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Liberalizzazione    

Liberalizzazioni: Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet - cc1418

Testo dell'art. del d.l.
30.01.2007 - pag. 39955 print in pdf print on web

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A

Art. 1 (Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet)

  1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori della telefonia mobile, l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


  1. L’offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.


  1. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.


  1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni.


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30.01.2007 Spataro

Sole24ore

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