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"Dei grandi restano le opere" - Bernini



Avvocati    

Trasferimento di immobili e avvocati: LA DOCUMENTAZIONE, il regolamento e il comunicato dall'Ordine degli avvocati di Milano

Tutta la documentazione relativa all’emendamento in materia di semplificazione del passaggio di immobili è pubblicata sul sito internet dell’Ordine
05.06.2007 - pag. 42373 print in pdf print on web


COMUNICATO STAMPA

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano prende atto dei lavori parlamentari sul disegno di legge C 2272-bis/A - Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale e, in particolare, dell’emendamento in materia di semplificazione del passaggio di immobili (em. 41.0300 in discussione nei prossimi giorni) che attribuisce anche agli avvocati la competenza per l’autenticazione delle sottoscrizioni relative ad atti e dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili di valore catastale non superiore a 100 mila euro, ovvero la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni.
Il Consiglio dell’Ordine, auspicando che tale competenza venga attribuita agli avvocati, anche ai fini dell’erogazione dei finanziamenti connessi ai richiamati atti e per valori catastali superiori alla cifra prevista dall’emendamento, esprime sconcerto per il comunicato che il Consiglio Nazionale del Notariato ha trasmesso alle più alte cariche dello Stato, nel quale, esprimendo legittimamente la propria contrarietà all’emendamento 41.0300, ha usato parole che mettono in dubbio la correttezza e la capacità di garantire efficienza e sicurezza giuridica dell’Avvocatura; correttezza e capacità che fuor di dubbio gli avvocati sapranno garantire, essendo anche essi abituati a rispettare e ad applicare le leggi.”


Tutta la documentazione relativa all’emendamento in materia di semplificazione del passaggio di immobili è pubblicata sul sito internet dell’Ordine, area Il Consiglio dell’Ordine, sezione Documenti del Consiglio. In particolare sono disponibili:

In questa sezione è pubblicata la documentazione relativa alla proposta di emendamento al disegno di legge 2272-bis/A in discussione alla Camera dei Deputati, relativa alla semplificazione dei passaggi di immobili.

Delibera Consiglio dell'Ordine 31-05-07
Comunicato Stampa del Consiglio dell'Ordine
Appello al Parlamento del Consiglio dell'Ordine pubblicato sulla stampa nazionale
Emendamento 41.0300 - semplificazione passaggio immobili
Proposta di emendamento alternativo
Proposta Norme attuative autentiche di sottoscrizioni degli avvocati
 

 

