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Agcm 2007-06-04 - Pdf - Stampa

Antitrust: l'indennizzo diretto potrebbe costare piu' caro agli assicurati. Ecco i motivi

Ne parlavamo a IIR-Sinistri di qualche giorno fa. Purtroppo il nuovo meccanismo introduce procedure che possono essere per natura viziose, in quanto spostano gli interessi delle imprese, i compiti delle agenzia, la collaborazione degli avvocati nella liquidazione del sinistro. Stili, nel testo, di Spataro. Fonte: AGCM

 

A

AS396 - INTRODUZIONE DI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 150, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Roma, 29 maggio 2007

Senato della Repubblica Presidente Senatore Franco Marini


Camera dei Deputati Presidente On.le Fausto Bertinotti


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dall’articolo 22
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito al contenuto di un
emendamento approvato, in data 15 maggio 2007, dalla X Commissione Parlamentare - Attività Produttive al
Disegno di legge n. 2272-bis, recante Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività
produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (emendamento n. 8.0.1, 8.0.2 e
8.0.55).

Il citato emendamento prevede l’introduzione di alcune modifiche all’articolo 150, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, articolo che disciplina il sistema di
risarcimento diretto. In particolare si prevede che alla lettera d) siano aggiunte le parole “, ivi comprese le
spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale” e che sia inserita una
lettera e-bis che contiene: “la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di
legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche
indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di
imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia”.

L’Autorità ritiene che tali misure, laddove adottate dal Parlamento, potrebbero modificare sensibilmente il
funzionamento del meccanismo di risarcimento diretto, recentemente entrato in vigore, riducendone gli effetti
benefici attesi per i consumatori.

In particolare, si ricorda come già nell’ambito dell’Indagine conoscitiva IC/19, RC Auto1, l’Autorità avesse
posto in luce come il passaggio ad un sistema di risarcimento diretto potesse comportare benefici per i
consumatori, in termini di tariffe più contenute, sia per effetto della maggiore concorrenza tra imprese che per
la riduzione del costo del contenzioso.

In un sistema di risarcimento diretto correttamente implementato, infatti, le imprese hanno elevati incentivi
per il controllo dei costi e per la fornitura di un servizio di qualità ai propri assicurati. Il sistema di
risarcimento diretto comporta una necessità di coordinamento maggiore tra le imprese di quanto avviene in un
sistema indiretto, coordinamento che può essere giustificato solo se le imprese possono sfruttare i vantaggi
indotti dal sistema, trasferendo gli stessi ai consumatori.


I costi delle carrozzerie
In merito ai vantaggi di costo si ricorda che il rapporto diretto tra impresa e assicurato dovrebbe ridurre il
contenzioso e la stessa possibilità che si creino comportamenti opportunistici (tra cui le frodi); inoltre, laddove
si riuscisse a pervenire ad un sistema di risarcimento in forma specifica, i costi potrebbero essere
sensibilmente ridotti, in quanto le imprese possono avvalersi di carrozzerie controllate o convenzionate. La
generalità dei consumatori dovrebbe ottenere benefici dal contenimento dei costi medi, in termini di tariffe più
contenute; i benefici dovrebbero aumentare ulteriormente per quei consumatori che, all’atto della sottoscrizione del contratto, in cambio di uno sconto sul premio, accettino di rivolgersi alla carrozzeria indicata dall’impresa di assicurazione in caso di sinistro.
Affinché il consumatore possa avvalersi delle possibilità offerte dal sistema di risarcimento diretto, in termini
di minori premi versati e maggiore qualità del servizio liquidativo, è necessario che le compagnie di
assicurazione possano fare affidamento su imprese di autoriparazione controllate o convenzionate.
Tale
possibilità sembra venir meno con l’introduzione della lettera e-bis nel primo comma del citato articolo 150. Il
contenuto dell’emendamento appare chiaramente volto ad impedire che si creino le basi per tale forma di
risarcimento, in quanto limita la possibilità di convenzionare le carrozzerie (le imprese di assicurazione
devono accettare i servizi di ogni autoriparatore e non possono determinare prezzi massimi) e non permette
che si sottoscrivano contratti tra imprese e consumatori nei quali l’assicurato, in cambio di uno sconto sul
premio di polizza, rinunci alla scelta del carrozziere di propria fiducia.

Per quanto concerne la riduzione delle spese di contenzioso e di altre spese relative alla fase liquidativa, il
DPR 18 luglio 2006, n. 254, Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla
circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice
delle assicurazioni private, all’articolo 9, comma 2, ha limitato al caso in cui la somma proposta dalle imprese
di assicurazione sia accettata dall’assicurato

ha limitato al caso in cui la somma proposta dalle imprese
di assicurazione sia accettata dall’assicurato

, la situazione in cui gli importi per la consulenza o assistenza
professionale non sono dovuti
. Il riconoscimento di tali importi introdurrebbe oneri per le imprese, senza che
da ciò discenda alcun beneficio per i consumatori.

In sostanza, l’emendamento in questione, pur introducendo disposizioni che potrebbero produrre benefici per
alcune figure di professionisti, potrebbe realizzare però un danno per il mercato dell’assicurazione RC Auto in
termini di maggiori costi che ricadrebbero sui premi sottoscritti dalla generalità dei consumatori. L’effetto
delle misure contenute nell’emendamento potrebbe essere quello di innescare una forte pressione sui costi
delle imprese di assicurazione, con grave danno per i consumatori che vedrebbero aumentare i costi medi
delle polizze di assicurazione ed eliminare la possibilità di scegliere polizze cui è associato un premio ridotto.
Senza un’effettiva possibilità di incidere sulle cause di crescita dei costi di liquidazione (contenzioso e
riparazione del danno) rimarrebbe un complesso sistema di liquidazione dei sinistri, quale quello introdotto
dal sistema di risarcimento diretto, che non avrebbe più giustificazioni.

L’Autorità auspica pertanto che in sede di approvazione del Disegno di legge n. 2272-bis il Parlamento voglia
tenere in considerazione quanto sopra evidenziato circa gli effetti che potrebbero prodursi sui premi di
assicurazione dalle disposizioni contenute nel citato emendamento.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

1 Cfr. Provvedimento dell’Autorità n. 11891 del 17 aprile 2003, Indagine conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli, in Boll. 16-
17/2003.

 

By pizzodisevo
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2007-06-04 Chi: Agcm Fonte: AGCM Link: http://www.agcm.it








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