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Tariffe    

Sulle tariffe stragiudiziali: pregiudiziale alla Corte di Giustizia sui minimi

La tariffe forensi al vaglio. C-202/04 - Domanda (GU) GU C 179, 10.07.2004, pag. 6
21.11.2006 - pag. 39631 print in pdf print on web

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C

Comunicazione sulla GU

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma con ordinanza 7 aprile 2004 , nella causa dinanzi ad esso pendente fra Stefano Mx e Claudia Cx contro Roberto My

(Causa C-202/04)

Con ordinanza 7 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 maggio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stefano Mx e Claudia Cx contro Roberto My, il Tribunale di Roma ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

"se gli articoli 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 e 81 CE) ostino all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine con riferimento a prestazioni aventi ad oggetto attività (c.d. stragiudiziali) non riservate agli appartenenti all'ordine professionale forense ma che possono essere espletate da chiunque



Conclusioni:




CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. POIARES MADURO

presentate il 1° febbraio 2006 1(1)

Causa C-94/04

Federico Cxx

contro

Rosaria Pyy in Fazari

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte d’appello di Torino)

Causa C-202/04

Stefano Mx

Claudia Cx

contro

Roberto My

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Roma)

«Art. 81 CE – Provvedimenti statali – Normative nazionali in materia di onorari – Determinazione delle tariffe professionali – Libera prestazione dei servizi»




1. Nella causa Arduino (2), la Corte ha esaminato la normativa italiana relativa alla determinazione degli onorari degli avvocati alla luce degli artt. 10 CE e 81 CE. Sulla scia di tale sentenza, due giudici italiani chiedono alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità di tale disciplina con le norme sulla concorrenza e con il principio della libera prestazione dei servizi.

I – Fatti, contesto normativo e questioni pregiudiziali

2. Nella causa C-94/04, la Corte d’appello di Torino, nell’ambito di una controversia tra l’avv. Cxx e uno dei suoi clienti, la sig.ra Pyy, relativa agli onorari [il giudice italiano parla, tuttavia, di «compensi forensi»; N.d.T.] spettanti al primo, ha chiesto alla Corte, in data 4 febbraio e 5 maggio 2004, di pronunciarsi sulla compatibilità con gli artt. 10 CE, 49 CE e 81 CE della normativa nazionale relativa agli onorari. Nel marzo 1991 la sig.ra Pyy si è rivolta all’avv. Cxx per ottenere un’indennità per l’occupazione d’urgenza di terreni di sua proprietà, disposta dal comune di .... In occasione di un incontro l’avv. Cxx ha chiesto alla sua cliente il pagamento anticipato, per la propria prestazione professionale, di 1 850 000 lire italiane (ITL), cifra che gli è stata versata. Sulla base del mandato ricevuto l’avv. Cxx ha citato in giudizio il detto Comune dinanzi al Tribunale di Torino. In seguito è intervenuta tra il Comune e i proprietari una transazione, senza intervento dell’avvocato. La sig.ra Pyy ha così ceduto il proprio terreno al Comune con rogito in data 27 ottobre 1993.

3. Con parcella datata 18 maggio 1995, l’avv. Cxx ha chiesto alla sua cliente una cifra complessiva di ITL 4 125 400 (EUR 2 130, 38), detratto l’anticipo versato. La sig.ra Pyy ha contestato tale importo dinanzi al Tribunale di Torino che, con sentenza 12-20 giugno 2003, ha dato atto del pagamento di ITL 1 850 000, respingendo ogni ulteriore domanda dell’avv. Cxx. Quest’ultimo ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Torino, invocando l’applicazione della tariffa forense adottata con deliberazione 30 marzo 1990 dal Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il «CNF») ed approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392 (in prosieguo: il «D.M. 1990»). A giudizio dell’avv. Cxx, l’avvocato ed il cliente non potrebbero pattuire un compenso diverso da quello previsto da tale tariffa, che dovrebbe obbligatoriamente applicarsi.

4. In Italia, il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (3), convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (4), come successivamente modificato (in prosieguo: il «decreto legge»), disciplina la professione di avvocato. Ai sensi di tale normativa e, segnatamente, dell’art. 57 di tale decreto legge, i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia civile, penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF. Tale tariffario è quindi approvato dal Ministro della Giustizia, sentiti il Comitato interministeriale dei prezzi e il Consiglio di Stato (5). L’art. 58 del decreto legge prevede che i criteri di cui all’art. 57 dello stesso sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell’autorità chiamata a conoscerne e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ogni atto o serie di atti sono fissati un onorario massimo e un onorario minimo.

