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"Art. 12 Interpretazione della legge Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore." - Codice civile



Deontologia    

Deontologia: analisi puntuale delle novità

Ottimo testo
08.05.2007 - pag. 42119 print in pdf print on web

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su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

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    L'autrice, l'avv. Marisa Bonanno di Verona, e' da tempo attenta studiosa delle tematiche deontologiche, promuovendo opportune e interessanti iniziative in materia.

    Dopo tante modifiche e' possibile che non tutti si siano accorti delle novità e del motivo di piccole modifiche solo apparentemente formali.

    Il testo e' scritto con l'esemplare chiarezza per la quale l'autrice e' nota, e in pochissime righe tutto apparira' immediatamente chiaro.

    Da leggere. Seguono gli articoli nel testo vigente ad oggi.

    face="Verdana" size="2"> style="margin: 0pt" align="justify">ART. 17. - Informazioni sull’attività professionale.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente consiglio dell'ordine.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">II. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2"> 

    face="Verdana" size="2"> style="margin: 0pt" align="justify">ART. 17 bis - Mezzi di informazione consentiti -

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">L’avvocato che intende dare informazioni sulla propria attività professionale deve indicare:

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">Può indicare:

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) i titoli accademici;

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) le lingue conosciute;

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) il logo dello studio;

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">•) l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sè, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa sui quali gli stessi operano previa comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. 

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2"> 

    face="Verdana" size="2"> style="margin: 0pt" align="justify">ART. 18. - Rapporti con la stampa.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">III. E’ consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2"> 

    face="Verdana" size="2"> style="margin: 0pt" align="justify">ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">III. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">IV. E' altresì vietato all'avvocato offrire senza esserne richiesto una prestazione personalizzata e cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2"> 

    face="Verdana" size="2"> style="margin: 0pt" align="justify">ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2"> 

    face="Verdana" size="2"> style="margin: 0pt" align="justify">ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">I. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">III. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

    style="margin: 0pt" align="justify"> face="Verdana" size="2">IV. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l’eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

     

     


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