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"I nostri diritti non sono altro che i doveri degli altri nei nostri confronti" - Norberto Bobbio



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L'avvocato e la fattura: come fatturare al cliente per il pagamento della controparte. Il caso dell'avvocato di associazione professionale che si difende da solo

Tema caldo e poco noto, importante almeno quanto la deontologia.
17.09.2007 - pag. 45387 print in pdf print on web

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si veda anche: Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare n. 203/E del 6/12/94

 

 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - (RIS) n. 106 E del 19 settembre 2006


Servizio di documentazione tributaria
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 19/09/2006 n. 106

Oggetto:
Istanza di Interpello - Societa' Alfa. - Articolo 25 del D.P.R.
n.600 del 1973, somme corrisposte alla parte vittoriosa di un
giudizio che avendo la qualita' di avvocato si e' difesa personalmente

Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale
delle spese di giudizio e degli onorari professionali corrisposti dalla
parte soccombente alla parte vittoriosa all'esito del giudizio.
Nella fattispecie, si precisa che la parte soccombente in qualita' di
sostituto d'imposta, all'atto dell'erogazione dei compensi professionali
all'avvocato-parte vittoriosa che si sia avvalso della facolta' di
difendersi personalmente, deve applicare la ritenuta a titolo di acconto del
20% ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 600/1973
.


Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione
dell'art.25 del DPR n.600 del 1973, e' stato esposto il seguente


QUESITO

La societa' Alfa S.p.a., in un giudizio civile, e' stata
riconosciuta responsabile dei danni cagionati al Sig. Beta nell'ambito di un
rapporto contrattuale di fornitura di un servizio telefonico.
Il Giudice, nell'emettere la sentenza, ha condannato l'istante a
pagare le spese di giudizio e gli onorari legali.


Il Sig. Beta, avendo la qualita' di avvocato, ha partecipato al
processo avvalendosi della facolta' di difendersi personalmente.


La Societa' istante ha provveduto, quindi, a versare al Sig. Beta,
non solo il quantum previsto a titolo di risarcimento dei danni, ma anche
l'importo delle spese processuali, operando su queste ultime la ritenuta
d'acconto prevista dall'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973.


Il Sig. Beta ha contestato tale comportamento sostenendo che la
ritenuta sia stata illegittimamente applicata, in quanto egli non avrebbe
preso parte al giudizio come "avvocato Beta difensore di se' medesimo" ex
art. 86 c.p.c., bensi' come membro dell'associazione professionale "Studio
Legale Beta".


Secondo il Sig. Beta, quindi, la Alfa avrebbe dovuto corrispondergli
l'intero importo liquidato in sentenza senza operare alcuna ritenuta, come
se fosse stato assistito da un altro avvocato (che non avesse chiesto,
peraltro, la distrazione delle spese a suo favore); il Sig. Beta avrebbe
successivamente corrisposto i compensi professionali allo "Studio legale
Beta" e quest'ultimo avrebbe emesso, nei suoi confronti, regolare fattura
per la prestazione resagli.


SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE


Premesso che non vi e' l'obbligo di assoggettare alla ritenuta
d'acconto l'onorario corrisposto direttamente alla controparte vittoriosa in
giudizio, l'istante ritiene che, nel caso di specie, non avrebbe dovuto
operare la ritenuta.


Infatti, l'avvocato che ha patrocinato la causa, pur identificandosi
con la persona fisica danneggiata, non avrebbe agito in qualita' di
"difensore di se' medesimo" ma in veste di "avvocato membro dello studio
legale associato".


In sostanza, le somme liquidate in sentenza per le spese processuali
non avrebbero dovuto costituire per l'avvocato Beta reddito di lavoro
autonomo ai sensi dell'art.53 del Tuir, in quanto tali somme non sarebbero
entrate "immediatamente" a far parte del suo patrimonio incrementandolo, se
non per il tramite del "filtro" costituito dall'associazione professionale.


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


Si fa preliminarmente presente che l'istanza di interpello in esame
non ha carattere preventivo rispetto all'attuazione del comportamento
rilevante ai fini tributari. Risulta, infatti, dalla parte narrativa
dell'interpello che sia gia' avvenuto il pagamento delle spese giudiziali
liquidate in sentenza e che la Alfa s.p.a. ha gia' effettuato la relativa
ritenuta.


Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del 26 aprile
2001, n. 209, e secondo quanto precisato al paragrafo 2.2 della circolare n.
50/E del 31 maggio 2001, l'istanza in esame non puo' essere trattata come
"interpello del contribuente" sul piano degli effetti.


Cio' nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la
questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non e'
produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11,
commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.


A parere della scrivente, la tesi argomentata dalla Alfa S.p.a. non
puo' essere condivisa dato che, dalla sentenza allegata all'istanza di
interpello, non risulta in alcun modo che il Sig. Beta si sia avvalso del
patrocinio di un difensore terzo. Anzi, in piu' punti della stessa sentenza
emerge chiaramente che il Sig. Beta si sia presentato in causa nella sua
veste e qualita' di legale abilitato, esercitando, quindi, la facolta'
prevista espressamente dall'art. 86 del c.p.c.


E' tecnicamente impossibile che la stessa persona possa assumere la
veste di parte del giudizio e di avvocato fuori dall'ipotesi contemplata
dall'art.86 del c.p.c.


L'avvocato/parte processuale qualora non volesse difendersi
personalmente, dovrebbe chiedere l'assistenza legale di un altro
avvocato.


Diverso dal caso sopra descritto e' l'ipotesi contemplata nell'art.
82, comma 1 del c.p.c. che si riferisce alla possibilita' per un cittadino
(a prescindere dalla sua qualita') di stare personalmente in giudizio nelle
cause il cui valore non ecceda gli euro 516,46.


Le due fattispecie previste rispettivamente dagli articoli 86 e 82,
comma 1 del c.p.c. si differenziano notevolmente quanto a presupposti e ad
effetti. Sotto quest'ultimo punto di vista la Corte di Cassazione con la
sentenza n.12680 del 9 luglio 2004 ha statuito che "la parte che sta in
giudizio di persona puo' chiedere solo il rimborso delle spese vive
sopportate, il legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come
difensore di se' medesimo ha diritto alla liquidazione delle spese secondo
tariffa professionale".


Dal punto di vista fiscale le conseguenze delle due fattispecie sono
notevolmente diverse; infatti, le spese rimborsate alla parte vittoriosa che
ha agito come privato cittadino (ai sensi dell'art. 82, comma 1 del c.p.c.)
non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria;
invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio
(comprensive degli onorari professionali) all'avvocato che ha agito in base
all'art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso
trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte
soccombente direttamente all'avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto
dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore. A
tal proposito si richiama la Circolare di questa Agenzia delle Entrate n.
203 del 1994.


La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali,
nella sua qualita' di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a
titolo d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973.
Infine si precisa che, nel caso in cui l'avvocato esercita la
professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in
sentenza per l'attivita' professionale resa e le relative ritenute, dovranno
essere imputate all'associazione professionale.

 

 


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17.09.2007 Spataro

Agenzia delle Entrate Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file

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