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Normativa 2007-08-09 - Pdf - Stampa

Decreto legge 3.8.2007 g.u. 180 del 4.8.2007: Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Cambiano: sanzioni piu' alte, pesantissime. Fonte: g.u.

 

GGazzetta Ufficiale N. 180 del 4 Agosto 2007
DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 117
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
Codice della strada, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre norme
modificative del Codice della strada, al fine di contenere il
crescente tasso di incidentalita' sulle strade, sia individuando
linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime
sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior
incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonche' ulteriori
norme preordinate alla stessa finalita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia e della salute;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente

1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale
in composizione monocratica.".


Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito del seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A,
rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi
tre anni dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli
aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50
kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul
veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da
euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a
euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di
categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni quattro.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594.".


Art. 3.
Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di
impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.";
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse
alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e),
f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle
accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita'
oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale
apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso
di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i
fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un
periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole:

=====================================================================
   {Norma violata             |           Punti
   =====================================================================
   Art. 142, comma 8                       |             2
   comma 9                                 |            10}

sono sostituite dalle seguenti:
   =====================================================================
   {Norma violata             |           Punti
   =====================================================================
   Art. 142, comma 8                       |             5
   commi 9 e 9-bis                         |            10}.

3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.


Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti
durante la guida

1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, comma 3 | 5}

sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata | Punti
=====================================================================
Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5}.


Art. 5.
Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto
l'effetto di stupefacenti

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un
mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta
dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale
gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo'
essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di
svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei
mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell'articolo 187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500
a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un
incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la
sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena puo'
essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di
svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a
sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro
della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al
comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e'
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto
alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con
la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119.".


Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di
incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza

1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle
regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", con particolare riferimento all'informazione sui rischi
conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con
qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme
di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata,
all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2 comporta la
sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni,
secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i
contenuti delle tabelle di cui al comma 2.


Art. 7.
Norme di coordinamento

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto
penale irrevocabili.


Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella


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2007-08-09 Chi: Spataro Fonte: g.u.








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