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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Agcm 28.06.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Agcm: ingannevole il messaggio SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO CON ITALIA OGGI

Agcm: ingannevole
Spataro

 

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PI5414 - SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO CON ITALIA OGGI

Provvedimento        16929 del 07/06/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n.        23/2007
        

PI5414 - SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO CON ITALIA OGGI
Provvedimento n. 16929

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 giugno 2007;

SENTITO il Relatore Professoressa Carla Rabitti;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTA la delibera in data 8 agosto 2006 con la quale l’Autorità ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTE DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 12 giugno 2006, successivamente integrata in data 30 giugno 2006, e con successiva segnalazione, pervenuta in data 26 giugno 2006, entrambe integrate in data 13 luglio 2006 attraverso l’identificazione del committente, due consumatori hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di due messaggi pubblicitari diffusi rispettivamente:
a) il primo sul quotidiano Italia Oggi dei giorni 6 e 7 giugno 2006 nell’occhiello pubblicitario della prima pagina del quotidiano stesso;
b) il secondo, sotto forma di volantino, confezionato e distribuito insieme alla rivista intitolata “Modello 5”, fascicolo n. 5 del mese di maggio 2006, allegato al quotidiano Italia Oggi, inviato per posta agli studi legali abbonati al suddetto giornale.
Nelle richieste di intervento si lamenta l’induzione in errore dei suddetti messaggi in relazione alla circostanza secondo la quale l’iniziativa editoriale proponeva in vendita a “soli 6,90 euro in più”, rispetto al prezzo di copertina del quotidiano “il Cd-Rom Antiriciclaggio”, previa richiesta al singolo edicolante. Il prodotto reclamizzato, secondo i segnalanti, avrebbe dovuto contenere il software per la gestione dell’Archivio Unico Informatico e di tutte le misure previste dal recente Decreto Legislativo del 3 febbraio 2006 n. 141 e dal provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi. In realtà, una volta acquistato il Cd-Rom, i segnalanti hanno verificato che si trattava di un software fornito di funzioni parziali sia in termini di gestione di dati numericamente limitati, sia in termini temporali con licenza valida fino al 31 dicembre 2006.

II. MESSAGGI

A) Il primo messaggio pubblicitario concerne una manchette diffusa sulla prima pagina del quotidiano Italia Oggi recante l’immagine del Cd-Rom identificato con la dicitura “Antiriciclaggio”, accompagnata dall’avvertenza “DA OGGI A RICHIESTA il cd rom antiriciclaggio”, seguita dal prezzo dell’offerta “a soli euro 6,90 in più*”.
B) Il secondo messaggio è rappresentato da un volantino pubblicitario stampato fronte-retro che riporta il nome della testata “Italia Oggi” nonché l’offerta di vendita abbinata con il quotidiano del Cd Rom “Antiriciclaggio, unitamente alle indicazioni che si tratta di un “…software* per la gestione dell’Archivio Unico Informatico e di tutte le misure previste dal Decreto n. 141 del 3/02/06 e dal provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) del 24/02/06”. Di seguito viene riportato il logo della società produttrice del software con la dicitura “realizzato in collaborazione con”, insieme alle indicazioni informative sul sito del produttore del software reclamizzato“www. Dataprintgrafik.it.”. In basso, in grassetto e con carattere in stampatello viene riportata la data di inizio della offerta in edicola “da martedì 6 giugno in edicola con italia oggi”. La parte retrostante del volantino, oltre all’immagine del CD-Rom, contiene il claim “In edicola con Italia oggi il Cd-Rom ‘Antiriciclaggio’ con il software* per la gestione dell’archivio unico informatico e di tutte le misure previste dal Decreto n. 141 del 3/2/2006 […..] Un aiuto e una guida indispensabile per l’attività del professionista”, seguito dal prezzo del Cd Rom., € 6,90 in caratteri tipografici collocati su sfondo rosso e dal periodo di validità della promozione “*Valido fino al 31/12/2006”, richiamato da un piccolo asterisco cui rinvia la parola “software” riportata nel claim principale retrostante del volantino.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

