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"Art. 16 Trattamento dello straniero Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. " - Codice Civile



Telefonini    

Telefonini senza costi di ricarica e senza tariffe comprensibili

TLC: ANTITRUST, NEL SETTORE TROPPA PUBBLICITĂ€ INGANNEVOLE. IN DUE ANNI MULTE PER 1,6 MILIONI DI EURO.
16.04.2007 - pag. 42048 print in pdf print on web

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche


    È UN FENOMENO GRAVE CHE DISORIENTA I CONSUMATORI.
    GLI OPERATORI DEVONO PREDISPORRE MESSAGGI CHIARI E COMPLETI

    Troppe pubblicità ingannevoli nel settore della telefonia fissa e mobile. In due anni, dall’entrata in vigore della legge Giulietti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato sanzioni per 1,6 milioni di euro, quasi il 25% del totale delle multe decise.

    È il bilancio che emerge dall’analisi sulle decisioni di pubblicità ingannevole relative a beni e servizi di telefonia fissa, mobile, integrata fissa/mobile, di accesso e navigazione in Internet e integrati voce/dati o voce/dati/televisione. Per l’Autorità si tratta di un fenomeno che risulta particolarmente grave, vista l’estrema varietà ed evoluzione delle offerte commerciali che generano disorientamento nel consumatore. L’Autorità, che continuerà a vigilare con particolare attenzione sul settore, ritiene essenziale che gli operatori predispongano messaggi che siano completi e chiari, anche alla luce dell’analisi degli interventi effettuati.

    Sotto osservazione, in particolare, gli spot televisivi, che sono risultati carenti quanto a completezza e chiarezza informativa, con l’utilizzo di scritte scorrevoli o in sovrimpressione insufficienti a specificare la portata reale delle offerte.

    Anche a tutela dei consumatori l’analisi dell’Autorità ha individuato, sulla base dei 15 anni di applicazione della legge sulla pubblicità ingannevole, le maggiori lacune informative che generano l’ingannevolezza.

     

    I COSTI ‘MIMETIZZATI’

    Spesso la pubblicità omette di indicare l’importo dello scatto alla risposta, i costi di attivazione o l’esistenza di canoni mensili dei costi del noleggio degli apparati necessari all’utilizzazione del servizio. Alcune modalità di tariffazione sono legate a scatti anticipati o agli effettivi secondi di utilizzo del servizio senza che la pubblicità lo chiarisca. Ugualmente si sono riscontrate omissioni di informazioni quando vengono applicati costi allo scadere del periodo di validità dell’opzione tariffaria reclamizzata o vengono omesse le condizioni alle quali è subordinata la possibilità, chiamando o ricevendo telefonate, di ricaricare il proprio credito telefonico. Quando la pubblicità enfatizza la possibilità di utilizzare il servizio a quella tariffa spesso non indica che non tutti i numeri possono essere chiamati al costo reclamizzato. In altri casi è stato omesso di indicare che, per avere quella tariffa, bisogna comunque raggiungere un determinato monte traffico in uscita e/o in entrata. Alcune pubblicità non chiariscono che la tariffa vale solo fino al raggiungimento di un certo numero di chiamate mentre oltre si applicano tariffe meno vantaggiose.

    SE LA TECNOLOGIA NON C’È

    Spesso le offerte commerciali non chiariscono la necessità di verificare la copertura del segnale trasmissivo del servizio offerto, come nel caso dei servizi UMTS o per la visione della tv sul proprio cellulare. Mancano spesso le informazioni relative alle effettive velocità di connessione e navigazione in Internet, alle cause che possono incidere sulla qualità del servizio, o alla necessità di verificare l’idoneità degli apparati dell’utente a sopportare il servizio offerto.

     

    LE OFFERTE ‘PER SEMPRE’ E GLI OBBLIGHI NASCOSTI

    Lo slogan ‘per sempre’ è ingannevole quando in realtà è previsto un termine entro il quale il servizio, a quel prezzo, va utilizzato. A volte non viene indicato il periodo di validità dell’offerta e le condizioni alle quali l’offerta stessa è legata.

    La pubblicità è ingannevole anche quando non chiarisce che per poter effettivamente disporre di cellulari alle condizioni reclamizzate c’è l’obbligo di aderire a determinati piani tariffari e per un determinato periodo, o non spiega che ci sono limiti alle modalità di pagamento (solo con carta di credito o domiciliazione bancaria). A volte è stato omesso di indicare l’esistenza di una penale in caso di recesso anticipato.


    Roma, 14 aprile 2007


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