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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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ProcessoTelematico 05.04.2005    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Notifiche telematiche. Oggi

Gazzetta Ufficiale N. 62 del 16 Marzo 2005

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
Spataro

 

3

3. Al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»; b) all'articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»; c) all'articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»; d) all'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.»; e) all'articolo 490 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso può essere inserito in appositi siti Internet.». 4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.»; b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via telematica»; c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.»; 3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»; 4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»; 5) il sesto comma è abrogato.». 5. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e' obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilita' di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore. 6. Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo. 7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attivita' caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate. 8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.

05.04.2005 Spataro



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