Con comunicazioni trasmesse in data 28 luglio 2006 e in data 2 novembre 2006 è stato comunicato ai segnalanti, alla società Italia Oggi Editori- Erinne S.r.l. e alla società Data Print Grafik s.a. (di seguito Data Print), in qualità di operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, e 21 del citato Decreto Legislativo, con riguardo particolare alle caratteristiche del software “Antiriciclaggio” pubblicizzato e venduto in abbinamento al quotidiano “Italia Oggi”, alla completezza o meno del programma in esso contenuto ed alle relative funzioni applicative, nonché sotto il profilo delle eventuali omissioni informative circa le condizioni economiche effettivamente applicate una volta acquistato il Cd-Rom venduto in abbinamento con il quotidiano “Italia Oggi”.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento inviata in data 28 luglio 2006 e alla comunicazione di integrazione inviata in data 2 novembre 2006, è stato richiesto alla società Italia Oggi Editori – Erinne S.r.l., e alla società Data Print Grafik s.a, in qualità di operatori pubblicitari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
– le caratteristiche del software contenuto nel CD Rom relativo al software antiriciclaggio per la gestione dell’archivio Unico informatico, venduto in abbinamento al quotidiano Italia Oggi;
– precisazioni circa le funzioni applicative del software in questione, con particolare riferimento al fatto che si possa trattare di una versione parziale o integrale dello stesso, nonché alla durata di utilizzo del prodotto informatico reclamizzato;
– numero di copie del giornale vendute con il Cd- Rom, nonché precisazioni circa il volume di incremento delle vendite del giornale stesso nelle due uscite con il Cd-Rom venduto in abbinamento, rispetto alle normali uscite del quotidiano senza vendite abbinate;
– numero di copie del software antiriciclaggio vendute attraverso il coupon di offerta allegato all’interno della confezione del Cd-Rom;
– ruolo svolto dalla società Data Print Grafik s.a. nell’ideazione, nella predisposizione nonché nella realizzazione dei messaggi oggetto di contestazione, volti a reclamizzare il Cd Rom contenente il software antiriciclaggio;
– rapporti commerciali intercorrenti con la società informatica produttrice del software antiriciclaggio, nonché relazioni contrattali con particolare riferimento al diritto di sfruttamento economico del software da parte dell’Editore Italia Oggi Erinne S.r.l.;
Con memorie pervenute in data 4 ottobre 2006, e in data 19 marzo 2007, la società Italia Oggi Editori – Erinne S.r.l, ha rappresentato quanto segue:
– il “Cd Rom antiriciclaggio”, pubblicizzato attraverso i messaggi oggetto di segnalazione, è stato realizzato in collaborazione con la società Data Prink Grafik che ha ceduto a Italia Oggi i diritti di sfruttamento economico dei contenuti da loro predisposti;
– il suddetto Cd rom è stato direttamente duplicato, offerto al mercato, distribuito e commercializzato da Italia Oggi Editori, che ha provveduto ad incassare i ricavi delle relative vendite;
– in conseguenza delle azioni intraprese da Italia Oggi, secondo la stessa società, non è possibile risalire a fatture relative all’acquisto di spazi pubblicitari, poiché Italia Oggi ha veicolato direttamente i messaggi;
– si precisa inoltre che il Cd Rom antiriciclaggio è stato venduto in abbinamento facoltativo al quotidiano, con un costo di € 6, 90 oltre il normale prezzo di copertina, specificando la non obbligatorietà all’acquisto dello stesso Cd Rom, dal momento che era comunque possibile acquistare anche in via esclusiva una sola copia del quotidiano;
– le condizioni di utilizzo del software prevedevano una licenza d’uso annuale valida fino al 31 dicembre 2006, la gestione di un archivio unico informatico e di un massimo di 40 schede cliente;
– il servizio Aggiornamento Prodotto (S.A.P) sino al 31 dicembre 2006 che avrebbe previsto l’adeguamento del programma a mutamenti eventuali di carattere legislativo o fiscale, l’inserimento di migliorie al programma durante il periodo di validità del servizio, il rilascio di note scritte, l’eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti del programma e l’accesso all’area riservata sul sito web www.antiriciclaggioxp.it per avere news ed effettuare download;
– la possibilità di utilizzare il software successivamente alla data di scadenza della licenza concessa era possibile solo per la consultazione dei dati inseriti fino a quel momento;
– l’offerta prevedeva la possibilità di acquistare per l’anno 2007 una delle sei versioni del software antiriciclaggio realizzate e distribuite da Data Print, unitamente ad un abbonamento semestrale al quotidiano Italia Oggi;
– la versione del software proposta in abbinamento con il quotidiano non era una semplice versione dimostrativa, anzi il suo acquisto al prezzo di € 6,90 garantiva il possesso di una versione del software dotata di tutte le funzionalità, ma in formato parziale sia sotto il profilo temporale di validità della licenza d’uso sia sotto il profilo di numero di schede clienti da gestire;
