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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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Competitività, aste on line e sanzioni per DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35

Gazzetta Ufficiale N. 62 del 16 Marzo 2005

l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' intellettuale.
Spataro

 

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S

Si veda il comma 7.

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Capo I SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATIIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misureatte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;Ritenuta, altresi', la straordinaria necessità ed urgenza didotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con ledeterminazioni del Piano d'azione europeo, così da assicurare lacrescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione dell'11 marzo 2005;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e delMinistro dell'economia e delle finanze, di concerto con iVicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministridell'interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, dellepolitiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela delterritorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e dellepolitiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, pergli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione esostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivodi consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territoriodoganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenzedei traffici, nonchè per l'incentivazione dei sistemi logisticinazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, lamanipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito,ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi dipolizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative disdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme disemplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenziadelle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioniche concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunquenell'osservanza dei principi della massima riduzione dei termini diconclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi diconclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, delladisciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che sisvolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici dellamedesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che siriferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedurealle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme diautocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.E' fatta salva la disciplina in materia di circolazione in ambitointernazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare leprescritte certificazioni possono comunque consentire, inalternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate dasoggetto privato abilitato.

3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite leseguenti: «e all'Agenzia delle dogane».

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delleapparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle doganeinstallate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso losnellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto diquelle fraudolente, nonchè assicurare un elevato livello dideterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalita'internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite diottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizioprecedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effettodel n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzitecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attività diaccertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanzeun apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro perl'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per leesigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dellaimmigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membridell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondodi cui al presente comma si provvede con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.All'onere di cui al presente comma si provvede:a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 perciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzionedello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di partecorrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopoparzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro15.000.000 per ciascun degli anni 2006 e 2007, l'accantonamentorelativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 peril 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorreredal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivantidall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di contocapitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopoparzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predettoMinistero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., comeprevisto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 percento per gli investimenti all'estero che riguardano attivita'aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese,«joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento dellecapacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE divariare, con proprio provvedimento, la percentuale della predettapartecipazione.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto ol'accettazione, senza averne prima accertata la legittimaprovenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità oper la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo,inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta'intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anchea coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasititolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata lalegittima provenienza.

8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalcomma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dellostato di previsione del Ministero delle attività produttive e delMinistero degli affari esteri, da destinare alla lotta allacontraffazione.

9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite leseguenti: «o di origine».

10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni»sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11. Il comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4,comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, opera in strettocoordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano aiprogetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano ilmantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca,sviluppo, direzione commerciale, nonchè di una parte sostanzialedell'attività produttive.

13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita'all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore delpresente decreto e che intendono reinvestire sul territorionazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentiviconcessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materiadi contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.

14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazionedelle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza neiprocessi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dallaSimest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondosociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendanoeffettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo didurata del contratto.

15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del decreto delPresidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuaretrasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore sucapitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambitodell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato diprevisione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti,adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro diresponsabilita', all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte deiconti, al fine della rendicontazione, del controllo e delleconseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto delMinistro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affariesteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui alpresente comma.

05.04.2005 Spataro



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