso del medesimo.
L'impresa commerciale che si realizza nella compilazione e nella offerta di rassegne stampa è, infatti, tutelata dell'art. 41 Cost., norma che la Corte di merito avrebbe dimenticato.
4.a. Osserva il collegio che la suggestione operata dalla censura poggia su di un equivoco. Non viene in questione nella specie la legittimità della impresa che fornisce al mercato una rassegna stampa, peraltro come nel caso che ne occupa, mirata all'interesse di ben precisati consumatori della notizia. Viene in rilievo il corretto rapporto tra il monopolio di sfruttamento dell'opera che spetta all'autore ed il diritto di altri soggetti, possibili ovvero potenzialmente titolari di diritti di utilizzazione sulla stessaopera, che non confliggano con il predetto, legittimo, monopolio. La legge infatti, proteggendo l'opera di autore anche nel suo contenuto economico, consente solo all'autore (in questo caso s'è detto, all'editore) di cedere lo sfruttamento ovvero di consentire che altri vi partecipino. Fino a che dura la protezione dell'autore ogni atto a difesa del medesimo da eventuali aggressioni, ed ogni atto di esercizio dello stesso, coerente con la sua funzione economica, non può configurarsi come abusivo.
Le società resistenti hanno negato l'assenso alla pubblicazione da parte della ..., ma ciò, e quali siano state le ragioni immeditate che non rilevano perchè la legge non subordina la legittimità del rifiuto ad alcun presupposto, in base alla legittimità del monopolio.
Il problema, peraltro, se pure nella ipotesi nella quale l'editore della rassegna stampa operasse gratuitamente presentasse, comunque risolta, una ulteriore ragione di disamina, non si pone quanto ad un imprenditore che professionalmente offre al mercato una selezione di prodotti altrui.
Del tutto ragionevolmente la legge non impedisce la pubblicazione dello stesso articolo da parte di altri che non siano l'editore dell'opera collettiva, inclusi i compilatori delle rassegne, ma riconosce al titolare del diritto al suo sfruttamento ovvero allo sfruttamento dell'opera collettiva che esso va a comporre, il diritto di impedirlo.
4.a. Il motivo è infondato.
5. Il ricorso deve essere rigettato. La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti in solido delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00, degli onorari che liquida in Euro 10,000,00 nonchè delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2006

12.10.2007 Spataro
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