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"Strappata la maschera resta la cosa" - Lucrezio



Equo processo    

Bollino sulle leggi europee per il controllo preventivo di compatibilità e il rapporto sull'equo processo e l'irragionevole durata dei processi.

Il problema tuttavia resta la non aderenza delle prassi italiane ai principi comunitari.
16.07.2007 - pag. 45170 print in pdf print on web

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"Bollinatura europea sui provvedimenti legislativi con rilevanza comunitaria, cioè applicare un principio di compatibilità comunitaria preventiva sugli atti del Governo al fine di evitare l’insorgere di contenzioso comunitario" (Governo Italiano - Il Governo Informa)

Tuttavia l'emergenza e' nell'applicazione delle norme comunitarie.

Il diritto ad un processo giusto e veloce e' sancito anche in Italia, ma solo grazie all'Europa si riconosce al cittadino il diritto a tempi effettivamente contenuti.

Il presidente del Consiglio, Romano Prodi, ha trasmesso alle Camere la prima Relazione annuale sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano.

Il documento realizza, insieme alle comunicazioni periodiche inviate al Parlamento, uno degli adempimenti che il Governo è chiamato a svolgere ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, al fine di favorire la promozione di una piena ed attiva politica di consolidamento dei valori primari ed irrinunciabili inerenti alla persona umana, riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

13 Luglio 2007

Il testo della relazione (file in formato pdf)

Nell'indice della relazione, di 80 pagine, si legge:


Introduzione 5
I. I principali aspetti sistematici della giurisdizione C 9
II. Il regime delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo 13
1. L’accesso alla tutela 13
2. L’accertamento delle violazioni e le misure giudiziali di soddisfazione 15
3. Le soluzioni stragiudiziali 17
4. L’eseguibilità delle decisioni 18
5. Gli eff etti delle decisioni negli ordinamenti degli Stati contraenti 18
6. Il controllo sull’attuazione dei judgments 20
III. L’analisi del contenzioso italiano dinanzi alla Corte europea
dei diritti dell’uomo 25
1. Aspetti generali 25
2. L’analisi per aree di rilevanza specifi ca 28
2.1 Le espropriazioni 30
2.2 La ragionevole durata dei processi 38
2.3 Il diritto ad un equo processo penale 47
IV. Lo stato degli adempimenti relativi alle sentenze di condanna
ed ai regolamenti amichevoli nell’anno 2006 53
1. Il quadro generale 53
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri 53
3. Il Ministero della giustizia 55
4. Il Ministero dell’interno 56
V. Gli adattamenti dell’ordinamento italiano 59
1. Il quadro generale 59
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 289 60
3. La legge 9 gennaio 2006, n. 12, ed il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2007 61
4. La legge fi nanziaria 2007: l’unifi cazione del sistema dei
pagamenti delle misure di equa soddisfazione 63
5. La legge fi nanziaria 2007: l’azione di rivalsa 64
6. Altre forme di adattamento 66
VI. Conclusioni 71
VII. Appendice 75
1. Attuazione della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto):
grafi ci e tabelle riepilogative 75

Sulla debenza del danno:

Quanto all’onere probatorio, si è sostenuto, in parziale diff ormità dall’orientamento
della Corte europea, che il giudice deve, una volta accertata e determinata
l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, ritenere tale
danno esistente, sempre che non risulti il concorso, nel caso concreto, di circostanze
particolari che facciano positivamente escludere che un simile danno sia stato subito
dalla parte ricorrente.

Sulla quantificazione del danno:

 

 

Corte europea la quale ha individuato
nell’importo compreso fra euro 1.000 ed euro 1.500 per anno la base di partenza
per la quantifi cazione di tale indennizzo. La precettività, per il giudice nazionale, di
tale indirizzo non concerne, tuttavia, anche il profi lo relativo al moltiplicatore della
base di calcolo: mentre, infatti, per la Corte europea l’importo come sopra quantifi -
cato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno
di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera
a), dell’articolo 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale rileva solo il danno
riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole

CONCLUSIONI

Sintetizzare 80 pagine e' pazzesco, soprattutto in una materia dove la Corte Europea afferma e il giudice italiano si discosta.

Che questo istituto di per se' solo esista e sia una anomalia tutta italiana, e' indice di una pessima giustizia. Che corre per alcuni, mentre per altri e' garantista.

La soluzione ? Da piu' parti ridurre le spese dell'organizzazione giudiziaria, la cui irrazionalità e' pari al mantenimento di una soglia pensionistica bassa quanto insostenibile.


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16.07.2007 Spataro

Spataro

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