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"Italiani troppo perfettini. Così preoccupati di fare brutta figura da preferire il silenzio." - John Peter Sloan



Inaugurazione anno giudiziario    

Cassazione - inaugurazione anno giudiziario: giusto processo e durata dei processi

... tre finanziarie ....
08.02.2007 - pag. 40053 print in pdf print on web

L

Lo Stato italiano e il diritto al giusto processo.-
Se lo Stato italiano dovesse risarcire tutti per l’irragionevole durata dei
processi non basterebbero – è stato detto – tre finanziarie. Il problema non è
tuttavia quello di evitare le condanne dello Stato italiano, bensì di assicurare
quello che è ormai definito, con termine in fondo improprio ma caustico, il
“giusto processo”, il tempestivo riconoscimento del diritto, il tempestivo
proscioglimento dell’innocente o l’applicazione della pena al colpevole.
Nel 2006 la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non
appare costellata, come negli anni precedenti, di condanne dell’Italia per la
violazione della ragionevole durata del processo. Ma ciò si deve, chiaramente,
all’applicazione della cd.a “legge Pinto” (l. 24 marzo 2001, n. 89), che ha
previsto e regolamentato l’equa riparazione, demandando alle corti di appello i
relativi accertamenti e le corrispondenti liquidazioni. Dopo alcune controverse

decisioni, si può dire che le Corti italiane (ivi compresa la Corte di cassazione) si
siano ormai adeguate ai parametri della Corte europea, evitandosi in tal modo il
ricorso a quest’ultima in una funzione di supplenza, chiarimento ed integrazione.
Così sin dalla fine del precedente anno 2005 si é chiarito che “il diritto
all’equa riparazione del pregiudizio verificatosi prima della entrata in vigore
della legge, va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi
della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta
la durata eccessiva, con il solo limite che la domanda di equa riparazione non sia
stata già proposta alla Corte di Strasburgo e dalla stessa dichiarata ricevibile”
(Cass. SS. UU., 23 dicembre 2005, n. 28.507), mentre di recente è stata
affermata l’irretroattività della legge 24 marzo 2001, n. 89, mancando una norma
che ne preveda espressamente l’applicabilità alle situazioni esaurite, al di là delle
ipotesi contemplate nella disposizione transitoria contenuta nell’art. 6 della
legge (Cass., sez. I, 24 aprile 2006, n. 9526).
Vistosa eccezione alla limitazione degli interventi della Corte europea le
otto sentenze pronunciate dalla Grande Chambre il 29 marzo 2006 per
violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione: nonostante la ragionevolezza dei
tempi della procedura per conseguire l’equa riparazione, i ricorrenti avevano
dovuto attendere vari mesi e in alcuni casi iniziare una procedura esecutiva prima
di ottenere l’indennizzo loro riconosciuto: per essere efficace, il rimedio –
secondo la Corte - deve essere accompagnato da previsioni di bilancio adeguate
al fine di dare immediata esecuzione alle sentenze (vi si segnala altresì che certe
spese fisse, come quelle di registro, possono ridurre grandemente l’efficacia del
risarcimento).

Per una riduzione dei tempi del processo, può fare ben sperare il fatto che
sin dalla conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio abbia
indicato tra le priorità il nodo della giustizia e che il Ministro della giustizia
abbia predisposto le linee guida di una offensiva legislativa mirante a ridurre i
tempi, tanto nell’ambito penale quanto in quello civile, al fine di rispettare gli
standards indicati dalla Corte europea, da introdurre per legge nel nostro
ordinamento.
Sarebbe prematuro analizzare qui le singole disposizioni fra le quali ritengo
siano da condividere - superando sottili ma anchilosate distinzioni – la tendenza
a chiarire sin dall’inizio del processo penale le questioni relative alla
competenza, in modo da evitare che della stessa si possa discutere ancora – con
risultati eventualmente opposti – nel giudizio di cassazione, o l’introduzione di
quell’udienza preliminare e di programma nel giudizio civile, che individui ab
initio la scansione temporale del processo, costringendo le parti a “giocare a
carte scoperte”. Tanto la magistratura quanto l’avvocatura, ove prive di posizioni
preconcette, sono in grado di avvertire che non si tratta di provvedimenti
limitativi della libertà e del diritto di difesa, o punitivi per alcuno, quanto di
porre il processo su basi più rispondenti alle esigenze di una società moderna.
L’Italia ha una schiera di valorosi giuristi ed in particolare di processualisti in
grado di approfondire i problemi e di fornirne le soluzioni più adeguate, anche al
di là di schemi vetusti, pur apprezzabili ed apprezzati nel passato, com’è
avvenuto con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. La magistratura potrà fornire il
contributo della sua esperienza e dei suoi approfondimenti, nell’ambito della
funzione consultiva attribuita alle assemblee generali delle corti dall’art. 93

dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, di cui si è avuta positiva
conferma nel parere richiesto ed espresso in ordine al decreto legislativo appena
richiamato. E siamo certi che il sig. Ministro della giustizia, che con essa ha
saputo instaurare un colloquio, pur nell’ambito della assoluta autonomia
propositiva e decisionale che gli compete, saprà cogliere i frutti migliori.
Ma non basta, ovviamente, la fissazione di termini, della cui efficacia,
perentoria od ordinatoria, si potrà discutere, come si fa già per altri in vigore, o
dalla cui violazione possa derivare una responsabilità disciplinare, ma occorre
contemporaneamente che gli uffici siano forniti delle risorse necessarie, umane e
materiali, essendo a tutti noto come nell’anno testé decorso da più parti si siano
levate fondate proteste – cui hanno dato spazio i mass media – per la mancanza
di fondi per supplire ad esigenze elementari, quali i computer e la loro
manutenzione, gli straordinari del personale e persino, in taluni casi, la carta per
le fotocopiatrici, proteste elevate pressoché da tutti i presidenti di Corte (presso
la stessa Corte di cassazione si era presentato, nel 2005, il problema del rinnovo
degli abbonamenti alla riviste giuridiche).
L’impegno di ulteriori risorse, per quanto necessarie, presuppone di
analizzare se ed in quali limiti la distribuzione di quelle esistenti risponda alle
esigenze dei singoli uffici giudiziari, anche sotto il profilo della loro
distribuzione territoriale, e se una migliore distribuzione non possa già sortire
maggiori e migliori risultati, mediante l’adozione di quei semplici provvedimenti
ordinamentali resi possibili dalla legge sulla istituzione del giudice unico di
primo grado.


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08.02.2007 Spataro

Corte di Cassazione Link: http://www.cortedicassazione.it

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