VIDEO: "Diamogli una canna da pesca, una possibilita' di stare con se' stessi, di dimenticare di sentirsi indispensabili" - Antonio Albanese
Testamento biologico
Testamento biologico: al Senato la bozza
Questo sarebbe l'accanimento terapeutico: "Ogni trattamento praticato senza alcuna ragionevole possibilita' di un vitale recupero organico funzionale".
SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XV LEGISLATURA ———– N. 3
d’iniziativa del senatore TOMASSINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006 ———– Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario ———– Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge s’intende dare concreta applicazione al riconosciuto principio di autodeterminazione nel campo delle cure mediche, diritto di cui ogni individuo gode, in relazione alle scelte riguardanti la propria salute, sia nel senso di accettare sia nel senso di rifiutare l’intervento medico, e che si realizza attraverso la consapevolezza che si acquisisce con una corretta informazione. L’ambito, le modalità ed i limiti attraverso cui queste scelte sono espresse ed acquistano rilevanza giuridica trascendono argomenti prettamente biologici – sanitari, per coinvolgere aspetti della vita umana quali quelli etici, religiosi e giuridici. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Definizioni) 1. Ai sensi della presente legge si intende per: a) dichiarazioni anticipate di trattamento: l’atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all’uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa; b) mandato in previsione dell’incapacità: il contratto con il quale si attribuisce al mandatario il potere di compiere atti giuridici in nome e nell’interesse del rappresentato in caso di incapacità sopravvenuta di quest’ultimo; (Consenso informativo) 1. Il trattamento sanitario è subordinato all’esplicito ed espresso consenso dell’interessato, prestato in modo libero e consapevole. 2. L’espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. (Decisioni sostitutive) 1. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento e in subordine a quella manifestata dal fiduciario nominato ai sensi dell’articolo 13 o, in mancanza di questo, dalle persone indicate nel comma 2. 2. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 1, il consenso o il dissenso al trattamento sanitario è espresso, ove siano stati nominati, dall’amministratore di sostegno o dal tutore, ed in mancanza, nell’ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 149, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado. (Migliore interesse) 1. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti di cui all’articolo 1, per conto di altri che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell’esclusivo e migliore interesse dell’incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest’ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità. (Idratazione e alimentazione parentale) L’idratazione e l’alimentazione parentale non sono assimilate all’accanimento terapeutico. (Situazione d’urgenza) 1. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace sia in pericolo e il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto e la sua integrità fisica sia minacciata. 2. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita o sia minacciata la sua integrità fisica. (Soggetti minori) 1. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l’amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore. 2. Il minore che ha compiuto i quattordici anni presta personalmente il consenso al trattamento medico. (Interdetti) 1. Il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore. (Contrasti) 1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare o in caso di urgenza da quest’ultimo sentito il medico curante. 2. L’autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci. (Del mandato in previsione dell’incapacità) 1. Il mandato in previsione dell’incapacità è il contratto con cui si prevede la sostituzione di una o più persone per il caso in cui il mandante non possa o non voglia portare a compimento l’incarico. 2. Il mandato in previsione dell’incapacità è conferito con atto pubblico, con o senza procura; il mandato è accettato contestualmente ed è contenuto nello stesso atto oppure successivamente in un atto redatto nella medesima forma. (Rendiconto e controllo) 1. La correttezza e la diligenza dell’operato del mandatario sono sottoposte al controllo del giudice tutelare. 2. L’attività di controllo del giudice tutelare sulle modalità di adempimento del mandato è sollecitata anche attraverso istanza dei soggetti interessati. (Estinzione del mandato) 1. Il mandato si estingue: a) per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità del mandatario; b) per revoca; 2. Gli effetti del mandato sono sospesi durante il periodo in cui il rappresentato riacquista la capacità di intendere e volere. (Della dichiarazione anticipata 1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l’atto di volontà redatto per atto pubblico notarile, alla formazione del quale può intervenire un medico che assista il disponente. 2. Il notaio che riceve una dichiarazione anticipata di trattamento ne invia copia nel più breve tempo possibile al registro di cui all’articolo 16. (Efficacia) 1. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente. 2. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dal presidente dell’ordine dei medici o da un suo delegato, su istanza di chiunque ritenga averne interesse o titolo. (Revoca) 1. La dichiarazione anticipata di trattamento e il mandato in previsione dell’incapacità sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualsiasi momento con le medesime forme previste per la loro formazione. 2. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell’atto revocato e nel registro di cui all’articolo 16. (Registro dei mandati in previsione 1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento e le convenzioni oggetto del mandato in previsione dell’incapacità non sono considerati, ai fini della presente legge, dati sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. È istituito il registro dei mandati in previsione dell’incapacità e delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato. (Disposizioni finali) 1. La dichiarazione anticipata di trattamento e il mandato in previsione dell’incapacità, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo. 07.02.2007 Spataro Senato Link: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?ti
|