Istanza di interpello - ALFA SPA
Con interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
presentato in data 18 maggio 2007, la ALFA S.p.A. ha esposto il seguente
quesito volto a conoscere l’esatta applicazione degli articoli 21 e 39, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
QUESITO
La ALFA S.p.A. è una multiutility nei settori dell’elettricità, dell’acqua,
del gas, del teleriscaldamento, della fognatura e depurazione, dei servizi
cimiteriali e dell’ambiente e, avvalendosi delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, documenta i propri servizi mediante
l’emissione sia di bollette-fatture sia di fatture-ordinarie, che vengono numerate
con distinte serie numeriche e registrate in appositi registri sezionali del registro
IVA-vendite.
Ciò posto, la società chiede se sia possibile adottare la procedura di
fatturazione e conservazione elettronica per le sole fatture ordinarie e continuare
ad emettere e conservare in formato analogico le bollette-fatture, anche
nell’ipotesi in cui il destinatario delle due tipologie di documenti sia il medesimo
cliente, titolare di diversi tipi di contratto.
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante, ritiene che, sebbene con circolare 6 dicembre 2006, n.
36/E, l’Agenzia delle entrate abbia chiarito che per ciascun cliente deve essere
seguita un’unica modalità di conservazione - elettronica o analogica - delle
fatture emesse per l’intero periodo d’imposta, pur tuttavia nella fattispecie
prospettata dovrebbe essere consentita una distinta conservazione delle bollettefatture
e fatture-ordinarie destinate al medesimo cliente. Ciò nella considerazione
che è lo stesso DM n. 370 del 2000 a consentire la certificazione delle
somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento
urbano con documenti diversi dalla fattura.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La disciplina dell’emissione e conservazione della fattura elettronica,
ossia del documento informatico predisposto in forma elettronica, è contenuta
negli articoli 21 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, così come modificati dal decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52, di
attuazione della direttiva 2001/115/CE, nonché nel D.M. 23 gennaio 2004
(concernente le Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto).
In particolare, come chiarito con Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 45 /E del 19 ottobre 2005, la
fattura di cui all’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972, può essere:
a) emessa e trasmessa in formato analogico;
b) emessa in formato elettronico e consegnata o spedita in formato
cartaceo con i mezzi tradizionali o mediante strumenti elettronici (ad
esempio, e-mail);
c) emessa e trasmessa in forma elettronica, previo consenso del cliente
destinatario.
A tal riguardo, è stato chiarito che non esistono disposizioni precise in
ordine alla formazione dell'accordo tra le parti, cui è lasciata ampia libertà
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contrattuale e che, pertanto, è ammissibile anche un accordo che autorizzi la
trasmissione elettronica delle fatture per un determinato periodo di tempo, ovvero
a tempo indeterminato fino a revoca.
In merito al successivo processo di conservazione delle fatture, l’articolo
39 del citato dPR n. 633 del 1972, dispone che la fattura emessa e trasmessa
elettronicamente (punto sub c)) deve essere conservata nella stessa forma, mentre
la fattura emessa in forma elettronica ma spedita o consegnata con i mezzi
tradizionali (punto sub b)), può essere conservata in formato elettronico o, in
alternativa, secondo le modalità tradizionali, su supporto cartaceo. Tuttavia, per
effetto di una lettura logico sistematica degli articoli 3 e 4 del D.M. 23 gennaio
2004, secondo cui il processo di conservazione digitale può essere limitato ad
una o più categorie di documenti “purché sia assicurato l'ordine cronologico
delle registrazioni e non vi sia soluzione di continuità per ogni periodo di
imposta”, una volta prescelta una determinata modalità di conservazione
(analogica o elettronica) in relazione ad un periodo d'imposta, la stessa deve
essere adottata per tutti i documenti rientranti nella medesima categoria, anche in
presenza di modalità alternative di conservazione previste dalla norma.
Con la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, è stato, inoltre, chiarito che
“ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole
fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità tradizionali
delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un
apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie
numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di
imposta”. In altre parole è possibile la coesistenza di fatture analogiche e fatture
elettroniche all'interno di ciascuna categoria "fatture attive" - "fatture passive", a
condizione che siano adottate distinte serie di numerazione progressive ed
istituiti appositi registri sezionali, e che per ogni singolo cliente o fornitore sia
utilizzata un'unica modalità di conservazione per l'intero periodo d'imposta, in
modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nel medesimo
registro sezionale.
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Tanto premesso, si osserva che nel caso prospettato con l’istanza
d’interpello, l’istante è una società che opera nel settore della somministrazione
di energia elettrica, acqua, gas, etc.., cui tornano applicabili le disposizioni di cui
al DM n. 370 del 2000. Al riguardo, l’articolo 1, comma 1, dispone che “Per
l'addebito dei corrispettivi... possono essere emesse bollette che tengono luogo
delle fatture,..., sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 21... .
Nei confronti dello stesso cliente può essere emessa un'unica bolletta per le
somministrazioni effettuate in relazione a uno o più contratti distinti”. Il
successivo comma 3 del medesimo articolo dispone, inoltre, che “Gli enti e le
imprese che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di
elaborazione dati gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico
esemplare...; in tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte
meccanografiche di fatturazione contenenti… tutti gli altri elementi indicati nelle
bollette medesime”.
L’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del menzionato DM n. 370
stabilisce, infine, che "per le operazioni o attività diverse da quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, eventualmente effettuate dai medesimi soggetti, resta
fermo l'obbligo della distinta annotazione e connessi adempimenti previsti dal
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Come già chiarito con risoluzione n. 144/E del 20 dicembre 2006,
l'obbligo di distinta annotazione e connessi adempimenti IVA per le diverse
attività esercitate si giustifica in ragione delle particolari modalità di
assolvimento dell'imposta stabilite in considerazione dell'oggetto e della natura
dell'attività esercitata. La separazione delle varie attività svolte e l'adozione di
distinte contabilità IVA, comporta, di regola, l'assolvimento, in relazione a
ciascuna attività esercitata separatamente dalle altre, degli obblighi di
fatturazione, registrazione e liquidazione del tributo.
Ciò significa che una società che fornisce, come l’istante, diversi tipi di
servizi, può emettere nei confronti del medesimo cliente sia “bollette-fatture” sia
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“fatture-ordinarie” che, per espressa previsione normativa, devono essere
annotate in registri sezionali gestiti con contabilità separate.
Si è dell’avviso, pertanto, che ogni qualvolta un soggetto eserciti più
attività gestite con contabilità separata, sia consentito emettere nei confronti del
medesimo cliente sia fatture in formato analogico riferite ad un settore omogeneo
di attività, da trasmettere attraverso i canali tradizionali, annotare in appositi
registri sezionali e conservare in formato analogico, sia fatture elettroniche
relative a diverso ed altrettanto omogeneo settore di attività, da trasmettere
elettronicamente o attraverso canali tradizionali, annotare in sezionali distinti e
conservare in formato elettronico.