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Avvocati    

Avvocati, segreto professionale e obbligo di informare le autorità di indizi di riciclaggio

Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
29.06.2007 - pag. 42507 print in pdf print on web

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"SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 26 giugno 2007 (*) «Direttiva 91/308/CEE – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – Obbligo imposto agli avvocati di informare le autorità competenti di ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio – Diritto a un equo processo – Segreto professionale ed indipendenza degli avvocati» Nel procedimento C-305/05," (curia.europa.eu)

 

Si e' sostenuto:

Deve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell’esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l’avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti.

Gli ordini:

13 Gli ordini ricorrenti nonché il Consiglio degli ordini degli avvocati dell’Unione europea sostengono inoltre che tale conclusione non può essere messa in discussione dal fatto che il legislatore belga ha recepito le disposizioni della direttiva 91/308 che limitano, per quanto riguarda gli avvocati, gli obblighi di informazione e di collaborazione. A tale riguardo, l’Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni nonché l’Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles considerano che la distinzione operata da tali disposizioni, fondata sul carattere essenziale o accessorio delle attività dell’avvocato, sia giuridicamente insostenibile e porti ad una situazione di maggiore incertezza giuridica.

La questione:

17 Occorre rilevare, anzitutto, che, benché nella causa principale che ha dato luogo alla domanda in esame gli ordini ricorrenti e intervenienti abbiano contestato la validità della legislazione nazionale che ha recepito la direttiva 91/308 con riferimento a varie norme di rango superiore, è pur vero che, con la sua questione, il giudice del rinvio ha unicamente considerato necessario chiedere alla Corte un controllo sulla validità di tale direttiva con riferimento al diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE.

L'esclusione:

23 Dall’altro, dall’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 risulta che gli Stati membri non sono tenuti ad imporre gli obblighi di informazione e di collaborazione degli avvocati con riferimento alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente, o ottengono su di esso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

35 Dato che le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per definizione, una connessione con un procedimento giudiziario e, tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della detta direttiva, tali esigenze sono preservate.

La conclusione:

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE, e imposti agli avvocati dall’art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva, tenuto conto dell’art. 6, n. 3, secondo comma, di questa, non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE.

 


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