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Multa 2007-06-06 - Pdf - Stampa

Avviso di multa sul parabrezza: Cassazione II Civile sentenza n.5447/2007

Avviso sul parabrezza, mancanza Fonte: cassazione

 

SSuprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.5447/2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni Settimj -Presidente-

Dott. Giovanna Scherillo -Consigliere-

Dott. Luigi Picciali -Consigliere-

Dott. Umberto Atripaldi -Rel. Consigliere-

Dott. Vincenzo Correnti -Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[omissis], elettivamente domiciliato in Roma, [omissis], rappresentato e difeso da se medesimo;

-ricorrente-

Contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore Walter Veltroni, elettivamente domiciliato in Roma Via Tempio di Giove 21, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentatoe difeso dall'avvocato Bruno Ceccarini, giusta procura generali alle liti a margine del controricorso;

-controricorrente-

Avverso la sentenza n. 3947/05 del Giudice di pace di Roma del 25/01/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/12/06 dal Consigliere Dott. Umberto Atripaldi;

udito l'Avvocato Marcello Vecchio, difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato;

è presente il P.G. in persona del Dr. Raffaele Cecniccola che si riporta alle conclusioni scritte.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Vecchio Marcello ha impugnato, nei confronti del comune di Roma, con ricorso notificato l'1.7.05, la sentenza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 27.1.05, che gli aveva rigettato l'opposizione al verbale di contestazione dell'art. 7 C.d.S. (sosta vietata)

Lamenta:
1) la violazione degli artt. 389, 384 e 385 Reg. esec. C.d.S., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il Giudice di pace non aveva specificato da quali elementi avesse tratto il convincimento per respingere i suoi tre motivi di opposizione, concernenti la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione;
2) la violazione dell'art. 383 Reg. esec. C.d.S., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo impossibile rilevare dal verbale di accertamento dove sarebbe stata rilevata la violazione.

Il Comune resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso ex art. 375 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i motivi si manifestano affetti da palese inconsistenza, considerato che nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente; che il Giudice di Pace ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente, che l'indicazione del luogo dell'infrazione (P.zza Adriana), come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed rilevante appare l'omessa indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura (cass. 8939/05, 7993/05, 11616/05, 972/89, 8425/04).

Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 600, di cui euro 500 per onorari.

Così deciso il 6.12.06

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007


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2007-06-06 Chi: Spataro Fonte: cassazione








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