– il numero di copie commercializzate è stato di 9000 del suddetto Cd Rom “antiriciclaggio” e, nello specifico di promozione, sono state vendute circa 200 copie al giorno insieme al quotidiano Italia Oggi, con un’incidenza percentuale pari al 1% rispetto al volume totale delle vendite stesse delle copie del giornale.
Con memoria pervenuta in data 1° dicembre 2006 la società Data Print ha specificato quanto segue:
– il software distribuito in abbinamento con il quotidiano Italia Oggi contiene le stesse funzioni applicative della versione integrale del software antiriciclaggio, ad eccezione del servizio di assistenza;
– in merito ai rapporti intercorrenti tra la società informatica produttrice del software e l’editore del quotidiano, è stato concluso un accordo contrattale che prevedeva la cessione a Italia Oggi in via esclusiva e limitata al periodo dell’iniziativa, del diritto di duplicare un numero non eccedente le 35.000 copie del software realizzato da Data Print e la possibilità di distribuire il CD-Rom al prezzo di € 6,90 per una permanenza in edicola di 45 giorni;
– il contratto prevedeva l’inserimento all’interno della confezione venduta al prezzo di € 6,90 di un coupon di offerta che avrebbe consentito agli acquirenti di sottoscrivere per l’anno 2007 l’acquisto di una delle versioni del Software distribuite da Data Print unitamente all’abbonamento semestrale al quotidiano Italia Oggi, nonché al servizio di assistenza tecnica del prodotto;
– l’accordo prevedeva, inoltre, che per ogni sottoscrizione del software distribuito con il quotidiano, Data Print avrebbe corrisposto ad Italia Oggi Editori € 50,00 come quota per l’abbonamento;
– l’accordo prevedeva anche la distribuzione tra Italia Oggi Editori e Data Print dei proventi derivanti dalla vendita del software reclamizzato attraverso il quotidiano, in misura pari al 50%.
In data 7 marzo 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, fissata per il giorno 3 aprile 2007.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 11 aprile 2007 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 10 maggio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
– dalla formulazione dei messaggi non risulta che il programma pubblicizzato presenti rilevanti limitazioni d’uso come invece è possibile verificare dopo l’acquisto dello stesso;
– per ciò che attiene la durata della licenza d’uso del software in questione, la stessa è indicata nel retro del volantino, con modalità grafiche ridotte, la cui lettura non consentente un’immediata percezione del limite temporale di durata del programma;
– i messaggi oggetto di segnalazione altresì omettono di precisare le condizioni economiche di utilizzazione del programma offerto in abbinamento con il quotidiano “Italia Oggi” e per tali motivi sono in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori condizionandone il comportamento economico inducendoli, in tal modo, all’acquisto del programma in assenza di informazioni essenziali alla determinazione della scelta economica.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si evidenzia che, sulla base delle evidenze documentale risultanti nel procedimento in esame, la promozione del Cd Rom contenente il software antiriciclaggio è stata realizzata sulla base di un accordo tra l’editore del quotidiano Italia Oggi, e la società Data Print Grafik s.a.. Pertanto i suddetti soggetti sono qualificabili come operatori pubblicitari, ai sensi dell’articolo 20, lettera d), del Decreto Legislativo n. 206/05, in ragione del fatto che entrambi hanno tratto un vantaggio economico conseguente alla promozione del software realizzato dalla Data Print e reclamizzato per il tramite del quotidiano stesso. Il meccanismo contrattualmente previsto tra i due operatori pubblicitari relativo alla ripartizione degli utili derivanti dalla vendita della versione integrale del software a seguito della sottoscrizione dell’abbonamento della licenza d’uso del programma reclamizzato da parte dei lettori del giornale, è riconducibile ad una strategia commerciale di “aggancio” e di fidelizzazione dei potenziali clienti proprio attraverso i messaggi in questione.
Inoltre, attesa l’identità di contenuti dei due messaggi segnalati, sia la manchette diffusa sul frontespizio del quotidiano “Italia oggi” sia il volantino, contenuto nella pubblicazione spedita per posta agli studi professionali, saranno oggetto di una valutazione congiunta.
Nel merito, in particolare, i messaggi pubblicitari attraverso le diciture “DA OGGI A RICHIESTA il cd rom antiriciclaggio”, riportate nella prima pagina del giornale e dalle affermazioni “In edicola con Italia oggi il Cd-Rom ‘Antiriciclaggio’ con il software* per la gestione dell’archivio unico informatico e di tutte le misure previste dal Decreto n. 141 del 3/2/2006 […..] Un aiuto e una guida indispensabile per l’attività del professionista”, contenute nel volantino, seguite dal prezzo dell’offerta “a soli euro 6,90 in più*”, lascerebbero intendere che il software contenuto nel Cd Rom antiriciclaggio, sia riferito alla versione completa del programma e che l’offerta di vendita abbinata con il suddetto quotidiano comprenda un costo complessivo di “..soli 6,90 in più*”, rispetto al prezzo di copertina del giornale.
