REPUBBLICA ITALIANA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATACI BOLZANO nel procedimento a carico di D. O., nato a B. il XX Xxxxx 19XX Con costituzione di PARTE CIVILE: "S. C. E. E. L." Avverso la sentenza emessa in data del 18 Maggio 2006 dalla CORTE DI APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, che ha mandato assolto il Sig. D. così riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano che, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e Euro 6.000,00 di multa in ordine, al reato previsto dall'art.171 ter della legge 22 aprile 1941, n.633, lett.d). Fatto commesso fino al 17 Maggio 2002. Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. VITTORIO MELONI, che ha concluso per T annullamento con rinvio della sentenza impugnata Udito il Difensore della Parte civile, AVV. SERGIO SPAGNOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il Difensore, AVV. SALVATORE PAPPALARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso RILEVA Il Sig. D. fu tratto a giudizio avanti il Tribunale di Bolzano per rispondere del reato previsto dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, lett.d), per avere - quale socio e legale rappresentante della "H.S. D. di D. O. & C: Snc" con sede in Salorno (BZ) -detenuto per la vendita e posto in commercio dei "mod chip" destinati ad alterare il prodotto "Playstation 2" e consentire la finizione di videogiochi masterizzati, operando attraverso il sito internet da lui gestito www.har... I fatti erano stati accertati dalla Guardia di Finanza di Viterbo presso un cliente destinatario dei prodotti della "HS Distribuzione". Il Tribunale, ritenuto che sussista perfetta continuità tra l'iniziale contestazione e il reato previsto dalla lett.f-bis del medesimo art. 171, come modificato successivamente alla contestazione stessa e ritenuto ipotesi più favorevole all'imputato, ha condannato il Sig. D. in relazione a tale ultima disposizione stabilendo la pena di mesi 6 di reclusione e Euro 6.000,00 di multa, condizionalmente sospesa. OSSERVA 1. I fatti addebitati al ricorrente P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento per l'ulteriore corso. Il Consigliere estensore Il Presidente Depositato in cancelleria, il 3 settembre 2007. |
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