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Nuovo codice assicurazioni private 2007-05-30 - Pdf - Stampa

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Nuovo codice delle assicurazioni private.

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private.
(GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163)
il testo storico

 

I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unita', continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Definizioni e classificazioni generali

Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto
allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa';
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione reca:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiamo e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) concernente la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.) concernente: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196) concernente gli «Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001»:
Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e moli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita', anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) concerne il Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1925, n. 35) concerne il «Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1959) concerne il «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private».
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) concerne l'«Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».
- Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1976, n. 345) concerne la «Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» ed e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54).
- Il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1978, n. 272), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1978, n. 330), concerne le «Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.».

- La legge 7 febbraio 1979, n. 48 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1979, n. 49) concerne «L'Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione».
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
- La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1984, n. 329) concerne l'«Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione.».
- La legge 22 ottobre 1986, n. 742 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1986, n. 259, S.O.) concerne le «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita».
- La legge 11 novembre 1986, n. 772 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1986, n. 274) concerne la «Disciplina della coassicurazione comunitaria».
- La legge 7 agosto 1990, n. 242 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1990, n. 193) concerne la «Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1991, n. 18) concerne le «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi».
- Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n. 291) concerne l'«Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)».
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1942, n. 49 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992, n. 27, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE».
- La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48) concerne l'«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1993, n. 153) concerne «Minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, S.O.) concerne il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».
- Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295), convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40), concerne le «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive n. 72/267/CEE e n. 90/619/CEE».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita» e che modifica le direttive n. 73/239/CEE e n. 88/357/CEE.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n. 253) concerne la «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1999, n. 234) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo».
- Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 maggio 2000, n. 137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2000, n. 73), concerne «Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche».
- La legge 5 marzo 2001, n. 57 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66) concerne le «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati».
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2001, n. 144, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo».
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.) concerne le «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2003, n. 98) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2003, n. 171) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva n. 73/239/CEE e la direttiva n. 88/357/CEE.».
- Il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 202/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66) concerne l'«Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005, n. 171, S.O.) concerne l'«Attuazione della direttiva n. 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni».
- La direttiva n. 2002/92/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita&#


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2007-05-30 Chi: Spataro Link: http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05209dl.htm








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