5. Ai sensi dell’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, che disciplina la professione di avvocato in Italia, «gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla». La giurisprudenza ha interpretato tale principio in maniera particolarmente ampia. Il giudice della causa principale si pone il problema della compatibilità con il diritto comunitario di tale divieto di derogare agli onorari previsti dal tariffario forense, come interpretato dalla giurisprudenza. A suo giudizio, infatti, nella citata sentenza Arduino la Corte si sarebbe pronunciata soltanto sulle modalità di formazione del tariffario, e non su tale specifico aspetto.

6. La Corte d’appello di Torino ha quindi proposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il principio della concorrenza del diritto comunitario, di cui agli artt. 10 [CE], 81 [CE] e 82 (…) CE si applichi anche all’offerta dei servizi legali.

2) Se detto principio comporti, o meno, la possibilità di convenire fra le parti la remunerazione dell’avvocato, con effetto vincolante.

3) Se comunque detto principio impedisca, o meno, l’inderogabilità assoluta dei compensi forensi.

4) Se il principio di libera circolazione dei servizi, di cui agli artt. 10 [CE] e 49 (…) CE, si applichi anche all’offerta dei servizi legali.

5) In caso positivo, se detto principio sia, o meno, compatibile con la inderogabilità assoluta dei compensi forensi».

7. Parallelamente, nella causa C-202/04, il Tribunale di Roma ha a sua volta posto alla Corte una questione relativa alla compatibilità con gli artt. 10 CE e 81 CE di un altro aspetto della medesima normativa nazionale. I fatti della causa principale sono i seguenti. Il sig. Mx e la sig.ra Cx sono in lite con l’avv. My, loro legale, il quale chiede il pagamento di onorari dei quali essi contestano l’importo. Il sig. My ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento nei loro confronti, relativamente a talune prestazioni stragiudiziali in materia di diritti d’autore. L’ammontare degli onorari è stato determinato applicando le tariffe di legge per tale tipo di prestazioni. Secondo i detti clienti, le prestazioni svolte dal loro avvocato si sono limitate all’invio di una generica lettera di contestazioni e ad una breve corrispondenza con l’avvocato della controparte, cosicché gli onorari richiesti sarebbero sproporzionati rispetto alle attività svolte.

8. Le tariffe applicabili nella vicenda sono state fissate con deliberazione del CNF 12 giugno 1993, modificata in data 29 settembre 1994, ed approvate con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 (in prosieguo: il «D.M. 1994») (6). La tariffa forense riguarda tre categorie di attività: onorari per prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa, onorari per prestazioni giudiziali in materia penale e onorari per prestazioni stragiudiziali. Secondo il giudice della causa principale, la citata sentenza Arduino si occupa soltanto delle prestazioni giudiziali e la Corte non si è pronunciata sulla possibilità, per il legislatore italiano, di determinare gli onorari per le prestazioni stragiudiziali.

9. Pertanto, il Tribunale di Roma chiede alla Corte quanto segue:

«Se gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 [CE] e 81 CE) ostino all’adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell’ordine con riferimento a prestazioni aventi ad oggetto attività (c.d. stragiudiziali) non riservate agli appartenenti all’ordine professionale forense ma che possono essere espletate da chiunque».

10. Il 25 ottobre 2005 si è tenuta un’udienza, alla quale erano rappresentati l’avv. My, i governi tedesco ed italiano e la Commissione delle Comunità europee.

11. Prima di passare all’esame del merito delle questioni proposte dai giudici nazionali è necessario valutarne la ricevibilità, che è stata contestata dall’avv. Cxx e dal governo tedesco nella causa C-94/04, e dall’avv. My e dal governo italiano nella causa C-202/04.

II – Ricevibilità delle questioni pregiudiziali

12. Secondo l’avv. Cxx, le questioni poste dalla Corte d’appello di Torino sono irricevibili, in quanto da un lato irrilevanti nel giudizio a quo e, dall’altro, di natura meramente teorica.

13. Con il suo primo argomento, l’avv. Cxx sostiene che il diritto nazionale applicabile non richiede al giudice nazionale di valutare l’esistenza e la liceità di un accordo tra l’avvocato e la sua cliente, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di rinvio. Secondo l’appellante nella causa principale, l’assenza di un accordo tra il professionista e la sua cliente e la qualificazione della somma versata come acconto sul compenso da corrispondere per le prestazioni hanno autorità di cosa giudicata, poiché non sono state contestate dinanzi al giudice di appello.

14. È giurisprudenza pacifica che la rilevanza della questione pregiudiziale deve essere in primo luogo stabilita dal giudice della causa principale (7). La Corte può dichiarare una questione irricevibile soltanto se l’irrilevanza è manifesta o se non vi è alcun legame tra la questione posta e l’oggetto della controversia.

15. Nella causa principale, al contrario, sapere se la prima somma versata dalla cliente al suo avvocato costituisca il pagamento integrale delle attività svolte a suo favore ha un’influenza sull’esito della controversia, poiché dalla risposta a tale questione dipende il fatto che l’accordo concluso tra l’avvocato e il suo cliente relativamente agli onorari dovuti possa prevalere sulle tariffe forensi.

