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Difensore distrattario - Ritenute d'acconto - Ministero delle finanze - Risoluzione n. 8/1619 dell' 8/11/91

Sempre in materia di fatturazione.
17.09.2007 - pag. 45389 print in pdf print on web

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Ministero delle finanze - Risoluzione n. 8/1619 dell' 8/11/91


OGGETTO: Liquidazione a favore del difensore distrattario - Ritenute d'acconto

 

Codesto Ministero, con la nota ..., ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF nonchè alla richiesta della fattura agli avvocati distrattari nel caso che si provveda alla liquidazione delle spese di giudizio a seguito di sentenza pretorile.

 

Al riguardo, relativamente alla ritenuta d’acconto, la scrivente ha già avuto modo di rappresentare - con varie argomentazioni - che l’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve ritenersi in parte innovativo rispetto al precedente art. 3 della L. n. 801/1970 in quanto il legislatore, in ossequio alla direttiva dettata dal legislatore delegante di “estensione del sistema della ritenuta alla fonte”, aveva inteso ampliare l’area di applicazione della ritenuta d’acconto fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione/prestazione, a favore di un terzo committente della prestazione ma non liquidatore del relativo onorario (cfr. nota n. 8/1391 del 23 marzo 1982 e la nota di assenso n. 22852 del 16 agosto 1982 dell’Avvocatura generale dello Stato).

 

La Corte di Cassazione - cambiando un precedente indirizzo e pronunciandosi in senso conforme a quello sopra rappresentato - ha stabilito (con sentenza del 22 giugno 1982, n. 3777, sez. I) che l’obbligo della ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF - posto dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a carico dei soggetti elencati nel comma 1 del precedente art. 23 - si applica anche per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali, in favore del difensore distrattario della controparte vittoriosa, in quanto il debito, anche se soddisfatto da un terzo, rimane qualificato dal suo originario contenuto di corrispettivo dovuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni professionali, come tali soggette alla citata normativa, indipendentemente da un diretto rapporto di clientela tra l’avvocato distrattario e la parte che esegue il pagamento.


Al fine di dirimere eventuali incertezze che sarebbero potute insorgere nella soggetta materia, la Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di finanza - (con l’unita circolare n. 7 del 30 gennaio 1987) ha chiarito che l’applicazione della ritenuta in parola fa carico, in ogni caso, agli organi ordinatori della spesa che vengono a trovarsi nella necessità di provvedere alla corresponsione di onorari a liberi professionisti.


Nelle suindicate considerazioni è il parere della scrivente.


Per quanto attiene, poi, alla richiesta della fattura per eventuale rimborso IVA, si prosegue il suindicato quesito - nella competenza - alla Consorella Direzione generale delle tasse e Imposte indirette sugli affari.


La presente, unitamente agli allegati, viene inviata anche al Servizio centrale della riscossione per opportuna conoscenza e per gli eventuali conseguenti provvedimenti.


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17.09.2007 Spataro

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