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Decreti ingiuntivi
Decreti ingiuntivi esecutivi revocati - imposta di registro - Risoluzione del 07/11/2006 n. 122
I decreti ingiuntivi revocati con sentenza non scontano il Registro al 3 per cento
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Servizio di documentazione tributaria
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 07/11/2006 n. 122
Oggetto: Decreti ingiuntivi esecutivi revocati - imposta di registro
Testo: La Direzione Regionale ..., a seguito di istanza presentata da Alfa ha chiesto di conoscere il regime tributario, ai fini dell'imposta di registro, da applicare ai decreti ingiuntivi esecutivi, revocati nel procedimento di opposizione ex articolo 645 c.p.c.
Più specificamente, ha chiesto se la revoca del decreto ingiuntivo con sentenza passata in giudicato, intervenuta prima dell'assoggettamento a tassazione dell'atto, comporti comunque l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento sulla somma richiesta.
Ha chiesto, altresi', di precisare le modalità di applicazione dell'imposta, al fine di uniformare i comportamenti degli uffici.
In via preliminare, si fa presente che la disciplina degli atti dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, è delineata dal combinato disposto dei seguenti articoli del Testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:
. articolo 37, che prevede l'assoggettamento all'imposta degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, dei provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e delle sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere "...anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato...";
. articolo 8 della Tariffa Parte I, che elenca gli atti
dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso. Per tali atti, comunque, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato Testo unico, la somma dell'imposta principale dovuta non può essere in ogni caso inferiore alla misura fissa di euro 168,00, salvo ipotesi particolari.
Il Testo unico dell'imposta di registro, con riferimento alle sentenze e ai provvedimenti giurisdizionali, prevede che:
1. la richiesta di registrazione dell'atto deve essere fatta dai cancellieri nei termini previsti dall'articolo 13, comma 3 del d.P.R. n. 131/1986;
2. :"...la registrazione è eseguita previo pagamento
dell'imposta liquidata dall'ufficio..." (articolo 16 del Testo unico dell'imposta di registro);
3. il pagamento dell'imposta va effettuato dalle parti in
giudizio entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di
liquidazione da parte dell'ufficio cui l'atto è stato trasmesso per la registrazione dal cancelliere (articolo 54 del d.P.R. n. 131/86).
Il principio generale che traspare dal sopra citato articolo 37 è quello dell'obbligo della registrazione e dell'assolvimento del tributo anche se l'atto è impugnato o impugnabile, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Ne deriva, pertanto, che l'imposta applicata al momento della registrazione è considerata < 08.11.2006 Spataro Agenzia Entrate Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file
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