16. In secondo luogo, l’avv. Cxx lamenta il carattere teorico della questione posta. A suo giudizio, la validità dell’accordo concluso tra l’avvocato e la sua cliente potrebbe essere valutata soltanto nell’eventualità, non verificatasi, che l’esistenza di tale accordo fosse stata dimostrata. Per questo, a suo giudizio, le questioni proposte dalla Corte d’appello di Torino sono assimilabili ad una richiesta di parere consultivo.

17. E’ vero che non rientra tra i compiti della Corte quello di fornire indicazioni generali su problemi teorici (8). Tuttavia, la causa principale deve chiarire se gli onorari possano essere fissati con accordo tra le parti o invece soltanto applicando le tariffe professionali. La questione sollevata dal giudice della causa principale, riguardando tale aspetto, non può dunque essere ritenuta teorica.

18. Appurato che la questione proposta dal citato giudice nazionale non ha natura teorica, non spetta alla Corte pronunciarsi sulle norme processuali nazionali applicabili alla controversia.

19. Un’ultima obiezione è quella richiamata dalla Commissione e dal governo tedesco, i quali notano, nelle loro osservazioni scritte nella causa Cxx, che la situazione di fatto oggetto del procedimento principale non presenta elementi internazionali. La medesima osservazione può essere fatta a proposito della causa Mx e Cx. A priori, rispetto ad una situazione puramente interna, ci si può interrogare sull’applicazione dell’art. 49 CE, che mira ad impedire restrizioni della libera prestazione dei servizi da uno Stato membro ad un altro, e quindi sulla ricevibilità della questione posta dal giudice nazionale. Tuttavia, rispondendo ad una questione in materia di libera circolazione delle merci, la Corte ha osservato, al punto 23 della sentenza Guimont (9), che non si può ritenere che l’interpretazione richiesta del diritto comunitario non sia necessaria per il giudice nazionale, anche se la situazione di fatto oggetto della controversia è puramente interna, poiché «una risposta siffatta potrebbe essergli utile nell’ipotesi in cui il proprio diritto nazionale imporrebbe, in un procedimento come quello del caso di specie, di agire in modo che un produttore nazionale fruisca degli stessi diritti di cui godrebbe in base al diritto comunitario, nella medesima situazione, un produttore di un altro Stato membro». Tale criterio giurisprudenziale è stato seguito nella sentenza Anomar e a. (10), in cui le questioni sollevate dal giudice a quo vertevano anch’esse sulla libera prestazione dei servizi. Sebbene le questioni poste dalla Corte d’appello di Torino siano state sollevate nell’ambito di una controversia priva di elementi internazionali, il giudice della causa principale ha potuto giustamente ritenere che una risposta possa essere utile qualora il diritto italiano gli imponga di estendere ai cittadini italiani i benefici che il diritto comunitario concede ai cittadini di altri Stati membri (11). Inoltre, l’ambito di applicazione del diritto della concorrenza, richiamato dal giudice a quo, è particolarmente ampio, poiché si può applicare ad ogni restrizione della concorrenza che interferisca con il commercio tra Stati membri. Il tariffario forense oggetto della controversia dovrebbe parimenti essere sottoposto ad un esame nell’ottica dell’art. 49 CE, anche se la situazione di fatto descritta dal giudice della causa principale è soltanto interna, poiché esso può produrre effetti sulla libera prestazione dei servizi, favorendo la prestazione di servizi legali di origine nazionale (12).

20. Allo stato attuale della giurisprudenza, dunque, le obiezioni sollevate non sembrano in grado di infirmare la ricevibilità delle questioni formulate dalla Corte d’appello di Torino.

21. Nella causa Mx e Cx, l’avv. My e il governo italiano sostengono ugualmente l’irricevibilità della questione proposta dal Tribunale di Roma.

22. Essi affermano in primo luogo che la questione proposta dal giudice a quo sarebbe irricevibile in quanto non necessaria alla soluzione della causa principale. In assenza di un accordo intervenuto tra le parti circa gli onorari spettanti all’avvocato, il citato giudice dovrebbe, in applicazione dell’art. 2233 del codice civile, fissarne l’importo senza essere vincolato dal tariffario professionale (13). Tuttavia, come chiarito nell’ordinanza di rinvio, la causa pendente riguarda la remunerazione delle prestazioni effettuate dall’avv. My, per la quale egli ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento sulla base delle tariffe forensi per le prestazioni stragiudiziali e il cui importo è contestato dai suoi clienti. Sembra dunque che la questione della legittimità, relativamente al diritto comunitario, delle tariffe dei legali per le prestazioni stragiudiziali presenti un legame con la causa principale.

