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Avvocati    

L'Oua e la Corte di Giustizia della Comunità Europea. Tariffe e servizi legali. **

L'Oua afferma che se ne deve tenere conto. Ma la decisione non va nella direzione opposta di quanto sin qui sostenuto ? Scusate, chiedo proprio da voi lettori, io umilmente non ho capito.

Cosi' il comunicato stampa da Curia: "IL DIVIETO ITALIANO ASSOLUTO DI DEROGARE AI MINIMI TARIFFARI STABILITI PER GLI AVVOCATI COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI"

05.12.2006 - pag. 39752 print in pdf print on web

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Sentenza C-94/04 ...
Concorrenza
  Domanda di pronuncia pregiudiziale - Corte d'appello di Torino - Applicabilità delle norme comunitarie sulla concorrenza ai servizi offerti dagli avvocati - Normativa nazionale che prevede tariffe vincolanti e che determina la nullità di un accordo tra il cliente e l'avvocato con il quale si stabilisce il compenso professionale
  Avvocato generale : Poiares Maduro

 

: Sentenza C-202/04 ...e ...
Concorrenza
  Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunale di Roma - Compatibilità con gli artt. 10 CE e 81 CE di una normativa nazionale che approva una tariffa di onorari che include i servizi degli avvocati che rientrano nell'attività di procuratore e le attività di consulenza giuridica che possono essere esercitate anche da non avvocati - Tariffa proposta dall'ordine professionale degli avvocati
  Avvocato generale : Poiares Maduro

L'OUA: "Oua: la sentenza della Corte di Giustizia europea rafforza le nostre ragioni contro la legge Bersani e l’eliminazione delle tariffe minime

Michelina Grillo: «I progetti di riforma dell’ordinamento professionale, a partire dalla proposta del ministro Mastella, ne tengano conto»"

Il comunicato stampa da Curia: "COMUNICATO STAMPA n. 94/06  dicembre 2006
Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-94/04 e C-202/04
Federico ... / Rosaria ... e
Stefano ..., Claudia ... / Roberto ...
IL DIVIETO ITALIANO ASSOLUTO DI DEROGARE AI MINIMI TARIFFARI STABILITI PER GLI AVVOCATI COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Esso può essere giustificato qualora sia motivato da ragioni imperative di interesse pubblico quali gli obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia, qualora le restrizioni non siano sproporzionate rispetto agli obiettivi
Nella prima causa l'avv. ..., incaricato in particolare dalla sig.ra ..., ha redatto per i suoi clienti tre atti di citazione. La controversia è stata poi risolta in via transattiva, ma senza l'intervento dell'avv. .... Avendo già versato un anticipo di 1 850 000 ITL, la cliente ha rifiutato il pagamento della somma di 4 125 000 ITL richiesta ulteriormente dal suo avvocato. Poiché il Tribunale di Torino ha respinto l'azione giudiziaria dell'avv. ... per il pagamento di tale somma, quest'ultimo si è rivolto alla Corte d'appello di Torino chiedendo l'applicazione della tariffa.
Nella seconda causa il sig. ... e la sig.ra ... si sono opposti al decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dall'avv. ... relativamente agli onorari da quest'ultimo richiesti per una consulenza stragiudiziale in materia di diritto d'autore, ritenendoli sproporzionati rispetto all'importanza della vicenda e alle prestazioni svolte. Il Tribunale di Roma si chiede se la tariffa in materia stragiudiziale, in quanto applicabile e vincolante per gli avvocati, sia compatibile con il Trattato CE.
In Italia – in base ad una disposizione del 1933 – i compensi degli avvocati sono fissati sulla base di criteri determinati con una delibera del Consiglio nazionale forense e approvati dal
Ministro della giustizia, sentiti il Comitato interministeriale dei prezzi e il Consiglio di Stato. Tali criteri sono determinati in funzione del valore delle controversie, del grado dell'autorità adita e della durata dei procedimenti. Per ciascun atto o serie di atti la tariffa stabilisce un limite massimo e un limite minimo degli onorari. Ogni accordo in deroga agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa per le prestazioni di avvocato è nullo.
È solo al momento della liquidazione degli onorari che l'autorità giudiziaria può eventualmente, con provvedimento motivato, superare il limite massimo (nei casi di importanza eccezionale) o determinare onorari inferiori al minimo (quando la causa risulta di facile trattazione).
Le norme sulla libera concorrenza
Sulla base di un esame approfondito della procedura di adozione della tariffa, la Corte conclude che è lo Stato italiano (e non l'ordine professionale) che detiene il potere decisionale relativamente ai minimi tariffari per gli onorari degli avvocati. Di conseguenza, non si può rimproverare all'Italia di imporre o favorire la conclusione di accordi contrastanti con le norme sulla libera concorrenza o di rafforzarne gli effetti, o di imporre o favorire abusi di posizione dominante o di rafforzarne gli effetti.
Le norme sulla libera prestazione dei servizi
Secondo la Corte, il divieto di derogare convenzionalmente agli onorari minimi rende effettivamente più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti all'estero al mercato italiano dei servizi legali, privandoli della possibilità di effettuare, attraverso la richiesta di onorari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti in modo permanente in Italia, limitando la scelta dei destinatari di tali servizi.
La Corte sottolinea, per contro, che gli obiettivi della tutela dei consumatori (destinatari dei servizi legali) e della buona amministrazione della giustizia possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi: ciò alla duplice condizione che il provvedimento nazionale sia adeguato a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e che non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo.
La Corte affida tale valutazione al giudice del rinvio, il quale, a tal fine, dovrà necessariamente prendere in considerazione alcuni elementi:
• se vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati e se, in particolare, la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia. Per quanto concerne il mercato italiano, caratterizzato da un numero di avvocati estremamente elevato, la tariffa potrebbe consentire di evitare una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità.

• l'asimmetria informativa tra i «clienti-consumatori» e gli avvocati. Gli avvocati dispongono di un elevato livello di competenze tecniche che i consumatori non necessariamente possiedono, cosicché questi ultimi incontrano difficoltà per valutare la qualità dei servizi loro forniti.
• la possibilità di raggiungere in altro modo tali obiettivi, in particolare attraverso regole professionali relative agli avvocati (di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità).

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-94/04 e C-202/04 Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674 "

 

Domanda: ma allora l'Oua chiede l'abolizione dei minimi ? La Corte di giustizia li ritiene da disapplicare quando le restrizioni sono sproporzionate agli obiettivi.

Leggetevi il comunicato stampa dell'Oua e quello qui linkato da Curia

 

 


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