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Separazione    

Separazione nel matrimonio: le parti personalmente con o senza avvocato ?

Una norma che sembra sfuggita

20.04.2007 - pag. 42085 print in pdf print on web

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A

Art. 707. Comparizione personale delle parti

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
 
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che lanotificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

 

Il testo previgente al: 31-12-2005:


Art. 707. COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI


I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore (1).

Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo` fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.


-------

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151 del 18-30 giugno1971, ha dichiarato l'incostituzionalita` parziale

 

Tuttavia, secondo la maggior parte dei siti online, non vi sarebbero stati cambiamenti, se non in alcuni tribunali, chi dice per la separazione, chi per il divorzio.

Invitiamo i lettori a comunicarci le prassi in materia.


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20.04.2007 Spataro

Codice di procedura civile

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