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"Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge 1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione." - Legge 31 maggio 1995, n. 218



Udienza di programma    

Mastella sull'udienza di programma e altri aspetti della riforma della procedura civile

Abbiamo trovato grazie al nostro google customizzato un intervento di Mastella che approfondisce gli aspetti di riforma della procedura civile
10.01.2007 - pag. 39859 print in pdf print on web

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

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Sul versante della giurisdizione civile, invece, alcuni interventi che potranno vedere la luce in tempi brevi prevedono:

  • forme di accentuazione della disciplina processuale che impone alle parti di comportarsi secondo lealtà;
  • una spiccata razionalizzazione delle attività processuali mediante la previsione della c.d. udienza di programma, volta alla definizione di un calendario degli adempimenti vincolante per le parti e impegnativa per lo stesso giudice;
  • la realizzazione di strutture filtro per il più rapido esame delle controversie seriali o di agevole soluzione;
  • la possibile riforma delle impugnazioni e dei meccanismi di liquidazione delle spese processuali, al fine di evitare che l'indebito allungamento dei tempi del processo possa tradursi anche in fattore di crescita dei compensi spettanti al difensore.
Il processo civile non può essere considerato una “gara” nella quale ciascuno, abusando degli strumenti processuali, possa essere indotto a volgere slealmente a proprio vantaggio i tempi del procedimento. In tale ottica, ad una espressa previsione di un obbligo di leale collaborazione per l'intera durata del processo, potrebbero corrispondere sanzioni processuali più incisive, con equilibrate modifiche agli artt. 416, 91 e 96 del codice di procedura civile.

Non solo, ma la previsione di un'attività organizzativa di filtro che, presso ciascun ufficio giudiziario, si traduca in una ragionata preventiva classificazione delle cause iscritte a ruolo, potrebbe comportare, ad esempio, una diversa e più rapida decisione, magari con rito camerale, per le controversie meno complesse, con oggettivo vantaggio anche per le altre.

Anche sotto il profilo della informatizzazione degli uffici gli interventi dovranno essere più incisivi e la progettazione più efficace.

Nel tempo si sono andate sviluppando “a macchia di leopardo” iniziative diverse in vari uffici giudiziari che, spesso artigianalmente e senza programmazione, hanno utilizzato applicativi per l'automazione di alcune fasi della gestione del contenzioso.

Una simile forma di sviluppo è ovviamente poco coerente con l'esigenza di assicurare scelte strategiche unitarie.

Un recente studio in materia ha evidenziato come, anche in ambito europeo, vi sia uno scarso scambio di informazioni sulle scelte strategiche effettuate, sugli applicativi utilizzati e sulle soluzioni adottate per risolvere le problematiche connesse all'informatizzazione.

E', quindi, mia intenzione procedere con programmi organici, a cominciare dalla diffusione del Processo Civile Telematico già sperimentato in Italia in alcune sedi-pilota.

L'attivazione del Processo Civile Telematico, come limitata alla prima fase di gestione dei decreti ingiuntivi in quattro sedi giudiziarie, ha permesso di rilevare gli effetti concreti che la procedura di gestione telematica degli atti potrebbe avere sugli avvocati e sulle cancellerie, in termini di maggior o minore impegno di lavoro rispetto alle modalità tradizionale di gestione degli stessi atti.

I risultati sono stati incoraggianti. Infatti, per ciò che riguarda gli avvocati, l'effetto più immediato è dato dall'ottimizzazione dei tempi, non essendo più necessario spostarsi da e verso il Tribunale per depositare la documentazione cartacea, con consequenziale eliminazione dell'attesa agli sportelli per le operazioni di deposito e verifica dello stato della pratica.

Sul fronte dei servizi di cancelleria, poi, la sperimentazione ha evidenziato un significativo abbattimento dei tempi di lavoro e, di conseguenza, dei costi operativi.


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"Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge 1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione." - Legge 31 maggio 1995, n. 218








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