23. Il governo italiano nega inoltre la rilevanza della questione posta dal giudice della causa principale in quanto non vi sarebbe alcuna pratica anticoncorrenziale, né in fase di elaborazione delle tariffe, come stabilito nella citata sentenza Arduino, né nel comportamento degli operatori. A tale proposito va ricordato che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra il giudice nazionale e il giudice comunitario avviata dal rinvio pregiudiziale, la rilevanza della questione posta rispetto alle circostanze di fatto e al contesto normativo della controversia in corso è valutata dal giudice nazionale (14): l’obiezione del governo italiano deve quindi essere respinta.

24. L’avv. My sostiene inoltre che il giudice della causa principale non avrebbe indicato le ragioni precise che l’hanno spinto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario. Tale argomento non è convincente, poiché l’ordinanza di rinvio precisa invece ampiamente in che termini l’interpretazione del diritto comunitario sia utile per la decisione della causa principale.

25. Stando così le cose, sembra che nessuno degli argomenti portati dall’avv. My e dal governo italiano abbia dimostrato l’irricevibilità della questione sollevata nella causa Mx e Cx.

III – Analisi

26. Le prime tre questioni proposte nell’ambito della causa Cxx e la questione sollevata nella causa Mx e Cx hanno tutte l’obiettivo di delimitare l’ambito di applicazione della citata sentenza Arduino. Un’interpretazione di tale sentenza è necessaria al fine di rispondere alle questioni proposte circa i suoi eventuali limiti, da un lato relativamente all’inclusione delle prestazioni stragiudiziali e, dall’altro, relativamente al divieto posto agli avvocati ed ai loro clienti di concludere accordi in deroga alla tariffa.

27. A tale proposito, la Commissione chiede espressamente alla Corte, nella causa Mx e Cx, di ritornare sulla propria consolidata giurisprudenza relativamente all’applicazione degli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE, oltre che, in particolare, di modificare l’orientamento espresso nella citata sentenza Arduino.

28. La Corte si è sempre mostrata cauta rispetto alla possibilità di modificare l’interpretazione del diritto contenuta in sentenze precedenti. Senza pronunciarsi sulla natura di precedenti giuridici di tali sentenze, la Corte ha sempre agito con rispetto nei confronti di un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’autorevolezza che la Corte riconosce alle proprie sentenze antecedenti può essere considerata una conseguenza della necessità di garantire i principi di coerenza, di uniformità e di certezza del diritto inerenti ad ogni ordinamento giuridico. Tali principi sono ancora più importanti nell’ambito di un ordinamento applicato in modo decentrato, come quello comunitario. L’affermazione, nella sentenza CILFIT e a., che l’obbligo di rinvio pregiudiziale viene meno qualora la questione sollevata sia già stata esaminata dalla Corte (15) e la possibilità per quest’ultima, prevista all’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura della Corte, di emettere un’ordinanza «qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito» si possono comprendere soltanto considerando l’autorevolezza interpretativa riconosciuta alla Corte rispetto ai casi futuri (16). Anche se essa non è formalmente vincolata dalle proprie sentenze, attraverso il rispetto che dimostra nei loro confronti essa riconosce l’importanza della stabilità della propria giurisprudenza ai fini della propria autorevolezza interpretativa e contribuisce a garantire l’uniformità, la coerenza e la certezza del diritto nell’ambito dell’ordinamento comunitario.

29. E’ vero che la stabilità non è, né dev’essere, un valore assoluto. La Corte ha infatti riconosciuto l’importanza di adeguare la propria giurisprudenza al fine di tenere in considerazione cambiamenti intervenuti in altri settori dell’ordinamento giuridico, o anche nel contesto sociale in cui le norme si applicano. Inoltre, la Corte ha riconosciuto che il sopravvenire di nuovi elementi può giustificare un adattamento o anche una revisione della propria giurisprudenza. La Corte ha però accettato solo con prudenza mutamenti di indirizzo rispetto alle proprie sentenze precedenti in modo tanto radicale come quello suggerito dalla Commissione nel presente caso (17).

30. In considerazione della recente adozione della citata sentenza Arduino, dell’impatto che la presente causa avrà sulla medesima normativa, cioè quella relativa alle tariffe forensi, e della mancanza di nuovi argomenti giuridici dedotti dalla Commissione, non ritengo opportuno che la Corte modifichi la giurisprudenza Arduino. Inoltre, per le ragioni che svilupperò più oltre, ritengo che il ragionamento che la Corte ha svolto nella citata sentenza sia compatibile con un’interpretazione del diritto che risponda a talune delle perplessità esposte dagli avvocati generali Léger e Jacobs nelle conclusioni da loro presentate, rispettivamente, nella citata causa Arduino e nella causa Pavlov e a. (18).

Il testo continua al link indicato.


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21.11.2006 Spataro

Corte di Giustizia Europea Link: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?w

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