Su http://www.camera.it/ la scheda del disegno di legge 2272bis-A

Segue il regolamento gia' proposto dall'Ordine di Milano 

NORME ATTUATIVE DELLE AUTENTICHE DI SOTTOSCRIZIONI DEGLI AVVOCATI
TITOLO I
Delle autentiche degli avvocati
Art 1
L’autenticazione delle firme apposte alla fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza dell’avvocato.
L’avvocato non può autenticare atti:
1. Se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico;
2. Se v’intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed i linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorche’ v’intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3. Se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto da stipularsi.
Art.2
L’avvocato può rifiutare l’autentica di sottoscrizione se le parti non depositino presso di lui l’importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell’atto.
Art.3
L’avvocato deve essere certo dell’identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza anche al momento dell’autentica valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
Art.4
L’autentica di sottoscrizione deve contenere:
1. L’indicazione in lettere per esteso dell’anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui e’ compita;
2. Il nome, il cognome e l’indicazione della residenza dell’avvocato e del Consiglio dell’Ordine i cui è iscritto,
3. Il nome, il cognome, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all’atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all’atto autenticato o in originale o in copia;
4. La dichiarazione della certezza dell’identità personale delle parti da parte dell’avvocato autenticante;
5. L’indicazione dei fogli di cui consta l’atto autenticato e delle pagine scritte;
6. La sottoscrizione con nome, cognome delle parti e dell’avvocato.
Art.5
Quando l’autentica di sottoscrizioni è in calce ad atti che riguardano beni immobili, questi saranno designati negli atti, per quanto possibile, con l’indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi. L’avvocato autenticante è tenuto al controllo di tale individuazione degli immobili.
Art.6
Negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio; anche col solo cognome, delle parti e dell’avvocato eccettuato il foglio contenente l’autentica delle sottoscrizioni.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inseriti nell’atto, eccetto che si tratti di documento autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute nell’autentica eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
La firma dell’avvocato nei fogli intermedi è sempre necessaria.
TITOLO II
Degli atti autenticati
Art.7
Gli originali degli atti autenticati dall’avvocato saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell’atto e senza raschiature. L’avvocato autenticante è tenuto a tale controllo.
Occorrendo di togliere, variare o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, l’avvocato deve:
1. Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
2. Portare le variazioni od aggiunte per postilla prima delle dette sottoscrizioni.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro, ma prima che l’avocato abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell’aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Art.8
Gli atti in calce dei quali viene posta l’autentica dall’avvocato devono essere scritti in lingua italiana.
Quando le parti non conoscono la lingua italiana deve porsi di fronte all’originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana e l’uno e l’altra saranno sottoscritti solo se l’avvocato conosca la lingua straniera utilizzata nell’atto stesso. Qualora l’avvocato non conosca la lingua straniera, l’atto dovrà essere sottoscritto anche da un interprete, che sarà scelto dalle parti. L’interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l’originale quanto la traduzione.
TITOLO III
Della custodia degli atti e dei repertori
Art.9
L’avvocato deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati gli atti da lui autenticati.
A questo punto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell’atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.
Art.10
L’avvocato deve tenere un repertorio a colonna il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse i registro.
In esso deve prendere nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti in cui ha apposto la sua autentica di sottoscrizioni.
Il repertorio delle autentiche, per ciascuna colonna conterrà:
1. Il numero progressivo;
2. La data dell’autenticazione e l’indicazione del Comune in cui l’atto fu autenticato nelle sottoscrizioni,
3. La natura dell’atto autenticato,
4. I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza,
5. L’indicazione sommaria delle cose costituenti l’obbietto dell’atto, ed il relativo prezzo e valore;
6. L’annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
L’avvocato è tenuto a dar visione del repertorio al Consiglio dell’Ordine a cui è iscritto o all’autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio o negli altri casi al presidente del tribunale della corte d’appello presso cui è il consiglio dell’ordine stesso.
Art.11
Nei casi in cui l’avvocato abbia presentato alle competenti autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementari di fogli numerati e firmati dal Consiglio dell’ordine a cui è iscritto per segarvi le indicazioni relative agli atti che autenticava nel frattempo salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.
Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l’ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.
Art.12
Ogni repertorio prima di essere posto in uso è numerato e firmato in ciascun foglio da un consigliere delegato del consiglio dell’ordine dell’avvocato. Nella prima pagina il consigliere attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere.
Art.13
L’avvocato ha l’obbligo di trasmettere al consiglio dell’ordine a cui è iscritto ogni mese una copia del repertorio limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente con l’importo delle tasse di registro.
Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dall’avvocato.
Qualora nel mese l’avvocato non abbia autenticato alcun atto trasmetterà sempre nel termine suindicato un certificato negativo.
TITOLO IV
Delle copie degli atti
Art.14
L’avvocato può rilasciare copie in carta libera degli atti che ha autenticato. La conformità agli originali da lui custoditi di tali copie è da lui certificata in calce alle stesse.
Art.15
L’avvocato fichè è iscritto allo stesso consiglio dell’ordine e continua nell’esercizio della professione, ha egli solo il diritto di permettere l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie de gli atti da lui autenticati e presso di lui custoditi.
Art.16
Le disposizioni dell’art.7 sul modo in cui devono essere scritti gli originali e fatte le variazioni aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie.
Art.17
L’avvocato deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all’originale.
Le copie debbono avere alla fine la data del rilascio. Essere certificate conformi dall’avvocato con la sottoscrizione. Se la copia, l’estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dall’avvocato.
TITOLO V
Degli archivi
Art.18
Nell’archivio tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine sono depositati:
1. Le copie certificate conformi dagli avvocati degli atti da loro autenticati che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi dieci anni dalla registrazione dell’atto.
2. I repertori appartenuti agli avvocati morti o che hanno cessato definitivamente la professione ovvero hanno trasferito la loro iscrizione in altro consiglio dell’ordine.
Art.19
La consegna degli atti e dei repertori è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dalla professione o del cambiamento di consiglio dell’ordine.
Il processo verbale contenente l’inventario delle cose consegnate o ritirate viene sottoscritto dal presidente del consiglio dell’ordine o dal membro da lui delegato e dall’avvocato e conservato nell’archivio.
Art.20
Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell’archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun avvocato.
Art.21
Il consiglio dell’ordine è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori depositati nell’archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all’esatto adempimento degli obblighi imposti agli avvocati verso l’archivio e denuncia alle competenti autorità le contravvenzioni in cui gli avvocati fossero incorsi per l’inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.
Art.22
Il consiglio dell’ordine permette l’ispezione e la lettura de gli atti depositati in archivio ne rilascia copie.
In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui verranno annotate giornalmente tute le copie rilasciate.
Nella copia sarà fatta espressa menzione dell’eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all’atto che si rilascia.
Art.23
In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per gli avvocati, e indicherà i cognomi ed i nomi degli avvocati i cui atti sii depositati e la data del primo e dell’ultimo atto da ciascuno di essi autenticato e l’altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell’atto.
TITOLO VI
Delle imposte
Art.24
Per tutti gli atti autenticati nelle sottoscrizioni dagli avvocati, gli stessi sono responsabili solidalmente con le parti del pagamento di tutte le imposte derivanti da tali atti al fine degli adempimenti di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura.
Gli avvocati devono attenersi a tutte le procedure del servizio telematico previsto dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 .463 per gli atti immobiliari come precisato ed esteso con provvedimento del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia del Territorio.


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05.06.2007 Ordine degli Avvocati di Milano

Ordine degli Avvocati di Milano Link: http://www.ordineavvocatimilano.it

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