In realtà, da quanto emerso nelle risultanze istruttorie, la vendita abbinata del CD Rom “Antiriciclaggio” e il quotidiano “Italia Oggi”, riguarda un’iniziativa editoriale realizzata congiuntamente con la casa produttrice del software reclamizzato. La suddetta iniziativa prevedeva una licenza d’uso limitata nel tempo, ossia valida per soli sei mesi, nonché di gestione dei dati clienti circoscritta a sole quaranta schede clienti. Quest’ultima circostanza, dalla lettura di entrambi i messaggi, è stata sottaciuta nell’inserzione pubblicata nella prima pagina del quotidiano, mentre nel volantino è stata inserita con modalità scarsamente percepibili e con caratteri difficilmente leggibili, se si considera che le suddette informazioni sono state collocate nella parte posteriore del volantino stesso.
La suddetta promozione, infatti, nel rappresentare un’offerta particolarmente interessante per i potenziali acquirenti del prodotto informatico, ometteva una condizione essenziale per i potenziali clienti (tenuti per legge agli adempimenti in materia di antiriciclaggio, di cui al D.M. 3 febbraio 2006 n. 141).
Nei messaggi in questione sono, più specificatamente sottaciute le informazioni fondamentali circa i limiti gestionali e temporali delle schede clienti e previste dal software pubblicizzato. Le condizioni ed i limiti di fruibilità del CD Rom Antiriciclaggio, si rinvengono, infatti, solo dopo l’acquisto del giornale, a pagina 29 dedicata alla sezione “Giustizia e Società”, nella quale è contenuto un lungo articolo che spiega “le istruzioni suppletive all’Ufficio Italiano Cambi sugli adempimenti richiesti dal D.M. n. 141/2006”, nonché le modalità di gestione dell’archivio cartaceo ed informatico. Soltanto nella parte retrostante del volantino e con caratteri illeggibili è, poi, riportata la validità del software reclamizzato prevista “[…] fino al 31 dicembre 2006”. Le stesse modalità di confezione del messaggio diffuso attraverso il servizio postale non rendono, quindi, visibile all’acquirente la citata data di scadenza della licenza d’uso del programma.
La vaghezza delle descrizioni circa il contenuto del Cd Rom pubblicizzato, mediante la generica dicitura “il Cd Rom antiriciclaggio”, contrariamente a quanto sostenuto dagli operatori pubblicitari nelle rispettive memorie, non vale a chiarire anche allo specifico target di riferimento, quali studi legali e di commercialisti, che il software venduto in abbinamento con il quotidiano sia una versione parziale e limitata del prodotto. L’indicazione “il Cd Rom Antiriciclaggio”, pertanto, può lasciare erroneamente intendere che quanto venduto con il giornale contiene una versione più ampia del programma, in assenza di adeguate ed evidenti precisazioni in proposito. In tal senso, dunque, i consumatori non sono resi edotti fin dal primo contatto pubblicitario circa le caratteristiche del prodotto reclamizzato.
In conclusione nel caso di specie è da ritenersi che la struttura informativa dei messaggi segnalati, congiuntamente al formato grafico di presentazione dei contenuti, abbia potuto indurre in errore il consumatore circa le omissioni informative sulle caratteristiche e funzionalità del Cd Rom pubblicizzato.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Nella fattispecie in esame con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto dell’importanza di entrambi gli operatori pubblicitari, la società Italia Oggi Editori Erinne S.r.l., il quale rappresenta un operatore di rilievo nel settore editoriale, e la società Data Pint Grafik s.a., la quale è uno dei maggiori produttori attivo nel comparto della realizzazione e della commercializzazione di software professionali a carattere fiscale e contabile, nonché dell’apprezzabile ampiezza e capacità di diffusione dei mezzi di comunicazione utilizzati, consistenti in un quotidiano diffuso su l’intero territorio nazionale e in un volantino allegato al giornale e inviato per posta agli studi professionali abbonati al quotidiano “Italia Oggi”.
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio sul quotidiano “Italia Oggi” risulta diffuso in edicola nei giorni 6 e 7 giugno 2006, mentre il volantino è stato distribuito durante il mese di maggio 2006 attraverso la spedizione in abbonamento del fascicolo 5, “Modello 5”, allegato al quotidiano “Italia Oggi”.
Alla luce degli elementi sopra illustrati si ritiene di irrogare alla società Italia Oggi Editori Erinne S.r.l, una sanzione amministrativa pecuniaria di 16.100 € (sedicimilacento euro) e alla società Data Print Grafik s.a, in qualità di operatori pubblicitari, una sanzione amministrativa pecuniaria di 16.100 € (sedicimilacento euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche e alle condizioni di disponibilità del prodotto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società Italia Oggi Erinne S.r.l e dalla società Data Print Grafik s.a., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che alla società Italia Oggi Erinne S.r.l sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 16.100 € (sedicimilacento euro) e che alla società Data Print Grafik s.a. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 16.100 € (sedicimilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas
    
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

28.06.2007 Spataro
agcm


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