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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Privacy 18.05.2005    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Garante Privacy: informative chiare nei form on line

Sia ben chiaro: anche a noi e' capitato spesso di non trovare informative chiare. Vorrei sottolineare che questo e' piu' vero in molti software, le cui licenze sono incomprensibili.

Ci sembra perlomeno eccessivo sanzionare chi per impropria formulazione, chiede l'autorizzazione a comunicare i dati alla polizia giudiziaria o per finalita' di fatturazione.

Quante volte le condizioni generali sono derogate dal condizioni contrattuali particolari ? Oppure si devono prevedere decine di informative diverse per ogni servizio ? E per ognuna una diversa registrazione ? E inoltre sembrerebbe necessaria la spunta o un click apposito, quando il piu' delle volte e' normale linkare la privacy policy vicino al bottone di conferma di uso del servizio ?

Ipotesi che, singolarmente, renderebbero l'intero web italiano illegale. In grassetto alcuni aspetti da approfondire.
Spataro

 

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G

Garante per la protezione dei dati personali

Newsletter 25 aprile-1 maggio 2005

INTERNET: INFORMATIVE CHIARE E CONSENSO LIBERO

Il Garante impone ad una società che fornisce servizi on line di cambiare il proprio modello contrattuale

Nel momento in cui un cittadino compila un modulo cartaceo o on line, o comunica i suoi dati per telefono per richiedere la fornitura di un servizio, deve ricevere informazioni chiare e precise sull’uso che si farà dei dati personali che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso libero e non condizionato. Lo ha disposto il Garante, accogliendo il ricorso di un utente che contestava, tra l’altro, la poca chiarezza dei modelli on line, che aveva compilato al momento della registrazione sul portale di una società che fornisce servizi in Internet, e il continuo invio di messaggi pubblicitari indesiderati.

La società, che fornisce anche servizi gratuiti (tra i quali accesso alla rete, caselle di posta elettronica, spazio web per un sito personale), dovrà sospendere immediatamente l’invio di materiale pubblicitario al cliente che non ne aveva fatto richiesta e riformulare la modulistica contrattuale adeguandola alla normativa in materia di protezione dei dati personali. In attesa della sottoscrizione delle nuove clausole contrattuali, dovrà inoltre astenersi da ogni trattamento dei dati personali del ricorrente per finalità di profilazione commerciale e dalla loro utilizzazione per scopi di marketing e promozionali.

Nel corso del procedimento il Garante ha accertato che le informative presenti sul sito web della società non permettevano a chi intendeva registrarsi di esprimere scelte libere, consapevoli e, soprattutto, non contraddittorie tra loro. La società chiedeva, infatti, all’utente un consenso "omnibus", a suo dire facoltativo, ma dal quale faceva dipendere la fornitura dei servizi.

Il consenso in alcuni casi ingiustificato veniva chiesto anche per finalità non previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. E’illegittimo infatti, come faceva la società, chiedere l’"autorizzazione" del cliente per una eventuale trasmissione di dati all’autorità giudiziaria, quando questa, nei casi previsti dalla legge è comunque doverosa a prescindere dalla volontà del cliente.

Così come non è giustificato chiedere il consenso per finalità di fatturazione commerciale quando le utenze fornite sono gratuite

Non è corretto, poi, chiedere il consenso senza dare all’utente la possibilità di esprimerlo liberamente

La società, attraverso un’unica sottoscrizione, chiedeva invece anche l’autorizzazione a definire il profilo commerciale dell’utente e ad utilizzalo per finalità di marketing e promozionali.

Con un autonomo procedimento il Garante verificherà altri profili di liceità del trattamento dei dati in particolare per quanto riguarda il sistema di analisi degli accessi alla rete e delle modalità utilizzate per rilevare le attitudini commerciale dei clienti.

18.05.2005 Spataro



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