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"Il codice è legge" - Lawrence Lessig



Usufrutto    

Acquisto usufrutto e detrazione 36%

RISOLUZIONE N. 1/E

Roma, 9 gennaio 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello – CAAF … – Quesiti vari.

19.02.2007 - pag. 40100 print in pdf print on web

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...

1) Padre e madre acquistano il diritto di usufrutto su un immobile facente parte di
un fabbricato sottoposto ad interventi di ristrutturazione. La loro figlia acquista il
diritto di nuda proprietà sullo stesso immobile.
L’unico atto notarile con il quale sono stati trasferiti i diritti immobiliari sopra
indicati, non contiene l’indicazione dei singoli prezzi a cui sono stati
compravenduti i diritti reali ma fa riferimento ad un unico prezzo complessivo.
L’impresa che ha venduto l’immobile ha emesso tre fatture, ciascuna per il valore
di 1/3 del prezzo complessivo, intestate una per ogni acquirente. Il pagamento
delle fatture è effettuato direttamente dal padre mediante l’emissione di assegni
tratti direttamente sul suo conto corrente.
Ciò rappresentato si domanda in che modo deve essere ripartita la detrazione
d’imposta prevista dall’art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed
in particolare se il padre, avendo sostenuto l’intero costo, può portare in
detrazione l’intero importo della spesa sostenuta ricorrendo, eventualmente,
all’annotazione di tale circostanza sulle fatture intestate alla moglie e alla figlia.

...

1) Riguardo al primo quesito, si ricorda che l’articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 ha previsto che “…l’incentivo fiscale previsto
dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di
cui all’articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.
457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005, da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30
giugno 2006. In questo caso la detrazione dall’IRPEF relativa ai lavori di
recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole
unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli
interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell’unità
immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l’importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1,
della citata legge n. 449 del 1997”.
Ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio
1998, recante le norme di attuazione dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, ai fini dell’applicazione della detrazione prevista dall’articolo 9, comma 2,
della legge n. 448 del 2001, per poter fruire del beneficio fiscale non devono
essere effettuati gli adempimenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.
Pertanto per poter beneficiare dell’agevolazione in questione non è obbligatorio
ricorrere al bonifico bancario come modalità di pagamento della relativa spesa.
Sebbene l’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 menzioni tra i
destinatari dell’agevolazione il solo acquirente (o l’assegnatario) dell’immobile,
si deve ritenere che anche l’acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad
esempio l’usufrutto) costituisca una fattispecie riconducibile all’ambito
applicativo della disposizione.
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Pertanto, la detrazione d’imposta prevista dall’articolo 9, comma 2 della legge n.
448 del 2001, e successive modificazioni, deve essere riconosciuta, qualora la
relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i
limiti dell’importo fatturato, in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli
contribuenti quali risultano dall’atto di compravendita o di assegnazione del
diritto immobiliare. Nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, nell’atto
di vendita non sia indicato espressamente il prezzo d’acquisto dei diritti
compravenduti, il contribuente dovrà ricorrere ai meccanismi di calcolo indicati
dagli artt. 46 e 48 del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 per determinare il valore dei
singoli diritti.
Nel caso di specie, pertanto, il genitore acquirente del diritto di usufrutto
sull’immobile che ha sostenuto interamente la spesa per l’acquisto dello stesso,
ha diritto di beneficiare della detrazione del 36 per cento, entro i limiti sopra
indicati e comunque entro l’importo allo stesso fatturato, avendo a riferimento la
spesa riferibile all’acquisto del proprio diritto.
Invece, non può essere riconosciuta la detrazione ai familiari del contribuente i
quali non hanno sostenuto la spesa. Infatti, secondo i principi generali che
regolano i meccanismi della detrazione per oneri, il contribuente, per averne
diritto, deve avere effettivamente sostenuto la spesa e questa deve essere rimasta
a suo carico.


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19.02.2007 Spataro

Agenzia delle Entrate Link: http://www.finanze.gov.it/export/download/altri/Ri

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