"Scrivere o vivere, bisogna scegliere" - Eric-Emmanuel Schmitt
Avvocati
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Il disegno di legge sulla professione di avvocato caldeggiato dalle Camere Penali
Consulenza stragiudiziale riservata, incompatibilità ampie con società di capitali, 3 specializzazioni, iscrizione nell'ordine del domicilio, formazione permanente,assicurazione obbligatoria.
Al link la notizia riportata dall'Unione Camere Penali con il documento integrale. Qui i primi articoli con alcuni passi da noi evidenziati
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DISEGNO DI LEGGE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Disciplina dell’ordinamento 1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria. 2. L’ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto. A tal fine, l’ordine forense, nell’interesse pubblico, garantisce la idoneità professionale degli iscritti. (Funzioni dell’avvocato) 1. La professione forense si esplica, in piena autonomia e libertà, attraverso la rappresentanza e la difesa in giudizio e ogni altra attività di assistenza e consulenza giuridica, senza limiti territoriali. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’avvocato è soggetto soltanto alla legge. (Doveri e deontologia) 1. La professione forense deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione, tenendo conto del rilievo sociale della difesa. 2. Le norme deontologiche sono approvate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, e riviste ogni quattro anni. Esse devono realizzare i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane, nei limiti della discrezionalità riconosciuta. (Associazioni e società tra avvocati) 1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci. 2. Le associazioni e le società possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all’albo forense o al registro dei praticanti, professionisti appartenenti a categorie definite compatibili dal CNF. In caso di società od associazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l’esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all’albo. Solo gli avvocati e gli iscritti nell’albo degli avvocati possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate indicate nell’articolo 2. (Segreto e discrezione professionali) 1. L’avvocato è tenuto al segreto professionale nell’interesse del cliente e alla discrezione. 2. L’avvocato è inoltre tenuto all’osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera. (Prescrizioni per il domicilio) 1. L’avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l’ordine presso cui è iscritto; l’elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell’avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all’ordine. 2. L’avvocato può tenere uffici ed eleggere domicilio anche in luoghi diversi dal domicilio professionale. L’avvocato deve dare immediata comunicazione scritta dell’apertura o della variazione di tali uffici, sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio. (Impegno solenne) 1. Per potere esercitare la professione l’avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole dell’alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato». (Titolo di avvocato e settori specialistici) 1. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi. 2. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari. (Informazioni sull’esercizio 1. È consentito all’avvocato, italiano o straniero abilitato all’esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il CNF determina criteri per modi e mezzi dell’informazione. 2. Quando l’avvocato italiano svolge attività professionale all’estero, forme e contenuto dell’informazione possono adeguarsi alle norme e ai princìpi deontologici locali. (Formazione permanente) 1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità al regolamento che il CNF approva, sentiti gli Ordini territoriali. L’aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell’avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione. 2. La violazione dell’obbligo di aggiornamento espone alle conseguenze stabilite nel regolamento. (Assicurazione per la responsabilità civile) 1. L’avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. 2. I massimali dovranno essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, secondo i criteri indicati nel regolamento. (Tariffe professionali) 1. Per ogni incarico professionale, l’avvocato, a cui è equiparato il praticante abilitato, ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile. Egli può chiedere congrui acconti. L’avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi di carattere sociale o familiare. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti. 2. Le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il consiglio di Stato. La proposta è formulata dal CNF. a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente; b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti; 5. Non sono derogabili le tariffe minime giudiziali tranne che per controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali si applica il comma 6. Per le altre prestazioni, con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all’avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta. 6. Il compenso, nelle controversie e nelle pratiche aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere concordato, anche in deroga alle tariffe minime, in misura percentuale sul risultato utile, ma deve essere rispettata, a pena di nullità, la condizione indicata nel comma 5. La misura delle percentuali non può superare un limite massimo determinato nella tariffa. a) in deroga ai minimi di tariffa; b) con previsione di compensi percentuali; 9. Sono, in ogni caso, nulli gli accordi che coinvolgano l’interesse personale dell’avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza. 10. Quando un giudizio viene definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti. (Mandato professionale e procura) 1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente. 2. Il conferimento della procura all’avvocato può essere tanto scritto quanto orale, anche in sede giurisdizionale, in ogni grado del giudizio, compreso quello avanti le giurisdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dall’avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso. (Sostituzioni e collaborazioni) 1. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta. 2. L’avvocato, che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti, rimane personalmente responsabile verso i clienti. ALBI, ELENCHI E REGISTRI Art. 15. (Albi, elenchi e registri) 1. Presso ciascun Consiglio dell’ordine sono istituiti: a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza; b) l’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici; 2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei Consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF. 3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni, essi devono essere pubblicati a stampa ed una copia deve essere inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d’appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri Ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza forense. (Iscrizione) 1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo: a) avere superato l’esame di abilitazione da non oltre cinque anni; b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell’ordine; 2. L’iscrizione all’albo può essere chiesta anche dopo il compimento del quarantesimo anno di età nei seguenti casi: b) avvocati che chiedano la reiscrizione in un albo italiano dopo aver trasferito la propria iscrizione all’estero ed ivi aver effettivamente esercitato la professione; 3. Coloro che abbiano superato l’esame di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge possono conseguire l’iscrizione all’albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore. 4. Entro lo stesso termine del comma 3, può essere iscritto all’albo anche chi abbia superato il limite di età di cui al comma 1, lettera g). a) a richiesta dell’interessato; b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; (Iscrizioni speciali) 1. Hanno diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati, senza limiti di età, purché siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 16, coloro che, anche se privi del requisito indicato alla lettera a), siano stati avvocati dello Stato e i professori ordinari o associati nelle università inquadrati in settori scientifico-disciplinari attinenti all’esercizio della professione, dopo almeno cinque anni effettivi di insegnamento. (Incompatibilità) 1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi attività di lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili; b) con l’esercizio di qualsiasi attività commerciale compiuta con fini di lucro, svolta in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi; è fatta salva la possibilità di svolgere le funzioni di liquidatore, commissario giudiziale e curatore nelle procedure concorsuali anche con gestione dell’impresa; 2. Qualora l’esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell’ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all’esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l’inefficacia dell’iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l’esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell’ordine di iscrizione dell’avvocato. (Eccezioni alle norme sull’incompatibilità) 1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca nelle materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale soltanto nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale, essi devono essere iscritti in un elenco speciale, annesso all’albo ordinario. (Norme transitorie per l’incompatibilità requisiti non previsti dalla precedente registrazione) 1. Gli avvocati e i procuratori iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Sospensione dall’esercizio professionale) 1. È sospeso dall’esercizio professionale durante il periodo della carica l’avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato, Ministro o Viceministro, presidente di giunta regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti. 2. L’iscrizione all’albo può essere sospesa a richiesta dell’avvocato, che sia stato iscritto da almeno dieci anni. L’iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell’avvocato. La reiscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il Consiglio dell’ordine delibera la cancellazione. (Permanenza dell’iscrizione all’albo) 1. L’esercizio della professione in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza dell’iscrizione all’albo. 2. L’effettività e la continuità non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 21, e per gli avvocati che svolgono funzioni di sottosegretario di Stato, membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore a un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o che ricoprano un incarico politico giudicato equivalente dal CNF. (Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori) 1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi sia iscritto in un albo circondariale e abbia, alternativamente: a) superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo da almeno cinque anni. In deroga a quanto prescritto nella suddetta legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette; b) conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato o professore ordinario nelle università italiane per l’insegnamento in una materia attinente l’esercizio della professione e sia stato iscritto per almeno otto anni nell’albo degli avvocati; 2. La conservazione della iscrizione all’albo speciale è condizionata alla permanenza della iscrizione nell’albo circondariale e all’esercizio effettivo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, accertato dal CNF. I requisiti dell’esercizio effettivo sono determinati con regolamento dal CNF tenendo conto di un periodo pluriennale, considerando, in particolare, la partecipazione alle udienze. Sono esonerati dalla prova dell’esercizio effettivo gli avvocati iscritti in forza delle lettere a) e b) del comma 1. 3. Gli avvocati iscritti all’albo speciale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l’iscrizione, ma alla condizione indicata nel comma 2. (Avvocati degli enti pubblici) 1. Gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. 2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono presentare la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. Titolo III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI GLI ORDINI CIRCONDARIALI Art. 25. (Gli Ordini forensi) 1. Presso ciascun Tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario. 2. I Consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi Ordini. (L’ordine circondariale forense) 1. Fanno parte dell’ordine circondariale gli avvocati iscritti all’albo e agli elenchi. 2. Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio dell’ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 1, comma 2. (Organi dell’ordine circondariale) 1. Sono organi dell’ordine circondariale: l’assemblea degli iscritti, il Consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale. (Le assemblee) 1. Le assemblee, previa delibera del Consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione. 2. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere portato a conoscenza degli iscritti con le modalità indicate con regolamento approvato dal CNF, almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l’assemblea. (Il Consiglio dell’ordine) 1. Il Consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto: a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti; 2. Per l’elezione dei consiglieri, devono essere presentate liste di candidati contenenti un numero non superiore a quello dei componenti del Consiglio. La presentazione delle liste deve essere fatta almeno dieci giorni prima di quello fissato per la votazione. 3. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. (Compiti e prerogative del Consiglio) 1. Il Consiglio: a) tutela l’indipendenza e il decoro della professione; b) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; 2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. 3. Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 4. Il Consiglio ha la facoltà di provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza. 5. Coloro che non versano il contributo fissato nei termini stabiliti sono obbligati al pagamento di una sanzione amministrativa pari all’ammontare del contributo stesso, se il ritardo supera i trenta giorni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre sei mesi, gli inadempimenti sono sottoposti a procedimento disciplinare. Può essere inflitta la sospensione dall’esercizio professionale fino a quando non sia stato provveduto al pagamento. (Il collegio dei revisori) 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 2. 2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive. (Funzionamento dei Consigli dell’ordine 1. I Consigli dell’ordine, composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Alle commissioni viene conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni, può essere proposto da ogni interessato reclamo al Consiglio in seduta generale. (Scioglimento del Consiglio) 1. Salvi i casi previsti dalla presente legge, il Consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se ricorrono altri gravi motivi. 2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF. 3. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro il termine indicato nell’articolo 28, comma 3, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Art. 34. (Durata e composizione) 1. Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica circa quattro anni; i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di due volte. 2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 38, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d’appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. (Funzioni) ... continua16.04.2007 Camere Penali - Parlamento Camere Penali - Parlamento Link: http://www.camerepenali.it/NewsDetail.aspx?idNews=
Tags: Avvocati Professione Bersani Penale Civile Deontologia
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