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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

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Domain 29.05.2006    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Non viene condannato il Nic e Cellulari.it torna con ricorso d'urgenza all'assegnatario

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA’

INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Spataro

 

R

RG 24864/06

Il giudice designato, sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti e i documenti, ritenuto che ai fini dell’emissione dei provvedimenti cautelari richiesti dalle ricorrenti sembrano sussistere i requisiti di legge, dovendosi osservare, quanto al ‘fumus’:

- che risulta pacifico in causa l’utilizzo da parte delle ricorrenti e a far tempo dal 1999 del nome a dominio “cellulari.it”, registrato anche come testata giornalistica presso questo tribunale il 10.12.2002, cancellato dall’autorità preposta il 31.3.2006 per un concorso di circostanze (la contestualità della cessione del dominio da Mx srl a Triboo srl e della necessaria indicazione di un nuovo provider/maintainer, dopo la messa in stato di NO-PROVIDER MNT su richiesta del precedente; i mancati contatti tra il nuovo provider, la proprietà e l’ente di registrazione; la non integrale -?- leggibilità di un fax, mentre la pur sollevata questione di una diversa titolarità -cfr doc. 12 ric. pag. 3 - sembra interessare il solo nome a dominio triboo.it), concorso di circostanze che, sia pure con la valutazione sommaria propria della fase, potrebbe apparire anche incolpevole o comunque non connotato da un apprezzabile grado di colpa delle ricorrenti e infine immediatamente fatto oggetto (lo stesso dominio) di una nuova registrazione da parte della resistente Sy srl;

- che la legittimità della registrazione di un nome a dominio non può essere valutata con riferimento esclusivo alla procedura (amministrativa) seguita dall’autorità preposta, ma deve tener conto dell’esistenza e del necessario rispetto degli altrui diritti di proprietà industriale, ove esistenti; - che, anche a seguire la tesi della resistente circa la genericità, descrittività e quindi non tutelabilità del segno delle ricorrenti come marchio (di fatto), dovrebbe poi comunque giungersi a conclusioni diverse con riguardo al segno considerato quale testata (per la quale, notoriamente, è richiesto un minor gradiente di distintività, tra l’altro ben suscettibile di rafforzarsi progressivamente in ragione del pacifico uso pluriennale);

- che in un sistema legislativo già improntato al principio dell’unitarietà dei segni distintivi e comunque nel sistema approntato dal nuovo codice della proprietà industriale la testata sembra potersi riguardare alla stregua di un ‘altro segno distintivo’ tutelabile ex artt. 1, 2 e 22 cpi oltre che 2598 cc, non conseguente divieto di adozione per un soggetto estraneo al suo (pre)uso e che per tale via ottenga di fruire dei benefici correlati alla conoscenza del segno già diffusa tra il pubblico grazie all’attività e agli investimenti di altri soggetti;

- che a ciò non osta il mancato, attuale esercizio di analoga testata giornalistica sul sito da parte della resistente, la cui registrazione, volendo escludere atti emulativi come tali non tutelabili, non può che riguardarsi come funzionale a scopi commerciali, attuali o futuri, cui risulta strettamente connesso l’indebito vantaggio già sopra evidenziato; quanto al periculum’:

- che esso appare insito in attività quali quella lamentata, posto che per il pubblico dei lettori internauti il digitare l’usuale indirizzo (cellulari.it) per giungere, come accade attualmente, ad un dominio definito ‘in costruzione’ costituisce una modalità di accesso suscettibile di cagionare alle ricorrenti sviamento di clientela con perdita d’immagine, contatti e contratti pubblicitari e così un pregiudizio certamente irreparabile, a prescindere dalla presenza sul primo sito di un link che attualmente rinvia al portale delle ricorrenti, ma che la resistente Sy potrebbe eliminare a sua discrezione;

ritenuto, pertanto, che alla domanda di parte ricorrente può essere accordata la tutela cautelare richiesta con riguardo sia all’inibitoria dell’ulteriore uso del nome a dominio “cellulari.it”, sia al trasferimento provvisorio, ex art. 133 cpi, alla ricorrente Mx srl del nome a dominio “cellulari.it” attualmente registrato da Sy srl, sia alla pubblicazione del presente provvedimento cautelare (da effettuare nel solo sito delle ricorrenti per trenta giorni con richiamo nella home page del medesimo sito), sia alla fissazione di una penale di euro 5.000,00 a carico di Sy srl per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla notificazione della presente ordinanza; ritenuto, infine, che ex art. 23 D. Lgs. 5/03 deve procedersi alla liquidazione delle spese della procedura, che pare congruo determinare in complessivi euro 1.800,00 (di cui 900 per onorari, 600 per diritti 300 per spese), oltre forfetarie e oneri di legge;

PQM

Il giudice, provvedendo in via cautelare e d’urgenza:

- inibisce alla resistente Sy srl qualsiasi ulteriore utilizzo del nome a dominio “cellulari.it”;

- ordina al registro del ccTLD “it” c/o istituto di informatica e telematica del CNR, via Giuseppe Moruzzi, 1 — 56124 Pisa, di trasferire provvisoriamente, ex art. 133 cpi, alla ricorrente Mx srl il nome a dominio ‘cellulari.it” attualmente registrato da Sy srl;

- autorizza la pubblicazione del presente provvedimento cautelare nel sito delle ricorrenti per trenta giorni e con richiamo nella home page del medesimo sito;

- fissa in euro 5.000,00 la penale a carico di Sy srl per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente alla notificazione della presente ordinanza;

- pone a carico della resistente Sy srl le spese della presente procedura, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre forfetarie e oneri di legge.

Milano, 9 maggio 2006

Il giudice designato dr. Domenico Bonaretti

29.05.2006 Spataro



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